CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 34350/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27952/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] e impianti per l’ambiente S.r.l. che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Ò (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] LAZIO, sezione distaccata di LATINA n. 1734/2021 , depositata i l 29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. TKF031500003/2017 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva escluso la detrazione dell’IVA (per € 45.207, con irrogazione della sanzione di € 76.286,81) sui canoni di leasing e sul prezzo di riscatto versati nel 2014 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (società incorporata nella Acea risorse e impianti per l’ambiente S.p.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per un trituratore “doppstadt AK 530”, oggetto di un contratto di leasing stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], andato distrutto il 19/8/2012 a causa di un incendio. Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, benché il contratto prevedesse l’obbligo di pagamento dei canoni anche in caso di distruzione accidentale del bene, la detrazione per le somme versate dopo la perdita del bene doveva essere esclusa, in considerazione della correlazione dell’IVA con il risarcimento versato dall’assicurazione che, ai fini IVA, non poteva qualificarsi come cessione o prestazione di servizi. 1.2 La società, con il ricorso, deduceva il difetto di sottoscrizione e la carenza dei poteri di rappresentanza del soggetto che aveva emesso l’atto e, nel merito, il diritto alla detrazione, non essendo venuta meno, per effetto della distruzione, l’inerenza del bene all’attività di impresa. Con sentenza n. 225/2018, la CTP di Latina rigettava il ricorso, affermando che, per effetto della distruzione del bene, era venuta meno la sua inerenza all’attività di impresa; non era inoltre possibile stabilire una correlazione con l’importo percepito dall’assicurazione a titolo di risarcimento, non essendo quest’ultimo equiparabile, ai fini IVA, ad una cessione o ad una prestazione di servizi. 2. La sentenza veniva impugnata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. che riproponeva, sostanzialmente, le medesime questioni oggetto del giudizio di primo grado; l’Agenzia delle Entrate eccepiva l’inammissibilità dell’appello per tardività e resisteva nel merito all’impugnazione. Con sentenza n. 1734/2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio (sezione distaccata di Latina) rigettava l’appello e compensava le spese, facendo proprie le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, che comunque ribadiva. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] e impianti per l’ambiente S.r.l.), ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha altresì proposto ricorso incidentale in ordine all’ammissibilità dell’appello. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Appare opportuno esaminare prima il motivo di ricorso incidentale proposto dell’Amministrazione, totalmente vittoriosa nel merito - che, per quanto risulta dalle sole conclusioni, sembra proposto esclusivamente per il caso in cui venga accolto quello principale – in quanto, a prescindere dalle diverse posizioni al riguardo (nel senso della priorità della trattazione del ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, cfr. Cass. n. 14039/2021; Cass. n. 2805/2022 e, con riguardo al difetto assoluto di giurisdizione, Cass. Sez. U. 5992/2025; in senso contrario, Cass. sez. U. n. 7381/2013; Cass. n. 25694/2024; Cass. n. 6138/2018), esso ha ad oggetto una questione pregiudiziale di rito, come tale idonea a definire il giudizio. 1.2 Con tale motivo è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.lgs. 546/1992. Infatti, secondo l’amministrazione, la CTR ha rigettato implicitamente l’eccezione di tardività dell’impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado risultasse depositata il 2/3/2018 ed il ricorso in appello notificato con raccomandata inviata il 3/10/2018. La ricorrente incidentale ha altresì precisato che, nel ricorso per cassazione della contribuente, si afferma che ogni questione sull’ammissibilità dell’appello era stata chiarita con la memoria del 19/2/2020 che, però, non è stata allegata al ricorso, né risulta visibile attraverso il sistema informatico della giustizia tributaria. 1.3 Il motivo va innanzi tutto ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. (sulla possibilità di riqualificare i motivi di ricorso, cfr. Cass. Sez. U. n. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n. 759/2025), trattandosi di violazione di norma processuale che consente alla Corte di esaminare gli atti e i documenti (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014). Lo stesso è tuttavia infondato. Ed infatti, l’Amministrazione lamenta la violazione del termine di decadenza di cui all’art. 38,comma 3°, richiamato dall’art. 51, comma 1°, d.lgs. 546/1992 e quindi, sostanzialmente, del termine previsto dall’art. 327 comma 1° c.p.c.. Si tratta di un termine di sei mesi che va computato non ex numero, bensì ex nominatione dierum - prescindendo cioè dal numero di giorni di cui è composto ciascun mese -ai sensi degli artt. 155, comma 2°, c.p.c. e 2963 c.c. e che dunque scade «nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Qualora in tale periodo sia compreso quello di sospensione previsto dall’art. 1, comma 1°, l. 742/1969 -dal 1° al 31 agosto, per effetto del d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014 - il termine per proporre impugnazione deve essere prorogato del corrispondente numero di giorni (cfr., ex multis, Cass. n. 4310/2015; Cass. n. 22699/2013; Cass. n. 114191/2012). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il termine per proporre impugnazione scadeva il 3/10/2018 (aggiungendo 31 giorni al termine di sei mesi computato secondo l’art. 155, comma 2°, c.p.c. che scadeva il 2 settembre). Pertanto, l’appello è tempestivo. 2.1 Passando all’esame del ricorso principale, va osservato che, con il primo motivo, la società ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per motivazione apparente della sentenza impugnata. La stessa si è doluta del fatto che, benché avesse sollevato la questione della nullità dell’avviso di accertamento in quanto recante la firma digitale, in violazione del divieto contenuto nell’art. 2 comma 6 d.lgs. 82/2005, la CTR aveva ritenuto la legittimità dello stesso in considerazione della firma autografa del funzionario, senza avvedersi che si trattava della firma apposta sull’attestazione di conformità del documento cartaceo alla copia archiviata e non della sottoscrizione dell’avviso. 2.2 L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità,non essendo indicati i punti dei precedenti atti difensivi in cui la società aveva sollevato la questione. Tale eccezione è però infondata perché nella stessa sentenza viene esaminata la questione, sicché non è in discussione che essa sia stata sottoposta alla CTR; del resto viene lamentata la motivazione apparente, non l’omessa pronuncia. 2.3 Il motivo è però infondato. Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»o da affermazioni incomprensibili (così Cass.,Sez. U., n. 8053/2014). In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»(Cass. Sez. U. 22232/2016; nello stesso senso Cass. n. 22598/2018). Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la motivazione c’è ed è comprensibile, ma, a suo avviso, è sostanzialmente sbagliata, con la conseguenza che, se è viziata da un errore di fatto, lo stesso avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per revocazione, ove rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., mentre, se si tratta di una violazione di diritto, la stess a avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per contraddittorietà della motivazione con riguardo al merito della controversia, in quanto la CTR, pur rigettando l’appello, aveva escluso la correlazione tra le somme pagate per il leasing e l’indennizzo liquidato dall’assicurazione, contraddicendo così quanto affermato nello stesso avviso che aveva riconosciuto tale correlazione, negando però l’inerenza. 3.2 Il motivo è infondato. Per quanto esposto sopra, il vizio di motivazione contraddittoria è rilevante solo qualora si ravvisi un contrasto irriducibile tra affermazioni contenute nella stessa sentenza tali da renderne incomprensibile il significato. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è chiara, restando irrilevanti le espressioni utilizzate, ed in ogni caso certamente non potrebbe prendersi in considerazione il contrasto tra la sentenza e l’avviso di accertamento. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, in quanto la CTR non aveva considerato, con riguardo all’inerenza, che occorreva valutare al momento dell’acquisto del bene se esso fosse destinato o destinabile all’attività d’impresa. La ricorrente ha evidenziato che, anche secondo la giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione non viene meno qualora il bene non sia più utilizzato per l’attività che dà luogo ad operazioni imponibili; inoltre non è necessario neppure che il bene acquistato dia luogo alla produzione di ricavi, potendo la detraibilità prescindere anche dall’inizio dell’attività di impresa, purché sia ravvisabile l’inerenza ad attività imprenditoriali (ha richiamato Cass. n. 21439/2021). Del resto, ad avviso della società ricorrente, ove si ritenesse diversamente, si finirebbe per arrivare alla conclusione, paradossale e contraria al principio di neutralità dell’IVA, che, qualora la società avesse comprato il bene poi andato distrutto, avrebbe potuto detrarre l’IVA. 4.2 L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo per le medesime ragioni indicate in relazione al primo. L’eccezione è palesemente infondata, non essendo necessaria l’indicazione del punto in cui la questione era stata trattata nei precedenti atti difensivi, in quanto con lo stesso si lamenta l’errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. Né può sostenersi che lo stesso si risolva nella mera riproposizione delle difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio, giacché, com’è evidente dall’esposizione del motivo, esso contiene una critica,sotto il profilo della violazione di legge, alla sentenza di appello. 4.3 Va poi rilevato che la ricorrente, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha invocato gli effetti del giudicato derivanti dall’ordinanza di questa Corte n. 20905/2024, intervenuta tra le stesse parti ed avente ad oggetto i medesimi fatti in relazione all’anno d’imposta 2013, con la quale è stata riconosciuta la detraibilità dell’IVA. Tale ordinanza, però, non può produrre gli effetti del giudicato esterno, avendo ad oggetto una questione di diritto, mentre il giudicato può riguardare il solo accertamento in fatto (Cass. n. 23723/2013; Cass. n. 6405/2025). 4.4 Il motivo è comunque fondato e deve essere accolto. L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che «Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione». A tal fine, ai beni di investimento acquistati sono equiparati quelli ottenuti in leasing; è stato osservato infatti –sia pure ai fini del diritto al rimborso di cui all’art. 30 comma 2 lett. c) d.P.R. 633/1972, ma non vi sono ostacoli all’applicazione del principio anche alla fattispecie in esame –con riguardo a tali beni, che «il problema nasce dal fatto che, da un lato, l'utilizzatore non è obbligato ad esercitare l'opzione di acquisto e, quindi, non ricorre l'ipotesi di clausola di trasferimento della proprietà «vincolante per ambedue le parti» prevista dal citato art. 2, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le «cessioni di beni» (vedi anche l'art. 16 della Direttiva IVA) e, dall'altro, la concessione in leasing non integra l'ipotesi di vendita con riserva di proprietà (né quella di locazione con clausola di futura vendita). Deve poi constatarsi che il leasing, in base al sistema del d.P.R. n. 633 del 1972 sembra assimilabile, almeno in linea di principio, alle «prestazioni di servizi», come si desume ad esempio, anche testualmente, dagli artt. 7, comma 1, lettera e), e 16, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 […]. Va sottolineato che anche la CGUE, in varie occasioni, aveva in passato ricondotto il leasing, in generale, ad una prestazione di servizi (ex plurimis, CGUE 21 febbraio 2008, in C- 425/6, Part service; che richiama, al punto 61, le sentenze 21 marzo 2002, in C-451/99, [OSCURATO:PERSONA], nonché 11 settembre 2003, in C-155/01, [OSCURATO:PERSONA]). Ne dovrebbe discendere che, una volta esclusa la riconducibilità della concessione in leasing ad una «cessione di beni», andrebbe conseguentemente escluso anche che sia stato acquistato dall'utilizzatore un «bene» (ammortizzabile). Tale conclusione, come visto, non sarebbe in contrasto, data la diversità delle fattispecie, con le citate sentenze di questa Corte n. 13315 del 2013, n. 20974 e n. 20975 del 2013. 1.1.5.— Occorre, tuttavia, prendere atto che la funzione del leasing, nella maggioranza dei casi (cioè nella sua tipizzazione sociale) è, invece, proprio quella di fornire all'utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto, in modo analogo ad un proprietario. Nell'interpretazione della norma nazionale (in tema di imposta armonizzata) deve, allora, assumersi come criterio dominante la ratio desumibile dalla direttiva eurounitaria (improntata a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). [OSCURATO:PERSONA] IVA (art. 14, paragrafo 1), fa riferimento infatti, per identificare la «cessione di beni», al trasferimento non della disponibilità giuridica del bene (come invece, tendenzialmente e salve alcune eccezioni specifiche, fa la normativa italiana sull'IVA), ma della disponibilità economica del bene stesso («trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario»). Ne deriva che, sotto tale profilo, l'acquisto in leasing da parte del lessee (il quale dispone materialmente, analogamente al proprietario, del bene e se ne assume i rischi) deve ritenersi equiparato, ai fini fiscali, all'acquisto derivante dalla cessione del bene. In altri termini, la ratio della Direttiva — intesa a riportare l'operazione del lessee ad un acquisto di beni (e non di servizi) e, nel caso, all'acquisto di un "bene di investimento" — fa emergere una lacuna nella normativa italiana (che non regola espressamente l'ipotesi di leasing in esame, ai fini della rimborsabilità anticipata dell'IVA eccedente versata per il canone della locazione finanziaria d'immobile ammortizzabile). In difetto di una disciplina specifica ,la lacuna può essere colmata in via analogica, tenuto conto che — per quanto sopra rilevato — l'utilizzatore effettua un investimento economico nel bene ammortizzabile e che, quindi, vale anche nei suoi confronti (quale investitore) la ratio del rimborso anticipato dell'IVA: dal lato dell'utilizzatore, dunque, l'utilizzazione in leasing del bene ammortizzabile è equiparabile ad un acquisto di beni, con conseguente possibilità di richiedere il suddetto rimborso. Si noti che, in questo caso, l'estensione analogica non è vietata, perché è richiesta dalla stessa ratio della norma "agevolativa" in esame (valutata in rapporto con l'ordinamento eurounitario) ed è, perciò, ammissibile. Tale esito interpretativo, del resto, è imposto dall'evoluzione della giurisprudenza della CGUE che, abbandonando (con riguardo alla disciplina in discorso) la qualificazione del leasing come prestazione di servizi (vedi, per la precedente giurisprudenza, le pronunce sopra citate al punto 1.1.4.), ha più di recente affermato che: a) «nell'ipotesi in cui il contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l'operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento» (sentenza 2 luglio 2015, in C-209/14, NLB Leasing d.o.o. contro [OSCURATO:PERSONA]); b) «nell'ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l'operazione deve essere equiparata all'acquisto di un bene di investimento» (sentenza 16 febbraio 2012, in C-118/11, [OSCURATO:PERSONA]). La più recente di dette decisioni, che vale a consolidare definitivamente l'orientamento del 2012 ed a superare quello precedente, si risolve in uno ius superveniens di cui questa Corte deve tenere conto» (così Cass. n. 20951/2015, in motivazione; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 12457/2019; Cass. n. 34403/2021). 4.5 Una volta equiparati i beni di investimento acquistati a quelli ottenuti in leasing – diverso sarebbe stato se si fosse ritenuto che il leasing integrasse l’acquisto di un servizio - deve riconoscersi la detraibilità dei canoni versati anche qualora il bene sia andato distrutto. La CGUE ha infatti affermato, al riguardo, i seguenti principi «L’art. 185, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla vendita di tale bene in quanto rifiuto, la quale è stata assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA), non comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi di tale disposizione; lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene; esso osta a disposizioni di diritto nazionale che prevedono la rettifica dell’IVA detratta a monte in occasione dell’acquisto di un bene, qualora quest’ultimo sia stato oggetto di scarto, poiché il soggetto passivo ha ritenuto che esso fosse divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, e, successivamente, tale bene o sia stato oggetto di una vendita assoggettata all’IVA, o sia stato distrutto o smaltito in modo tale da comportarne concretamente la sparizione irreversibile, purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene in questione avesse oggettivamente perso ogni utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo» (CGUE 4/5/2023 nella causa C-127/22 Balgarska telekomunikatsionna kompania; cfr. anche sentenza del 18/10/2012 nella causa C-234/11 TETS Haskovo). 4.6 Resta infine irrilevante il fatto che l’utilizzatore si sia cautelato provvedendo ad assicurare il bene in leasing; si tratta di un rapporto del tutto autonomo ed inidoneo ad influire sulla disciplina dell’IVA. Non è possibile ravvisare alcuna relazione tra il risarcimento percepito dall’assicurazione ed i canoni di leasing o le detrazioni ai fini IVA cui gli stessi danno diritto. Del resto, ove si ritenesse diversamente, dovrebbe giungersi all’assurda conclusione che le detrazioni ai fini IVA vadano riconosciute o meno a seconda che il contribuente abbia assicurato o meno il bene. Proprio sulla base delle considerazioni svolte,questa Corte, nell’ordinanza richiamata al precedente p. 4.3, emessa in controversia identica a quella in esamevertente tra le stesse parti, ma relativa ad altra annualità , di cui si è esclusa l’efficacia di giudicato esterno, ha comunque condivisibilmente affermato che «in tema di IVA, la distruzione di un bene strumentale e soggetto a risarcimento assicurativo - idonea ad interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell'Iva versata a monte e l'utilizzazione del bene - non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria pagati successivamente alla sua distruzione, poiché la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata, risultando irrilevante il rimborso assicurativo in ragione della estraneità del rapporto contrattuale stipulato fra l'utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente»(Cass. n. 20905/2024). Il terzo motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della parte contribuente con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. 5. Si ritengono sussistenti motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia (anche la sentenza di legittimità da ultimo richiamata è stata emessa dopo che era stato