CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro harigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, sofferta in regime diarresti domiciliari, da [OSCURATO:PERSONA]’, in forza di ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di udienza di convalidadell’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.1.1. Questa la vicenda. Durante l’espletamento dell'attività diperquisizione personale e veicolare del cugino [OSCURATO:PERSONA]’- arrestato esuccessivamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere in quanto gravementeindiziato di delitti in materia di stupefacenti ed armi - gli operanti delle pattuglieintervenute notavano una ragazza di giovane età uscire frettolosamente da Vico divia [OSCURATO:PERSONA], dirigendosi verso la parte superiore del vecchio centro abitatodi Gerocarne. La ragazza - successivamente identificata in [OSCURATO:PERSONA]’ - correvaimbracciando due borse. Insospettiti da tale comportamento, gli operantiprocedevano immediatamente a bloccarla. All'interno delle borse, ancora aperte,veniva rinvenuta un'ingente somma di denaro, suddivisa in mazzi di banconote didiverso taglio, contenuti all'interno di numerose buste sigillate sottovuoto. In sededi udienza di convalida, la giovane dichiarava che il giorno dell'arresto, accortasidell'arrivo delle volanti ed appresa la notizia della perquisizione personale veicolareoperata nei confronti del cugino, decideva spontaneamente di trasferire in altroluogo l'ingente somma di denaro (pari ad euro 201.410,00) – riconducibile, a suodire, ai regali ricevuti in occasione della celebrazione di matrimoni, battesimi e festedi compleanno dei familiari -, custodita nella cassaforte, mossa dal timore che daun'eventuale perquisizione domiciliare potesse derivarne il sequestro. In punto digravità indiziaria, il Gip aveva valorizzato l'ingiustificato possesso dellaconsiderevole somma di denaro, della cui provenienza la donna non era riuscita afornire nell'immediatezza alcuna spiegazione plausibile, le modalità di custodia econfezionamento delle banconote nonché, soprattutto, la condotta repentina eallarmata di [OSCURATO:PERSONA] nel portarsi fuori dalla propria abitazione con le due bustee aveva ritenuto che le attività in questione costituissero chiaramente operazioniintese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Sullospecifico aspetto della inverosimiglianza o quantomeno della scarsa credibilità delledichiarazioni dell'indagata in merito alla provenienza delle somme rinvenute, il Gipaveva precisato che i quaderni in cui erano annotati i regali asseritamente ricevutinon consentivano di escludere l’illecita provenienza del denaro, atteso che non erapossibile individuarne il momento di formazione, “ben potendo le annotazioni in essicontenute essere state effettuate per precostituirsi una… valida giustificazione delladetenzione dell'ingente quantità di denaro sequestrato”, altresì osservando che, sedavvero fossero state regalie, la donna non avrebbe avuto bisogno di occultare ildenaro.1.2. In data 29/05/2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva l’imputata,ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. pen., con la formula “perché il fatto nonsussiste”. Il Tribunale dava atto che l’istruttoria dibattimentale aveva fattoemergere “un quadro altamente contraddittorio” che non consentiva di addiveniread una formula assolutoria piena. Nella sentenza assolutoria si legge, in particolare,che “non è emerso alcun collegamento effettivo tra il denaro e la relativa natura diprovento illecito del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestatoa [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), non risultando sufficienti, a tal fine, lecircostanze venute in considerazione nel corso del dibattimento - sebbenecaratterizzate da un elevato grado di irragionevolezza e contraddittorietà intrinsecaed estrinseca delle ricostruzioni rese dai testi della difesa -, che da sole, nonconsentono… di individuare compiutamente il delitto presupposto di cui all'art. 648bis c.p.p. e, nello specifico, di poter delineare un rapporto consequenziale tra ladetenzione contestata a [OSCURATO:PERSONA] e il denaro contenuto nei borsoni trasportatidall'imputata”.2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, hanno propostoricorso i difensori dell’istante che, con un unico motivo, deducono violazione di leggein relazione agli artt. 157 cod. pen. e 314 cod. proc. pen., vizio di motivazione etravisamento. La difesa sostiene che nessuna condotta colposa è stata posta inessere dall’Ida’, tale da concorrere a determinare l’errore nell’Autorità procedente.Ricorda che l’istante aveva reso ben due interrogatori in cui si era dichiarataestranea all’accusa e aveva fornito prova della lecita disponibilità del denaro.Sarebbe la stessa sentenza assolutoria ad escludere la sussistenza, in capoall’imputata, di condotte incidenti sull’applicazione della misura cautelare.3. É stata tempestivamente depositata memoria dell’Avvocatura generale delloStato che, per conto e nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze,chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questaSuprema Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di correlazione tra le ragioniposte a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto diimpugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni delprovvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio MariaRosaria, Rv. 286468; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425,nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).2. Deve premettersi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema diriparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbiadato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo seessa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Ilgiudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è quindi del tutto autonomorispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi chepossono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materialeprobatorio acquisito agli atti (ciò, sia in considerazione del diverso oggetto diaccertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione,la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misuracautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi soloin sede penale la regola dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” ed una serie dilimitazioni probatorie).Si è ribadito – con affermazione coerente con i principi sopra enunciati – che,nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di uncomportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso adar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione debba43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Invero, pur essendo titolaredi un potere autonomo di valutazione dei fatti, il giudice della riparazione non puòignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale, ove abbiadiretta incidenza sulla sussistenza del dolo o della colpa grave, il che comporta cheegli debba tenere conto del contenuto del provvedimento di merito (nel presentecaso, di archiviazione, equiparato dall’art. 314, comma 3, cod. proc. pen. allasentenza irrevocabile di proscioglimento), in particolare, delle circostanze da essoescluse o degli elementi indiziari che siano stati esclusi o neutralizzati nella lorovalenza (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268238). In sostanza,l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano esseredesunti da condotte il provvedimento di merito abbia ritenuto non sussistenti o nonsufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350;Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).Il giudice della riparazione non ha quindi il compito di accertare se il quadroindiziario fosse grave ma unicamente se l'indagato/imputato abbia dato causa, oconcorso a dare causa, con dolo o colpa grave, alla privazione della libertàpersonale, da cui discende l’”ingiustizia” della detenzione sofferta, spettandoglipertanto di valutare, in maniera congrua e logica, e con la richiamata autonomia, laricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, aventeeffetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato (cfr.Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069: “In temadi riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di uncomportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento delbeneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale deltutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatoridisponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbiaingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsaapparenza della sua configurabilità come illecito penale”). Il dolo o la colpa grave,idonei ad escludere l’invocato indennizzo, devono consistere in comportamentispecifici che abbiano dato causa all’instaurazione dello stato privativo della libertào abbiano concorso a darvi causa, sicché è ineludibile l’accertamento del rapportoeziologico tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della liberà personale.3. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principiappena ricordati. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto che, se pure gli elementiraccolti in sede di indagini non siano stati reputati dalla sentenza assolutoriasufficienti a fondare, in termini di certezza, un giudizio di responsabilità a caricodella Ida’, il comportamento dell’istante, in particolare considerando le peculiaricircostanze di tempo e di luogo in cui ella è stata trovata mentre cercava di occultareuna ingente somma di denaro, la cui provenienza lecita, almeno in parte, è rimastaindimostrata, costituisca condotta ostativa al riconoscimento del diritto diriparazione. Sul punto, ha ricordato che la pronuncia assolutoria aveva rilevatol’inverosimiglianza o, quanto meno, la scarsa credibilità di quanto riportato in duequadernoni - i quali, nella prospettazione difensiva, sarebbero stati consegnati aglioperanti per dimostrare la riconducibilità del denaro rinvenuto a regali permatrimoni e battesimi -, anche alla luce delle molteplici contraddizioni e allacircostanza della loro consegna, atteso che gli operanti, escussi al riguardo, avevanoriferito che a loro non era stato consegnato alcunché e di non avere trattenutoalcuna documentazione proveniente dall’imputata. Rispetto a questi aspetti, laricorrente non opera alcun confronto, risolvendosi le censure nella prospettazionedi rilievi che non attingono al nucleo essenziale della motivazione posta afondamento della decisione.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente nonsono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, giàenunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile(Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale nonpartecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità infavore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornitoalcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilitàdel ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi diimpugnazione proposti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]