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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 28489/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 8.1.2026 la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Avellino in data 17 novembre 2021 aveva ritenutoCapozzi [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73commi 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di mesi novedi reclusione (fatto accertato nel febbraio 2017).2.

Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena dinullità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.e 598 bis, comma 2,cod.proc.pen.Si assume che, a seguito di rituale richiesta ex art. 598 bis cod.proc.pen.depositata tramite portale PPT, la Corte territoriale ha in maniera del tuttoirrituale ed illegittima proceduto in camera di consiglio senza consentire alladifesa dell’imputato di partecipare all’udienza.Detta udienza é stata quindi trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 598bis cod.proc.pen. con violazione del diritto di difesa e conseguente nullità dellasentenza pronunciata.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e)cod.proc.pen. l’inosservanza della legge penale e l’assenza della motivazione.Si assume che la sentenza impugnata non rispetta il requisito della concisaesposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione é fondata in quantonon espone in modo adeguato le ragioni che hanno condotto la Corte ad adottarela sua decisione.Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod.proc.pen. l’inosservanza della legge penale e l’assenza della motivazione.Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l’istanza ex art. 131 biscod.proc.pen. ed ha negato le circostanze attenuanti generiche.3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo é infondato.Dall’esame degli atti, cui questa Corte può accedere in virtù del vizio dedotto,emerge che il giudizio di appello ai sensi dell’art. 23 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] si ètenuto in camera di consiglio senza la partecipazione del P.G. e dei difensori, conla facoltà delle parti di avanzare istanza di discussione orale.Si rinviene altresì un atto inviato dalla difesa dell’imputato alla Corte d’appello diNapoli tramite il portale PPT che tuttavia risulta privo di data certa ed in piùafferente, anche se non in termini di certezza, non già alla richiesta di trattazioneorale ma invece alla nomina dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, esaminando la censura alla luce degli atti anzidetti, la stessa supera ilvaglio di ammissibilità, pur risultando infondata, non essendovi la prova dellapresentazione della rituale richiesta ex art. 598 bis cod.proc.pen. da parte delladifesa dell’imputato.2.

In ragione della non manifesta infondatezza della predetta censura, che quindiconsente l’instaurazione del rapporto processuale, assume rilievo nella speciel’intervenuta prescrizione del reato per cui si procede, riqualificato in primo gradoai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, il cui termine massimo ématurato in data 1.2.2026.3.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estintoper intervenuta prescrizione.

P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 8.1.2026 la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Avellino in data 17 novembre 2021 aveva ritenutoCapozzi [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73commi 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di mesi novedi reclusione (fatto accertato nel febbraio 2017).2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena dinullità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.e 598 bis, comma 2,cod.proc.pen.Si assume che, a seguito di rituale richiesta ex art. 598 bis cod.proc.pen.depositata tramite portale PPT, la Corte territoriale ha in maniera del tuttoirrituale ed illegittima proceduto in camera di consiglio senza consentire alladifesa dell’imputato di partecipare all’udienza.Detta udienza é stata quindi trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 598bis cod.proc.pen. con violazione del diritto di difesa e conseguente nullità dellasentenza pronunciata.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e)cod.proc.pen. l’inosservanza della legge penale e l’assenza della motivazione.Si assume che la sentenza impugnata non rispetta il requisito della concisaesposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione é fondata in quantonon espone in modo adeguato le ragioni che hanno condotto la Corte ad adottarela sua decisione.Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod.proc.pen. l’inosservanza della legge penale e l’assenza della motivazione.Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l’istanza ex art. 131 biscod.proc.pen. ed ha negato le circostanze attenuanti generiche.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo é infondato.Dall’esame degli atti, cui questa Corte può accedere in virtù del vizio dedotto,emerge che il giudizio di appello ai sensi dell’art. 23 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] si ètenuto in camera di consiglio senza la partecipazione del P.G. e dei difensori, conla facoltà delle parti di avanzare istanza di discussione orale.Si rinviene altresì un atto inviato dalla difesa dell’imputato alla Corte d’appello diNapoli tramite il portale PPT che tuttavia risulta privo di data certa ed in piùafferente, anche se non in termini di certezza, non già alla richiesta di trattazioneorale ma invece alla nomina dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, esaminando la censura alla luce degli atti anzidetti, la stessa supera ilvaglio di ammissibilità, pur risultando infondata, non essendovi la prova dellapresentazione della rituale richiesta ex art. 598 bis cod.proc.pen. da parte delladifesa dell’imputato.2. In ragione della non manifesta infondatezza della predetta censura, che quindiconsente l’instaurazione del rapporto processuale, assume rilievo nella speciel’intervenuta prescrizione del reato per cui si procede, riqualificato in primo gradoai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, il cui termine massimo ématurato in data 1.2.2026.3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estintoper intervenuta prescrizione. P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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