Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00243/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per regolamento di competenza iscritto al n. 13311/2025 R.G. nella causa tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]

V. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi exart. 417-bis c.p.c. dal dirigente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] -convenuti- proposto d’ufficio dal Tribunale di Cassino, con ordinanza del 19.6.2025, in causa NRG 3029/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cassino ha proposto regolamento d’ufficio nella causa tra le parti meglio indicate in epigrafe ad esso rimessa dal Giudice di Pace di Gaeta, sul presupposto che si trattasse di controversia rientrante nella competenza per materia del giudice del lavoro, in quanto riguardante il risarcimento del danno domandato da [OSCURATO:PERSONA] per errori asseritamente determinatisi nel CUD in conseguenza dello svolgimento di prestazioni in favore delle parti pubbliche convenute,le quali, come datori di lavoro, erano tenuti alla formazione ed al rilascio del menzionato documento. [OSCURATO:PERSONA] di Pace valorizzava il trattarsi in proposito di obblighi afferenti alla posizione datoriale, come tali rientranti nella competenza del giudice specializzato.

Il Tribunale di Cassino ha promosso il regolamento, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rilevando sia che la domanda giudiziale era fondata sulla responsabilità da inadempimento per profili afferenti alla sfera fiscale e non di obblighi oggetto del rapporto di lavoro, sia che i compensi, per come era pacifico tra le parti, risalivanoa prestazioni d’opera occasionale, non riconducibili ad alcuno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., quanto piuttosto rientranti nel generale tipo contrattuale della prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Gaeta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sulla base delle risultanze del fascicolo di merito disponibili in via telematica emerge come sia effettivamente pacifico tra le parti che quello intercorso fosse un rapporto di lavoro autonomo, di natura occasionale.

La circostanza è dirimente rispetto ad ogni altro profilo, in quanto è palese che il rapporto di prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. in tutte le forme, d’opera o intellettuale,si colloca, qualora si tratti di prestazioni occasionali o comunque singolari, al di fuori della competenza del giudice del lavoro, quale delineata dagli artt. 409 e 413 c.p.c., che non si estende oltre l’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.

Il dato è testuale ed evidente (v., comunque, per le prestazioni intellettuali, Cass., S.U. 19 gennaio 1988 n. 393) ed è assorbente di ogni diverso aspetto.

2. Ciò comporta, risultando altrimenti violata la delimitazione per materia delle cause di spettanza del giudice del lavoro, l’ammissibilità del conflitto ex art. 45 c.p.c. e la declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Gaeta, cui va rimessa la causa.

P.Q.M la Corte, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Cassino, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Gaeta, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento per regolamento di competenza iscritto al n. 13311/2025 R.G. nella causa tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi exart. 417-bis c.p.c. dal dirigente, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] -convenuti- proposto d’ufficio dal Tribunale di Cassino, con ordinanza del 19.6.2025, in causa NRG 3029/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cassino ha proposto regolamento d’ufficio nella causa tra le parti meglio indicate in epigrafe ad esso rimessa dal Giudice di Pace di Gaeta, sul presupposto che si trattasse di controversia rientrante nella competenza per materia del giudice del lavoro, in quanto riguardante il risarcimento del danno domandato da [OSCURATO:PERSONA] per errori asseritamente determinatisi nel CUD in conseguenza dello svolgimento di prestazioni in favore delle parti pubbliche convenute,le quali, come datori di lavoro, erano tenuti alla formazione ed al rilascio del menzionato documento. [OSCURATO:PERSONA] di Pace valorizzava il trattarsi in proposito di obblighi afferenti alla posizione datoriale, come tali rientranti nella competenza del giudice specializzato. Il Tribunale di Cassino ha promosso il regolamento, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rilevando sia che la domanda giudiziale era fondata sulla responsabilità da inadempimento per profili afferenti alla sfera fiscale e non di obblighi oggetto del rapporto di lavoro, sia che i compensi, per come era pacifico tra le parti, risalivanoa prestazioni d’opera occasionale, non riconducibili ad alcuno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., quanto piuttosto rientranti nel generale tipo contrattuale della prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Gaeta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sulla base delle risultanze del fascicolo di merito disponibili in via telematica emerge come sia effettivamente pacifico tra le parti che quello intercorso fosse un rapporto di lavoro autonomo, di natura occasionale. La circostanza è dirimente rispetto ad ogni altro profilo, in quanto è palese che il rapporto di prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. in tutte le forme, d’opera o intellettuale,si colloca, qualora si tratti di prestazioni occasionali o comunque singolari, al di fuori della competenza del giudice del lavoro, quale delineata dagli artt. 409 e 413 c.p.c., che non si estende oltre l’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. Il dato è testuale ed evidente (v., comunque, per le prestazioni intellettuali, Cass., S.U. 19 gennaio 1988 n. 393) ed è assorbente di ogni diverso aspetto. 2. Ciò comporta, risultando altrimenti violata la delimitazione per materia delle cause di spettanza del giudice del lavoro, l’ammissibilità del conflitto ex art. 45 c.p.c. e la declaratoria di competenza del Giudice di Pace di Gaeta, cui va rimessa la causa. P.Q.M la Corte, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Cassino, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Gaeta, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la
Sentenza Cassazione n. 00243/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris