CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 34341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6692-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. 2698/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Napoli, accolta l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 800,00 a titolo d’indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile, nonché al pagamento delle spese legali, maggiorate del 10% per rimborso forfettario, oltre accessori; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultima statuizione sulla base di tre motivi e il Ministero resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] complesso censuratorio con il quale il ricorrente denuncia mancanza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., 111 Cost., nonché degli artt. 13, co. 6, l. n. 247/2012, 4, co. 8, d.m. n. 55/2014, per avere il Giudice determinato nella misura del 10%, anziché del 15%, il rimborso forfettario, senza il supporto di giustificazione motivazionale di sorta, e per avere immotivatamente negato l’ulteriore maggiorazione dei compensi, nonostante la manifesta fondatezza delle sue tesi difensive. Il primo profilo appare manifestamente fondato. Invero, la Corte locale, senza spiegarne la ragione ha posto la misura del rimborso forfettario delle spese al 10%, invece che al 15%, siccome prevede l’art. 2, co. 2, d.m. n. 55/2014. Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire che il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice (Sez. 2, n. 9385, 4/4/2019, Rv. 653487). Il secondo profilo appare inammissibile, in quanto diretto alla rivisitazione dell’incensurabile apprezzamento del Giudice del merito, il quale ha escluso sussistere l’invocata ipotesi di manifesta fondatezza delle tesi del ricorrente. Né può condividersi la denuncia d’apparenza motivazionale, stante che l’asserto, attraverso il quale ben possono trarsi le ragioni per le quali il Giudice ha escluso sussistere la prospettata ipotesi di “soccombenza qualificata . Ciò posto il decreto impugnato deve essere cassato per quanto sopra e, decidendo nel merito, deve essere disposto rimborso forfettario nella misura del 15%. Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi integralmente in ragione della soccombenza parziale del ricorrente. P.Q.M. accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone il rimborso forfettario nel giudizio di merito nella misura del 15%. Compensa per intero le spese del giudizio di