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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 32520/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15322/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 26798/2020depositata il 25/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con ordinanza 25 novembre, 2020 n.26789, la Corte di Cassazione rigettava tutti i motivi di ricorso proposti dalla sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro l’affermazione della CTR dell’Abruzzo, sentenza 3 dicembre 2015, secondo cui l’avviso di accertamento ICI dell’anno 2006 sotteso alla cartella impugnata dalla società era stato regolarmente notificato;

2. in alcuni passaggi della ordinanza veniva tuttavia fatto riferimento alla notifica della cartella;

3. la società ricorre per la revocazione della ordinanza della Corte con un motivo con cui, in riferimento all’art. 395, comma 1°, n.4. cod.proc.civ., deduce che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto revocatorio parlando appunto della notifica della cartella laddove invece era incontrovertibile che in tutti gli atti di causa -atti di essa ricorrente, del Comune di Sulmona, di [OSCURATO:PERSONA] spa (poi Agenzia delle Entrate Riscossione); sentenze di primo e secondo grado- era stato fatto riferimento non alla (mai contestata) notifica della cartella ma alla notifica dell’atto di accertamento Ici sotteso alla cartella;

4. il Comune di Sulmona resiste con controricorso;

5. l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati;

6. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. ai sensi dell’art. 395, comma 1°, n.4. cod. proc. civ. può essere revocata la sentenza che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

2. il ricorso è inammissibile in quanto proposto isolando le espressioni dicenti “notifica della cartella” dal contesto dell’ordinanza.

2.1. Dal contesto emerge che l’uso, da parte del collegio dell’ordinanza impugnata, della espressione “notifica della cartella” integra non un errore revocatorio ma un errore materiale ininfluente: nell’ordinanza, laddove viene dato conto dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente viene usata l’espressione “notifica” senza riferimento alla cartella o all’avviso di accertamento; vengono poi sviluppati argomenti giuridici relativi alle notifiche alle società degli atti tributari in genere ed anche, specificamente, degli avvisi di accertamento ICI (v. motivazione dell’ordinanza punto 2.3.); viene, del pari specificamente, ricordato quanto accertato in ordine alle concrete modalità della effettuazione della “notifica” dai “giudici di merito” ed è certo che tali accertamenti avevano riguardato l’avviso Ici e non la cartella susseguente;

3. la parte ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio nei confronti del Comune di Sulmona.

Niente invece sulle spese riguardo all’Agenzia delle Entrate Riscossione dato che la stessa è rimasta intimata;

4. alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; PQM dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Sulmona le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15322/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 26798/2020depositata il 25/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con ordinanza 25 novembre, 2020 n.26789, la Corte di Cassazione rigettava tutti i motivi di ricorso proposti dalla sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro l’affermazione della CTR dell’Abruzzo, sentenza 3 dicembre 2015, secondo cui l’avviso di accertamento ICI dell’anno 2006 sotteso alla cartella impugnata dalla società era stato regolarmente notificato; 2. in alcuni passaggi della ordinanza veniva tuttavia fatto riferimento alla notifica della cartella; 3. la società ricorre per la revocazione della ordinanza della Corte con un motivo con cui, in riferimento all’art. 395, comma 1°, n.4. cod.proc.civ., deduce che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto revocatorio parlando appunto della notifica della cartella laddove invece era incontrovertibile che in tutti gli atti di causa -atti di essa ricorrente, del Comune di Sulmona, di [OSCURATO:PERSONA] spa (poi Agenzia delle Entrate Riscossione); sentenze di primo e secondo grado- era stato fatto riferimento non alla (mai contestata) notifica della cartella ma alla notifica dell’atto di accertamento Ici sotteso alla cartella; 4. il Comune di Sulmona resiste con controricorso; 5. l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati; 6. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. ai sensi dell’art. 395, comma 1°, n.4. cod. proc. civ. può essere revocata la sentenza che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. 2. il ricorso è inammissibile in quanto proposto isolando le espressioni dicenti “notifica della cartella” dal contesto dell’ordinanza. 2.1. Dal contesto emerge che l’uso, da parte del collegio dell’ordinanza impugnata, della espressione “notifica della cartella” integra non un errore revocatorio ma un errore materiale ininfluente: nell’ordinanza, laddove viene dato conto dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente viene usata l’espressione “notifica” senza riferimento alla cartella o all’avviso di accertamento; vengono poi sviluppati argomenti giuridici relativi alle notifiche alle società degli atti tributari in genere ed anche, specificamente, degli avvisi di accertamento ICI (v. motivazione dell’ordinanza punto 2.3.); viene, del pari specificamente, ricordato quanto accertato in ordine alle concrete modalità della effettuazione della “notifica” dai “giudici di merito” ed è certo che tali accertamenti avevano riguardato l’avviso Ici e non la cartella susseguente; 3. la parte ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio nei confronti del Comune di Sulmona. Niente invece sulle spese riguardo all’Agenzia delle Entrate Riscossione dato che la stessa è rimasta intimata; 4. alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; PQM dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Sulmona le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
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