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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 34726/2026

Testo disponibile della fonte

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clusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 21/04/2026, il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta,avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i fatti per i quali era stato condannato, rispettivamente oggettodella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data27/07/2017, irrevocabile dal 20/06/2019 (reati p. e p. dagli artt. 582, 99, 61 nn.5 e 11 quinquies, cod. pen., commessi in Andria fino al 29/11/2016) ed oggettodella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data17/06/2024, irrevocabile dal 16/11/2019 (reati p. e p. dagli artt. 628, comma 1,625, 624, 56-628, comma 1, e 612-bis, cod. pen., commessi in Andria tra il2021 ed il 30/11/2023).Ha rideterminato la pena complessiva in anni tre e mesi nove di reclusioneed euro 3.000,00 di multa.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il condannato avesse agito sospintodai suoi problemi di tossicodipendenza, alcolismo e ludopatia, alla ricercaspasmodica di denaro per soddisfare i suoi vizi e per queste finalità fin dal 2015ha commesso reati contro il patrimonio, con o senza violenza, accompagnandoliin alcune occasione con condotte maltrattanti in danno dei genitori.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Trani, che con unico articolato motivo ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando i vizi di cui all’art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, inparticolare degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazionesenza avere accertato l’anticipata e unitaria ideazione delle plurime violazioni néaveva indicato da quali elementi poteva emergere il dato progettuale sottostantealle condotte poste in essere.Aveva invece assimilato condotte l’unicità del disegno criminoso ad unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, applicando erroneamente l’art. 81 cod. pen. a condotte eterogeneeed estremamente distanti nel tempo con un richiamo alla tossicodipendenza cheda solo non poteva supplire alla carenza di tutti i più significativi indici di unaprevia programmazione.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il riconoscimento della continuazione anche in sede di esecuzione richiede«una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)la formulazione dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., risultantedall’intervento del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essere interpretata alla luce dellavolontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condottasanzionata nel caso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenzadell’autore dei delitti sanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa inconsiderazione per valutare l’unicità del disegno criminoso con riferimento aireati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche lealtre condizioni per la sussistenza della continuazione.prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materiadi continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l’assetto di taleistituto.

Ne consegue che, per l’applicazione del reato continuato, non possonovalere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l’imputato e lanecessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi ladroga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente deidelitti commessi, ma non costituiscono prova dell’originaria ideazione edeliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell’istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).La giurisprudenza continua a ribadire che lo stato di tossicodipendenza noncomporta automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso epuò giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da talestato, solo se ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenzaper la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep.2026, F., Rv. 289240 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.275420 – 01).3.

Il provvedimento impugnato non dà corretta applicazione a tali principiperché si limita a descrivere la condizione di dipendenza dell’imputato e poi adindividuare nel comune movente di procacciarsi denaro una serie di condotteeterogenee, distanti nel tempo, senza analizzare le modalità di esecuzione dellestesse e senza individuare gli elementi che consentano di affermare che ilcondannato si fosse rappresentato almeno per grandi linee le condottesuccessive alla prima.Sicché l’ordinanza del Giudice tranese va annullato disponendo che sisvolga nuovo giudizio dinanzi alla medesima autorità in diversa persona fisica (inforza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledegli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedurapenale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio dirinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso apronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione insede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 delmedesimo codice).Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, ad una complessivarivalutazione degli elementi per verificare la sussistenza degli elementi idonei adimostrare l’unicità del disegno criminoso alla luce dei sopra richiamati principiposti dalla giurisprudenza di legittimità.Va disposto l’oscuramento, vertendosi sulla condizione di tossicodipendentedel condannato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani- ufficio gip.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
clusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 21/04/2026, il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta,avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i fatti per i quali era stato condannato, rispettivamente oggettodella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data27/07/2017, irrevocabile dal 20/06/2019 (reati p. e p. dagli artt. 582, 99, 61 nn.5 e 11 quinquies, cod. pen., commessi in Andria fino al 29/11/2016) ed oggettodella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data17/06/2024, irrevocabile dal 16/11/2019 (reati p. e p. dagli artt. 628, comma 1,625, 624, 56-628, comma 1, e 612-bis, cod. pen., commessi in Andria tra il2021 ed il 30/11/2023).Ha rideterminato la pena complessiva in anni tre e mesi nove di reclusioneed euro 3.000,00 di multa.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il condannato avesse agito sospintodai suoi problemi di tossicodipendenza, alcolismo e ludopatia, alla ricercaspasmodica di denaro per soddisfare i suoi vizi e per queste finalità fin dal 2015ha commesso reati contro il patrimonio, con o senza violenza, accompagnandoliin alcune occasione con condotte maltrattanti in danno dei genitori.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Trani, che con unico articolato motivo ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando i vizi di cui all’art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, inparticolare degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazionesenza avere accertato l’anticipata e unitaria ideazione delle plurime violazioni néaveva indicato da quali elementi poteva emergere il dato progettuale sottostantealle condotte poste in essere.Aveva invece assimilato condotte l’unicità del disegno criminoso ad unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, applicando erroneamente l’art. 81 cod. pen. a condotte eterogeneeed estremamente distanti nel tempo con un richiamo alla tossicodipendenza cheda solo non poteva supplire alla carenza di tutti i più significativi indici di unaprevia programmazione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il riconoscimento della continuazione anche in sede di esecuzione richiede«una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)la formulazione dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., risultantedall’intervento del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essere interpretata alla luce dellavolontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condottasanzionata nel caso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenzadell’autore dei delitti sanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa inconsiderazione per valutare l’unicità del disegno criminoso con riferimento aireati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche lealtre condizioni per la sussistenza della continuazione.prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materiadi continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l’assetto di taleistituto. Ne consegue che, per l’applicazione del reato continuato, non possonovalere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l’imputato e lanecessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi ladroga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente deidelitti commessi, ma non costituiscono prova dell’originaria ideazione edeliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell’istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).La giurisprudenza continua a ribadire che lo stato di tossicodipendenza noncomporta automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso epuò giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da talestato, solo se ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenzaper la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep.2026, F., Rv. 289240 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.275420 – 01).3. Il provvedimento impugnato non dà corretta applicazione a tali principiperché si limita a descrivere la condizione di dipendenza dell’imputato e poi adindividuare nel comune movente di procacciarsi denaro una serie di condotteeterogenee, distanti nel tempo, senza analizzare le modalità di esecuzione dellestesse e senza individuare gli elementi che consentano di affermare che ilcondannato si fosse rappresentato almeno per grandi linee le condottesuccessive alla prima.Sicché l’ordinanza del Giudice tranese va annullato disponendo che sisvolga nuovo giudizio dinanzi alla medesima autorità in diversa persona fisica (inforza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledegli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedurapenale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio dirinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso apronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione insede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 delmedesimo codice).Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, ad una complessivarivalutazione degli elementi per verificare la sussistenza degli elementi idonei adimostrare l’unicità del disegno criminoso alla luce dei sopra richiamati principiposti dalla giurisprudenza di legittimità.Va disposto l’oscuramento, vertendosi sulla condizione di tossicodipendentedel condannato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani- ufficio gip.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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