Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 45079/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/5/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione del 5/5/2021, che aveva annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 7/7/2020, essendo il reato contestato estinto per prescrizione, disponendo ai soli effetti civili l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, per avere attribuito alla sentenza annullata l'individuazione del vizio procedurale nell'erronea designazione da parte del Presidente del Tribunale del giudice tabellarmente competente, mentre la Corte nissena aveva correttamente individuato il vizio "nella rimozione del procedimento dal ruolo" del giudice cui era stato originariamente assegnato il procedimento, con attribuzione del fascicolo ad altro magistrato.

Tale errore aveva pregiudicato la decisione, poiché ove la Corte di cassazione avesse correttamente individuato la fattispecie da cui scaturiva la causa di nullità del procedimento, per la violazione del principio del giudice naturale, l'esito del procedimento di legittimità sarebbe stato certamente diverso.

2.1. Con il secondo motivo si deduce un ulteriore errore di fatto, concernente l'assunto secondo il quale nel periodo compreso tra la celebrazione dell'udienza da parte del giudice originariamente designato (il 16 settembre 2019) e l'emissione del provvedimento del Presidente del Tribunale (del 18 settembre 2019), che aveva individuato il nuovo magistrato competente alla trattazione, il primo giudice sarebbe stato assegnato ad altra sezione (ossia, la Sezione dei giudici per le indagini preliminari): nessun documento allegato o prodotto dalle parti ricorrenti documentava tale assunto e, al contrario, la documentazione allegata dalla difesa dell'imputato attestava che dopo il provvedimento del Presidente vicario del Tribunale il primo giudice aveva regolarmente tenuto udienza, posto che gli effetti dell'assegnazione alla Sezione dei giudici per le indagini preliminari decorrevano dalla data dell' 11 novembre 2019.

2.2. Con il terzo motivo si deduce l'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza impugnata, ritenendo che il procedimento in cui era stata disposta la sostituzione del magistrato giudicante non fosse un giudizio in corso al momento dell'emissione del provvedimento, mentre in quel procedimento era stato aperto il dibattimento quando era intervenuto il provvedimento del presidente vicario del Tribunale.

2.3. Con il quarto motivo si deduce l'errore di fatto relativo alla ritenuta competenza della Corte di Cassazione nel valutare le condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato, mentre lo svolgimento del procedimento , che in secondo grado si era concluso con una pronuncia in rito senza alcun esame dei motivi di appello dell'imputato, avrebbe imposto la sola pronuncia di annullamento con rinvio al giudice di merito cui andava devoluta ogni valutazione sia in punto di proscioglimento dell'imputato, sia circa l'esistenza di condizioni per l'immediata declaratoria di estinzione del reato.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.o [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione.

Per giurisprudenza assolutamente costante è inammissibile il ricorso straordinario, per errore materiale o di fatto, relativo a provvedimenti della Corte di cassazione diversi da quelli che rendono definitiva una sentenza di condanna, poiché quel mezzo di impugnazione straordinaria è ammesso solo a favore del condannato e l'art. 625 bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione analogica (Sez.

Unite, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 - 01; nonché, successivamente, Sez. 1, n. 4975 del 28/01/2004, Rauzzino, Rv. 227335 - 0, relativa alle sentenze di annullamento con rinvio; Sez. 1, n. 14869 del 27/03/2007, Cotronei, Rv. 236166 - 0, riguardante l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione).

2. Alli inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore .0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/5/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione del 5/5/2021, che aveva annullato senza rinvio agli effetti penali la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 7/7/2020, essendo il reato contestato estinto per prescrizione, disponendo ai soli effetti civili l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, per avere attribuito alla sentenza annullata l'individuazione del vizio procedurale nell'erronea designazione da parte del Presidente del Tribunale del giudice tabellarmente competente, mentre la Corte nissena aveva correttamente individuato il vizio "nella rimozione del procedimento dal ruolo" del giudice cui era stato originariamente assegnato il procedimento, con attribuzione del fascicolo ad altro magistrato. Tale errore aveva pregiudicato la decisione, poiché ove la Corte di cassazione avesse correttamente individuato la fattispecie da cui scaturiva la causa di nullità del procedimento, per la violazione del principio del giudice naturale, l'esito del procedimento di legittimità sarebbe stato certamente diverso. 2.1. Con il secondo motivo si deduce un ulteriore errore di fatto, concernente l'assunto secondo il quale nel periodo compreso tra la celebrazione dell'udienza da parte del giudice originariamente designato (il 16 settembre 2019) e l'emissione del provvedimento del Presidente del Tribunale (del 18 settembre 2019), che aveva individuato il nuovo magistrato competente alla trattazione, il primo giudice sarebbe stato assegnato ad altra sezione (ossia, la Sezione dei giudici per le indagini preliminari): nessun documento allegato o prodotto dalle parti ricorrenti documentava tale assunto e, al contrario, la documentazione allegata dalla difesa dell'imputato attestava che dopo il provvedimento del Presidente vicario del Tribunale il primo giudice aveva regolarmente tenuto udienza, posto che gli effetti dell'assegnazione alla Sezione dei giudici per le indagini preliminari decorrevano dalla data dell' 11 novembre 2019. 2.2. Con il terzo motivo si deduce l'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza impugnata, ritenendo che il procedimento in cui era stata disposta la sostituzione del magistrato giudicante non fosse un giudizio in corso al momento dell'emissione del provvedimento, mentre in quel procedimento era stato aperto il dibattimento quando era intervenuto il provvedimento del presidente vicario del Tribunale. 2.3. Con il quarto motivo si deduce l'errore di fatto relativo alla ritenuta competenza della Corte di Cassazione nel valutare le condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato, mentre lo svolgimento del procedimento , che in secondo grado si era concluso con una pronuncia in rito senza alcun esame dei motivi di appello dell'imputato, avrebbe imposto la sola pronuncia di annullamento con rinvio al giudice di merito cui andava devoluta ogni valutazione sia in punto di proscioglimento dell'imputato, sia circa l'esistenza di condizioni per l'immediata declaratoria di estinzione del reato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.o [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione. Per giurisprudenza assolutamente costante è inammissibile il ricorso straordinario, per errore materiale o di fatto, relativo a provvedimenti della Corte di cassazione diversi da quelli che rendono definitiva una sentenza di condanna, poiché quel mezzo di impugnazione straordinaria è ammesso solo a favore del condannato e l'art. 625 bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione analogica (Sez. Unite, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 - 01; nonché, successivamente, Sez. 1, n. 4975 del 28/01/2004, Rauzzino, Rv. 227335 - 0, relativa alle sentenze di annullamento con rinvio; Sez. 1, n. 14869 del 27/03/2007, Cotronei, Rv. 236166 - 0, riguardante l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione). 2. Alli inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore .0 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45079/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris