CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha applicato, su loro richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 81-110-640 e 81-56-110-640 cod. pen., riuniti sotto il vincolo della continuazione, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni di reclusione e di euro 1.200 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione 2. Ricorrono per cassazione entrambi i suddetti imputati, con distinti atti a mezzo del proprio comune difensore. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'irrogazione di una pena illegale, dal momento che l'aumento a titolo di continuazione per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere aveva ricompreso anche un ulteriore segmento di pena pecuniaria, nonostante la cornice edittale del reato preveda soltanto quella detentiva. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce l'irrogazione di una pena illegale, poiché il calcolo della pena avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche, concesse in regime di equivalenza, solo con riferimento alla recidiva, ma non delle aggravanti speciali ex art. 640, secondo comma, nn. 2 e 2-bis, cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934-02; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723), costituiscono "pena illegale" - la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegale ab origine); - la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. 2.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, come espressa nella sua massima espressione nomofilattica, la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 8667 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ancona, Rv. 275881-01, che ha precisato come, tuttavia, non possa in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave. Cfr. anche Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). Affinché la pena del reato continuato sia legale, valorizzandone una visione "multifocale" (ora unitaria, ora pluralistica), occorre rispettare il genere della pena previsto per i reati satellite, con peculiare attenzione all'applicazione delle pene detentive, secondo il "decalogo" espresso da Sez. U, Giglia, secondo cui, per quanto qui rileva, «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave». 3. Nel caso di specie, le richieste di pena presentate dalle parti e accolte dal Giudice per le indagini preliminari erano del seguente tenore: - per [OSCURATO:PERSONA], pena base per il più grave reato di truffa aggravata di cui al capo f), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, tre anni di reclusione ed euro 600 di multa, con aumento di mesi undici di reclusione ed euro 300 di multa per il delitto associativo contestato sub a), due mesi di reclusione ed euro 350 di multa per ciascuna delle ulteriori truffe aggravate (capi d) e h)) e un mese, quindici giorni ed euro 350 di multa per ciascuna delle tentate truffe (capi e) e g)), oltre alla diminuente del rito. La sentenza impugnata appone una glossa alla dosimetria negoziata, specificando - p. 2 - che la proposta «contiene l'indicazione erronea dell'equivalenza delle circostanze ex art. 62-bis c.p. alla recidiva e non anche alle circostanze aggravanti ex art. 640 comma 2 n. 2 e n. 2 bis c.p.», affermando la natura di mera irregolarità che non incide sul complessivo giudizio di equivalenza rispetto a tutti gli elementi circostanziali riportati nella rubrica imputativa; - per Campolongo, pena base per il più grave reato di associazione con ruolo apicale di cui al capo a), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con aumento di mesi due mesi di reclusione per ciascuna delle ulteriori truffe aggravate (capi b), c), d), f), h) e i)) e un mese, quindici giorni ed euro 350 di multa per ciascuna delle tentate truffe (capi e) e g)), oltre alla diminuente del rito); 4. Al contrario di quanto prospettato nei ricorsi, la pena irrogata ad entrambi gli imputati, con ogni evidenza, non può essere ricondotta in alcun modo alla nozione di pena illegale. 4.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], posto che la pena base è stata individuata a partire dal delitto di truffa vessatoria in situazione di minorata difesa (punita, ex art. 640, secondo comma, cod. pen. con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.549) e che l'aumento per la continuazione oggetto delle censure difensive era relativo al delitto di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. (punito con la reclusione da uno a cinque anni), occorre ottemperare alla regola fissata da Sez. U, Giglia alla lettera e) citata al precedente paragrafo 2.2. L'aumento per la partecipazione è stato, come detto, correttamente computato in undici mesi di reclusione ed euro 300 di multa, in assoluta coerenza con i principi di legittimità che disciplinano la materia. L'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, manifestamente infondato. 4.2. Quanto a Cannpolongo, è sufficiente rilevare che l'inesattezza insita nel computo della pena presentato dalle parti è stata registrata dal Giudicante, che - contrariamente a quanto rappresentato espressamente in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - l'ha reputata correttamente ininfluente per quanto atteneva all'accettazione del concordato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, il reato più grave era infatti la truffa pluriaggravata e non la partecipazione all'associazione, mentre a Campolongo era contestata la qualità di capo del sodalizio, quale suo promotore, organizzatore e dirigente, fattispecie autonoma e più grave rispetto alla militanza associativa dei semplici gregari (Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269937-01; Sez. 6, n. 52590 del 14/10/2016, Baronchelli, Rv. 268485-01). L'unica circostanza aggravante contrastata, ex art. 69, terzo comma, cod. pen., dall'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., era, dunque, la recidiva. I singoli segmenti sanzionatori ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. discendevano direttamente dalla indicazione delle parti proponenti.L'unico motivo di ricorso presentato da Campolongo è, pertanto, manifestamente infondato. 5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce