CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 23385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 19 gennaio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] PANTEA la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per più condotte di furto aggravato (tre delle quali tentate), riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in quanto il Tribunale non avrebbe assolto all'obbligo di motivazione dando conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 3. Il ricorso è inammissibile. È dirimente considerare che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.).L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mi oli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]• i 5