CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto che il ricorso proposto nell‘interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile o rigettato; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui, in replica alla requisitoria del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e in via del tutto subordinata e per mero scrupolo difensivo, ha eccepito l'avvenuta estinzione del reato contestato per prescrizione. ge, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2022, la Corte d'appello di Palermo confer- mava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 17.09.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 7 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, con il concorso di attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, in quanto ritenuto colpevole di quattro imputazioni di falso, per avere, quale rappresentante dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], reso quattro dichiarazioni sostitutive ex art. 46, d.P.R. 445 del 2000, con cui dichiarava, con- trariamente al vero, che il numero delle imprese iscritte a detta associazione al settore servizio delle imprese, al settore commercio, al settore industria ed al set- tore turismo, era pari rispettivamente a 1899 unità, a 4032 unità, a 2997 unità ed a 2711 unità. 2. Avverso la predetta sentenza, LATTUCA ALESSIO_propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 483, c.p. con riferimento agli artt. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 e 21, I. n. 241 del 1990, atteso che la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere il ricorrente perché il fatto non costituisce reato inon essendo le dichiarazioni so- stitutive contenute in un atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 cod. civ. In sintesi - premesso che il procedimento penale in esame segue alla par- tecipazione, da parte del ricorrente, in concorrenza con altre associazioni datoriali, a due distinte procedure di assegnazione dei seggi dei nascenti consigli camerali presso le Camere di commercio della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, e che, nell'ambito della prima procedura, l'attuale ricorrente aveva depositato quat- tro dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui attestava il numero comples- sivo di imprese aderenti alla propria associazione suddivisi nei quattro settori mer- ceologici, laddove, nella seconda procedura, le identiche dichiarazioni, pur gene- rando identico procedimento penale, era stata oggetto di archiviazione da parte del GIP/Tribunale di Catania, provvedimento depositato all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in ogni caso avendo deciso il ricorrente di revocare spontaneamente la partecipazione della propria associazione ad entrambe le procedure camerali in corso - la difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente applicabile all'im- putato la norma di cui all'art. 483, c.p., peraltro censurando, da un lato, il travi- samento del contenuto dell'eccezione difensiva e l'omesso esame del motivo pro- posto con cui si contestava che la quattro dichiarazioni sostitutive non potessero considerarsi come contenute in atto pubblico, e, dall'altro, il richiamo non perti- nente alle norme dell'art. 19, I. n. 241 del 1990. Tanto premesso, e passando al cuore dell'eccezione difensiva, si contesta che le false attestazioni rese nelle quattro dichiarazioni possano dirsi contenute in un atto pubblico, a tal proposito mostrando di non condividere l'orientamento giu- risprudenziale che ritiene invece integrato in consimili ipotesi il reato di cui all'art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000, orientamento giurisprudenziale che sarebbe contrad- detto dal tenore letterale dello stesso articolo, che svilirebbe la tesi dell'autonoma portata incriminatrice della norma, che si presterebbe ad un dubbio di costituzio- nalità per difetto di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie, vista la genericità del rinvio tout court al codice penale ed alle leggi speciali in materia ivi contenuto, richiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 2978 del 26.11.2009). Sostiene quindi il ricorrente che la falsa attestazione con- tenuta in una dichiarazione sostitutiva di un atto notorio ex art. 76 d.P.R. citato, per poter essere penalmente sanzionata, dovrebbe presentare tutti gli elementi richiesti dall'art. 483, c.p., ossia, in particolare, l'essere resa in un atto pubblico. E ciò è quanto difetterebbe nel caso in esame, in quanto le dichiarazioni di cui si discute non sono contenute in un atto pubblico, non convincendo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che ha individuato come elementi da cui far discendere il valore pubblicistico «leda natura del soggetto destinato a riceverlo, ossia un pubblico ufficiale, e l'esistenza di una specifica disposizione normativa che conferisca valore "de ventate" all'attestazione del privato resa al medesimo pubblico ufficiale. Si tratterebbe di argomenti che costituirebbero un'evidente for- zatura della realtà fattuale e normativa, a tal proposito soffermandosi in ricorso sui requisiti che deve rivestire un atto pubblico, richiamandosi a tal fine gli artt.2699 e 2700 cod. civ., elemento normativo da richiamarsi a tal fine. In tal senso, quindi, l'attestazione fatta dal privato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di certificazione non potrebbe essere considerata un'at- testazione fatta in un atto pubblico e non potrebbe integrare il reato in esame, anche accedendo ad una più ampia nozione di atto pubblico quale quella elaborata dalla giurisprudenza con riferimento agli artt. 476 e 479, c.p., in quanto detta dichiarazione è indubbio sia formata da un privato e non da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, considerando che dal tenore letterale dell'art. 483, c.p., risulta che l'attestazione fatta al pubblico ufficiale e l'essere la medesima fatta in un atto pubblico costituiscono due distinti elementi che devono concorrere affinché la fattispecie possa ritenersi integrata. Né, infine, potrebbe valere l'argo- mento della destinazione della dichiarazione ad essere trasfusa in un atto pubblico, atteso che, una cosa è infatti che la dichiarazione sia resa in atto pubblico, altra e ben diversa, è che essa sia destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico. 3. In data 30.06.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chie- sto il rigetto del ricorso. In sintesi, il PG ritiene il motivo non condivisibile. Le sentenze rese dai Giudici di merito in doppia conforme sono conformi al principio esegetico per il quale la condotta in esame integri gli estremi del reato di cui all'art. 483 cod. pen. L'art. 76, comma 1. d.P.R. n. 445 del 2000 punisce "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente decreto" non contiene un'autonoma norma incriminatrice ma opera un rinvio alle fattispecie in- criminatrici previste dal codice penale e dalle legge speciali. Affinché la falsa atte- stazione contenuta in un'autocertificazione possa essere ricondotta alla fattispecie ex art. 483 cod. pen., è necessario: che il privato renda una falsa dichiarazione e che tale attestazione sia resa ad un pubblico ufficiale. Ritiene il ricorrente, per la sua efficacia e valore penale, la necessità che essa sia in un atto pubblico e che quest'ultimo sia destinato a provare la verità del fatto attestato. Pertanto, ritiene il ricorrente che tali requisiti non siano presenti nel caso di dichiarazione falsa contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto la stessa non è ricompresa nella nozione di "atto pubblico" fornita dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ. Per tale tesi, la giurisprudenza di legittimità non avrebbe mai affermato aper- tamente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia un atto pubblico (si indica, al proposito, Cass. Pen. 24.2.1983, n 4135). Sovviene che l'attestazione fatta dal privato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o di certificazione) non può essere considerata un'attestazione fatta "in un atto pubblico" e, quindi, non può integrare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pub- blico, in quanto detta dichiarazione è formata dal privato e non dal pubblico uffi- ciale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale rappresenta il mero destinatario della stessa. Pertanto, non vi sarebbe la equiparazione tra dichiarazione sostitutiva e dichiarazione resa a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, stante la differenza tra l'attestazione fatta al pubblico ufficiale e l'atte- stazione fatta in un atto pubblico ex artt. 495 e 496 c.p.), né rileverebbe la pecu- liarità di essa ad essere trasfusa in un atto pubblico, cosa ben diversa dell'essere la dichiarazione resa in un atto pubblico. L'orientamento espresso dal Giudice di legittimità è nel senso che il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così colle- gando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affer- mare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Rv. 215413). Il principio vale anche per il reato ex art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Rv. 247260). Difatti, l'atto normato ex artt. 46 e 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che riguardano fatti, - stati e qualità personali (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Rv. 242324, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda, a norma del D.Igs. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76, falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dall'onere di spesa. Se ne deduce la natura pubblica dell'atto di cui all'art. 483 cod. pen. solo nei casi in cui una specifica norma attri- buisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. Per il caso in esame, le dichiarazioni sostitutive4 così riverberano la propria natura pubblica per la naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, evincibile dalla funzione di comprovare, laddove le false dichiarazioni indirizzate al Commissario ad acta, pubblico ufficiale, della Camera di Commercio, ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, cu- randone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali, la cui fidefacienza era de- stinata allo svolgimento di corrette elezioni per la rappresentanza gestoria. Del resto, in uno con la lettera della legge, secondo la quale "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e/considerato il tenore letterale dell'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana secondo le previ- ste formalità, notaio o altro pubblico ufficiale, ed al potere conferitogli ad attribuir- gli pubblica fede, deve osservarsi che la stessa legge sulla documentazione am- ministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pub- blici. Consegue l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa. Pertanto, diversamente dalle doglianze, ai fini della consumazione del reato non rileva che tale dichiara- zione sia trasfusa in un atto (pubblico) distinto dalla medesima, atteso che, a norma dell'art. 75 legge citata, emanata per venire incontro all'esigenza di sem- plificazione della documentazione amministrativa tra pubbliche amministrazioni e privati cittadini, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state pienamente equiparate agli effetti penali agli atti pubblici, essendo considerate come fatte a pubblico ufficiale, il quale ovviamente le raccoglie in un atto pubblico. La prospettazione qui criticata svaluta il disposto dell'art. 76 comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, da cui emerge chiaramente che il significato da attribuire alla disposizione incriminatrice è quello di includere le dichiarazioni rese nel novero degli atti pubblici, attesa la ratio della norma intrinseca nella destinazione proba- toria dalla stessa perseguita. Quelle dichiarazioni contenevano false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nemmeno contrastate nella materialità, giacché contengono una atte- stazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza. Così, trattandosi di un atto destinato a provare la verità di un fatto, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero, le false dichiarazioni in atti rientrano nella previsione dell'art. 483 cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile o rigettato. Si chiede, inoltre, che l'imputato ricorrente sia condannato alla rifusione degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio disponendone la distrazione in favore dello scri- vente difensore, che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dichiara antistatario. 5. In data 11.09.2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria difensiva con cui, in replica alla requisitoria del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e in via del tutto subordinata e per mero scrupolo difensivo, eccepisce l'avvenuta estinzione del reato contestato per pre- scrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni, è infondato. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413). Tale principio è stato ripreso e confermato da numerose pronunzie conformi di questa Corte (Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese e altro, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883; Sez. 5, n. 5365 del 04/12/2007 - dep. 2008, Bonventre, Rv. 239110; Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750). Talune di que- ste si sono riferite alla fattispecie oggetto di ricorso ex art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017 - dep. 19/02/2018, Rv. 272277; ancora, Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260, secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai ripor- tato condanne penali. È stato, inoltre, osservato che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt.46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura «destinato a provare la verità» dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324). Questa Corte ha così individuato la natura pubblica dell'atto di cui all'art. 483 cod. pen. solo nei casi in cui una specifica norma attribuisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere del di- chiarante di affermare il vero; con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni in parola asse- gnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni. La lettera della legge, secondo la quale «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale» e considerato il tenore lette- rale dell'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana secondo le previste formalità, notaio o altro pubblico ufficiale, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede, confermano l'as- sunto; è la stessa legge sulla documentazione amministrativa che intende attri- buire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici; ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una falsa dichia- razione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa. Secondo l'art.76 d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, il che è più che sufficiente a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico; per converso, la necessità, affermata dal filone giurisprudenziale che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite «Gabrielli», dell'in- dividuazione di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero, è puntualmente soddisfatta dalle norme di cui agli artt.46 e 47 del d.p.r. 445 del 2000. Il primo articolo (art.46, in tema di «Dichiarazioni sostitutive di certifica- zioni») prevede che siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'i- stanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certifi- cazioni, una serie di specifici stati, qualità personali e fatti, fra cui figura alla lettera u), la «qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili». Il successivo art.47, in tema di «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di noto- rietà» stabilisce la sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità per- sonali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato con una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. Il secondo comma della norma aggiunge che la dichiarazione resa nell'inte- resse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Il terzo comma della norma, nell'ottica dichiarata del perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa, prevede che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 siano comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sosti- tutiva di atto di notorietà. È quindi evidente e incontestabile la specifica funzione probatoria delle di- chiarazioni ex artt.46 e 47 d.p.r. 445 del 20001che hanno l'efficacia di dimostrare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato di- chiarante. 3. Per il caso in esame, le dichiarazioni sostitutive, così riverberano la pro- pria natura pubblica per la naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, evincibile dalla funzione di comprovare, laddove le false dichiara- zioni indirizzate al Commissario ad acta, pubblico ufficiale, della Camera di Com- mercio, ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circo- scrizione territoriale svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle im- prese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali, la cui fidefacienza era destinata allo svolgimento di corrette elezioni per la rappresentanza gestoria. 4. Aggiunge il ricorrente che il rapporto tra l'art.76 d.p.r. 445/2000 e l'art.483 cod.pen. non può considerarsi istituito solo ai fini dell'indicazione della pena, ma richiede l'adattamento della fattispecie della falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dal Codice penale. L'affermazione è corretta in linea di principio ma non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché, come riconosce lo stesso ricorrente, benché il capo di imputazione faccia riferimento all'art.483 cod.pen. quoad poenam, i Giudici del merito hanno mostrato di aderire alla diversa e corretta impostazione secondo cui la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art.76 d.p.r. 445/2000, integra il reato di cui all'art.483 cod. pen. L'art.76, comma 1, d.p.r. 445/2000, che dispone in effetti che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla semplificazione amministrativa è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, non contiene quindi un mero rinvio ai fini della de- terminazione della sanzione (ossia quoad poenam), ma funge da ponte verso la disciplina codicistica dei falsi. Ricorrono tuttavia nella fattispecie concreta, tutti gli elementi del reato di cui all'art.483 cod. pen. per le ragioni in precedenza esposte. 5. Da ultimo, deve essere sottolineato che non risulta ancora maturata la prescrizione dei reati ascritti, in quanto il relativo termine di prescrizione di anni 7 e mesi sei, maturerà in data 13.10.2023, considerata la sospensione pari a gg. 330, a causa del rinvio delle udienze del 2.05.2018 e del 21.11.2018 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per astensione del difensore proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA]- nali. 6. Il giudizio di infondatezza del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in misura media secondo i parame- tri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione de/parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con distrazione delle stesse in favore del difensore richiedente, di- chiaratosi antistatario. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e