CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 19945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] considerato che i motivi del ricorso, attinenti sia alla affermazoone di responsabilità (per la Braidich) che alla riqualificazione del fatto in tentato furto o ad aspetti sanzionatori (con la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e della pena sostitutiva), sono meramente ripetitivi, in quanto ribadiscono concetti e formule già addotti nell'atto di appello e che hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata (in particolare, si vedano le pg. 2 e 3 rispettivamente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsigliqre