CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14572/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte di merito confermato l'applicazione di tale circostanza aggravante con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, la pag. 1); che la doglianza inerente all'erronea applicazione dell'art. :337 cod. pen., oltre che assolutamente generica, è del tutto inconferente rispetto al procedimento, nell'ambito del quale erano contestati i reati di ricettazione e di appropriazione indebita ma non il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, sicché il giudice dell'impugnazione non è posto in condizioni di comprendere il rilievo mosso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2