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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20567/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da — IL FlYZION Procuratore Generale della Corte di appello di Cagliari; i avverso la sentenza del 30 /07/2023 del tribunale di Cagliari; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.

Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in punto di confisca con adozione di ogni provvedimento conseguenziale ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 giugno 2023, il tribunale di Cagliari dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ex art. 70 del DPR 633/72 ascrittogli, estinto per intervenuta prescrizione e disponeva la restituzione dell'imbarcazione a motore sequestrata perché non suscettibile di confisca obbligatoria.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Cagliari per violazione degli art. 240 c.p. 301 del' DPR n. 43 del 1973 rappresentando che l'imbarcazione avrebbe dovuto essere confiscata, ricorrendo un'ipotesi di confisca obbligatoria a fronte dell'accertata sussistenza del reato.

3. Il ricorso è fondato.

Va premesso che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che in tali casi non può configurarsi - come avvenuto correttamente - il reato di contrabbando doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 artt. 292 293 e 295) mentre è configurabile il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70), che, per la sua natura di tributo interno, non rientra tra i diritti di confine.

Tanto precisato, si deve altresì aggiungere che ai sensi dell'art. 301 comma 1 del DPR 43 del 1973 (Titolo VII capo I) (cfr. Sez. 3 - n. 404 del 25/09/2018 (dep. 08/01/2019) Rv. 274568 - 01) in materia di reati finanziari, al delitto di evasione dell'IVA all'importazione consegue, ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la confisca obbligatoria di quanto importato, perché il richiamo alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine, contenuto nell'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è da intendersi come rinvio all'intero titolo VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento all'Erario dell'IVA e dei diritti di confine).

Nel caso in esame il giudice ha erroneamente sostenuto la necessità di restituzione dell'imbarcazione sequestrata - astrattamente integrante ex art. 301 cit. la cosa confiscabile in via obbligatoria - in ragione della non meglio specificata "natura" della decisione ( probabilmente da intendersi riferita alla portata inerente un previo giudizio di intervenuta prescrizione) oltre che del carattere del bene, erroneamente reputato insuscettibile di confisca obbligatoria nonostante quanto sopra osservato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza vada annullata limitatamente alla confisca, per nuovo giudizio circa la sussistenza dei presupposti di legge implicanti la confisca obbligatoria di cui ai sopra citati articoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da — IL FlYZION Procuratore Generale della Corte di appello di Cagliari; i avverso la sentenza del 30 /07/2023 del tribunale di Cagliari; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in punto di confisca con adozione di ogni provvedimento conseguenziale ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2023, il tribunale di Cagliari dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ex art. 70 del DPR 633/72 ascrittogli, estinto per intervenuta prescrizione e disponeva la restituzione dell'imbarcazione a motore sequestrata perché non suscettibile di confisca obbligatoria. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Cagliari per violazione degli art. 240 c.p. 301 del' DPR n. 43 del 1973 rappresentando che l'imbarcazione avrebbe dovuto essere confiscata, ricorrendo un'ipotesi di confisca obbligatoria a fronte dell'accertata sussistenza del reato. 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che in tali casi non può configurarsi - come avvenuto correttamente - il reato di contrabbando doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 artt. 292 293 e 295) mentre è configurabile il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70), che, per la sua natura di tributo interno, non rientra tra i diritti di confine. Tanto precisato, si deve altresì aggiungere che ai sensi dell'art. 301 comma 1 del DPR 43 del 1973 (Titolo VII capo I) (cfr. Sez. 3 - n. 404 del 25/09/2018 (dep. 08/01/2019) Rv. 274568 - 01) in materia di reati finanziari, al delitto di evasione dell'IVA all'importazione consegue, ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la confisca obbligatoria di quanto importato, perché il richiamo alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine, contenuto nell'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è da intendersi come rinvio all'intero titolo VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento all'Erario dell'IVA e dei diritti di confine). Nel caso in esame il giudice ha erroneamente sostenuto la necessità di restituzione dell'imbarcazione sequestrata - astrattamente integrante ex art. 301 cit. la cosa confiscabile in via obbligatoria - in ragione della non meglio specificata "natura" della decisione ( probabilmente da intendersi riferita alla portata inerente un previo giudizio di intervenuta prescrizione) oltre che del carattere del bene, erroneamente reputato insuscettibile di confisca obbligatoria nonostante quanto sopra osservato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza vada annullata limitatamente alla confisca, per nuovo giudizio circa la sussistenza dei presupposti di legge implicanti la confisca obbligatoria di cui ai sopra citati articoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tri
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