Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 33387/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22458/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della R.G. 22458/2020 Cron.

Rep.

C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA].

CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 538/2020depositata il 04/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., i seguenti atti: 1) l’atto col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai loro figli Ludovica e [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un appartamento, con garage e magazzino; 2) l’atto col quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un fondo patrimoniale sugli stessi beni; 3) l’atto col quale Daniele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano conferito in proprietà della società FRI di [OSCURATO:PERSONA], senza passaggio di denaro, le loro quote di proprietà di alcuni immobili; 4) l’atto col quale [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito un fondo patrimoniale su beni di proprietà della moglie; che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; che nel corso del giudizio intervenne volontariamente la Banca di credito cooperativo di Filottrano, chiedendo che gli effetti della revocatoria fossero estesi anche in suo favore; che il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia di tutti gli atti suindicati nei confronti di entrambe le Banche e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 4 giugno 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un solo motivo; che resistono la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima quale successore della Banca di credito cooperativo di Filottrano, con due separati controricorsi; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Considerato che i ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, da loro sottoscritto e firmato altresì dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; che tale atto è stato sottoscritto anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Banca di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza che occorra provvedere sulle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenut i a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22458/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della R.G. 22458/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 538/2020depositata il 04/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., i seguenti atti: 1) l’atto col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai loro figli Ludovica e [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un appartamento, con garage e magazzino; 2) l’atto col quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un fondo patrimoniale sugli stessi beni; 3) l’atto col quale Daniele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano conferito in proprietà della società FRI di [OSCURATO:PERSONA], senza passaggio di denaro, le loro quote di proprietà di alcuni immobili; 4) l’atto col quale [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito un fondo patrimoniale su beni di proprietà della moglie; che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; che nel corso del giudizio intervenne volontariamente la Banca di credito cooperativo di Filottrano, chiedendo che gli effetti della revocatoria fossero estesi anche in suo favore; che il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia di tutti gli atti suindicati nei confronti di entrambe le Banche e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 4 giugno 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un solo motivo; che resistono la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima quale successore della Banca di credito cooperativo di Filottrano, con due separati controricorsi; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che i ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, da loro sottoscritto e firmato altresì dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; che tale atto è stato sottoscritto anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Banca di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, il presente giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza che occorra provvedere sulle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenut i a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione. Co
Sentenza Cassazione n. 33387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris