CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28/RG 23993 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione e coltivazione di marjuana; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi, generici e manifestamente infondati. La sentenza impugnata alle pagg. 5-9, con argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità, ha puntualmente argomentato le ragioni per le quali non potesse ritenersi autorizzata l'attività di coltivazione di 500 piante di cannabis (marjuana), svolta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge 243 del 2016, alla luce non solo di detta specifica disciplina, ma soprattutto per il ritrovamento di 4 kg di sostanza stupefacente e tutta la strumentazione utile al confezionamento, compreso un bilancino di precisione per la pesatura, tutti indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti. Le censure tendono anche ad una rilettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede. Anche con riferimento alla quantificazione della pena, la sentenza impugnata, con argomenti fondati su elementi di fatto e sulla logica e non su suggestioni, come erroneamente ritenuto dal ricorso, ha ritenuto che l'imputato non solo avesse utilizzato la sua attività di agricoltore come schermo, ma . 3. Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis