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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 770/1988

ECLI:IT:COST:1988:770
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, pubblicato per estratto sulla G.U. del 15 aprile 1978, con il quale, su proposta del Ministro della [OSCURATO:PERSONA], di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria, è stato istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca nel comune di Vipiteno. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è stata posta in essere una violazione della propria competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, dettate dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che "alla istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria... provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato...". [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga annullato il decreto impugnato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento scolastico, come determinata dall'art. 9, n. 2 St.

T.A.A. e dalle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano).

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano provvedere alla istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il Ministro della [OSCURATO:PERSONA].

Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire nel Comune di Vipiteno un istituto professionale di Stato e, conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, pubblicato per estratto sulla G.U. del 15 aprile 1978, con il quale, su proposta del Ministro della [OSCURATO:PERSONA], di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria, è stato istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca nel comune di Vipiteno. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è stata posta in essere una violazione della propria competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, dettate dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116. L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che "alla istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria... provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato...". [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga annullato il decreto impugnato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento scolastico, come determinata dall'art. 9, n. 2 St. T.A.A. e dalle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano). Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano provvedere alla istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il Ministro della [OSCURATO:PERSONA]. Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire nel Comune di Vipiteno un istituto professionale di Stato e, conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI