Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 770/1988
ECLI:IT:COST:1988:770
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23
successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di
attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144,
pubblicato per estratto sulla G.U. del 15 aprile 1978, con il quale,
su proposta del Ministro della [OSCURATO:PERSONA], di concerto con i
Ministri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria, è stato
istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale
di Stato per il commercio in lingua tedesca nel comune di Vipiteno.
[OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è
stata posta in essere una violazione della propria competenza
concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come
determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, dettate
dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.
L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che "alla
istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione
secondaria... provvede la Provincia in base a piani da essa
predisposti e d'intesa con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] in
ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato...".
[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria
competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga
dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio
provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga
annullato il decreto impugnato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel
presente giudizio.
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di
attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il
quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto
professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione
della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento
scolastico, come determinata dall'art. 9, n. 2 St. T.A.A. e dalle
relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n.
116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle
norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella
Provincia di Bolzano).
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta
alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano provvedere alla istituzione delle
scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione
professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il
Ministro della [OSCURATO:PERSONA].
Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha
già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo
giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della
competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di
ordinamento scolastico.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire
nel Comune di Vipiteno un istituto professionale di Stato e,
conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI