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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 33008/2022

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o la seguente RENTENZA sul ricorso 6814-2021 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso 2717 l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 319/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/09/2020 R.G.N. 119/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 3.9.2020, la Corte d'appello di Salernb ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza a suo carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento (16.6.2010) e che, in relazione a quest'ultimo, tardiva doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e insussistente la prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale.

Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 6032/2022 della Sesta sezione civile di questa Corte.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione agli artt. 2, comma 26 ss.,

I. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 1, d.lgs. n. 462/1997, e 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione restasse sospesa per doloso occultamento del debito nel caso in cui - come nella specie - fosse stata omessa nella dichiarazione dei redditi la compilazione del c.d.

Quadro RR.

La Sesta sezione civile di questa Corte ha reputato di dover rimettere la presente controversia all'udienza pubblica, atteso che, pur avendo questa Corte affermato che, ai fini del decorso della prescrizione dei contributi relativi all'anno 2009, il dies a quo va individuato nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione da parte del D.P.C.M. 10.6.2010 (Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021) e che il giudice, allorché debba pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), la rilevabilità d'ufficio della corretta individuazione del termine prescrizionale sarebbe condizionata, nella specie, dalla circostanza che il ricorso dell'INPS atteneva unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito.

La questione rimessa alla pubblica udienza, che trascende il contenzioso sulla contribuzione previdenziale, si profila con caratteri peculiari, che non consentono di evincere elementi risolutivi dalle pronunce menzionate da parte ricorrente nell'ulteriore memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza: nelle controversie decise con tali pronunce, infatti, l'individuazione del dies a quo della prescrizione formava oggetto di uno specifico motivo di ricorso e risultava dunque - senz'ombra di dubbio - controversa (cfr. Cass. nn. 3457 e 5312 del 2022 nonché Cass. nn. 4899, 10273, 28123 e 32467 del 2021), mentre nel presente giudizio, come dianzi chiarito, le doglianze dell'INPS non hanno investito ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile.

Ciò posto, l'analisi deve prendere le mosse dai tratti distintivi della prescrizione, che si riverberano anche sui profili processuali della rilevabilità d'ufficio e del giudicato interno, d'importanza cruciale ai fini dell'inquadramento dell'odierna questione.

Questa Corte ha da tempo chiarito che elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 c.c.) è unicamente l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (così Cass.

S.U. n. 10955 del 2002): la parte alla cui iniziativa l'eccezione è riservata (art. 2938 c.c.) ha infatti soltanto l'onere di allegare tale inerzia e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal suo protrarsi per il tempo previsto dalla legge (così da ult.

Cass.

S.U. n. 15895 del 2019), mentre la determinazione della durata necessaria per il verificarsi dell'estinzione del diritto si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass.

S.U. n. 10955 del 2002, cit.).

Coerentemente con tali premesse, si è chiarito che spetta al giudice di sussumere l'inerzia entro il pertinente schema normativo astratto, che può pertanto divergere da quello indicato dalle parti e condurre all'individuazione di un termine prescrizionale più esiguo o più ampio di quello invocato (da ult.

Cass. n. 12182 del 2021), e che come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è infatti chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 33169 del 2021 e 24047 del 2022) e senza che l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, possa inficiare la valida proposizione dell'eccezione (cfr. fra le molte Cass. nn. 15631 del 2016 e 30303 del 2021), trattandosi di aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice, giusta il principio iura novit curia.

E tanto vale anche in questa sede di legittimità, all'unica condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto: che sono, nella specie, affatto innecessari, l'exordium praescriptionis essendo sancito, come visto, da un atto normativo.

Alle stesse condizioni sono rilevabili d'ufficio anche gli ulteriori profili che attengono alla durata e al decorso del termine: integrano infatti eccezioni in senso lato, per giurisprudenza consolidata, tanto i fatti interruttivi (Cass.

S.U. n. 15661 del 2005) quanto le cause di sospensione (Cass. n. 19567 del 2016), coerentemente con il principio generale secondo cui le eccezioni sono riservate alla parte solo quando la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) oppure quando singole disposizioni espressamente contemplino come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere rilevabili d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi che risultano dal materiale probatorio legittimamente acquisito (giurisprudenza costante fin da Cass.

S.U. n. 1099 del 1998).Dovendo pertanto ritenersi che, una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione, spetta al giudice, anche in questa sede di legittimità, l'individuazione della disciplina appropriata e lo scrutinio dei fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, onde verificare se sia o meno decorso il tempo determinato dalla legge in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 c.c.), si deve piuttosto rilevare che tale rilevabilità d'ufficio non stride con l'esigenza, posta in risalto dalla parte controricorrente e dalle conclusioni motivate del Pubblico ministero, di una rituale introduzione del tema della prescrizione nella dialettica del processo: se infatti è vero che la parte, nell'allegare l'inattività del titolare del diritto, ha l'onere di specificare le coordinate temporali e le circostanze di fatto che la connotano, per modo che, ad es., allorché sia eccepita la prescrizione concernente la fase anteriore alla notificazione delle cartelle esattoriali, non si può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata in epoca successiva alla notificazione (così Cass. n. 14135 del 2019), non è meno vero che altro è l'indicazione del contesto temporale in cui la fattispecie estintiva si colloca, che compete certamente alla parte, altro il profilo della sua qualificazione giuridica, che è invece appannaggio del giudice: ciò che può mutare nel primo caso e resta invece eguale nel secondo è proprio il fatto storicamente delineato dell'inerzia, che costituisce l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione.

Tanto premesso, resta pur sempre vero che la regola della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, dev'essere coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, operando solo quando, su tali questioni, non si sia formato un giudicato interno idoneo a precluderne in radice l'ulteriore esame.

Si tratta pertanto di enucleare quale sia la singola statuizione suscettibile di acquisire, nel contesto di una vicenda come quella per cui è causa, la stabilità del giudicato.

Soccorrono, al riguardo, gli artt. 329, comma 2°, e 336, comma 1°, c.p.c., le cui disposizioni, collocate nell'ambito della disciplina generale sulle impugnazioni, vanno lette in chiave sistematica: se infatti la prima di esse stabilisce che l'impugnazione di una parte della sentenza implica acquiescenza "alle parti della sentenza non impugnate", con conseguente formazione del giudicato, la seconda, nel prevedere l'estensione degli effetti della riforma o della cassazione parziale "alle parti della sentenza che dipendono dalla parte riformata o cassata", consente di concludere che l'impugnazione della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte che da essa dipende, in virtù di un nesso di causalità imprescindibile (Cass.

S.U. n. 21691 del 2016), ovvero che la parte non impugnata d'una sentenza può acquisire il crisma del giudicato allorché si riscontrino due condizioni, l'una positiva e l'altra negativa: essa, infatti, si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto alla parte impugnata e alla parte impugnata non dev'essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità.

D'altra parte, è acquisizione compiuta nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (così, tra le tante, Cass.n. 4478 del 2000, 27196 del 2006): il giudicato cade infatti sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. n. 2217 del 2016), consentendo la rivalutazione e riqualificazione giuridica anche relativamente a quegli aspetti che, pur coessenziali, non siano stati singolarmente censurati, neppure in via implicita (Cass. n. 12202 del 2017).

E proprio per ciò, nel declinare tali principi con riguardo alla prescrizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, dovendosi identificare la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta da giudicato in quella concernente l'inerzia del titolare e la sua idoneità concreta ad estinguere il diritto, la deduzione mediante l'impugnazione di fatti impeditivi della prescrizione, anteriori o contestuali ad essa, tali da inibire l'insorgenza dell'effetto estintivo, è idonea a precludere il formarsi del giudicato, per modo che non vi è alcun ostacolo all'esercizio, da parte del giudice dell'impugnazione, ivi compreso quello di legittimità, del potere-dovere di rilevare d'ufficio l'inidoneità in astratto del fatto (ossia dell'inerzia del titolare) a determinare l'effetto estintivo (Cass. n. 10832 del 1998).Coerentemente con tali premesse, si è precisato che, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l'interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione: il principio "iura novit curia" può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno (Cass. n. 14421 del 1999 e, più recentemente, Cass. n. 17066 del 2013).

E tali conclusioni meritano d'essere ribadite anche all'ipotesi in cui, come nella specie, le doglianze proposte con il motivo d'impugnazione riguardino le cause di sospensione della prescrizione, che interferiscono con il decorso del termine e ne influenzano la complessiva durata: posto che la sospensione del termine prescrizionale non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio, la questione concernente la sospensione e quella relativa alla corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non possono assurgere a profili giuridici distinti, avulsi l'uno dall'altro, di talché l'impugnazione del profilo consequenziale della sospensione mantiene ancora viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo, riespandendosi anche su tale tema la cognizione del giudice dell'impugnazione, chiamato a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati.

Tanto premesso, è agevole concludere che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010, senza tener conto del differimento al 6.7.2010, sancito dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010:come già ritenuto da questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (così Cass. n. 10273 del 2021, che ha precisato che, ai fini di detto differimento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non anche la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi; nello stesso senso, tra le numerose conformi, v.

Cass. nn. 22336, 23309, 23314 e 24668 del 2022).

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di doglianza dedotti con il motivo di ricorso, e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente RENTENZA sul ricorso 6814-2021 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso 2717 l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 319/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/09/2020 R.G.N. 119/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 3.9.2020, la Corte d'appello di Salernb ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza a suo carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento (16.6.2010) e che, in relazione a quest'ultimo, tardiva doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e insussistente la prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 6032/2022 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione agli artt. 2, comma 26 ss., I. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 1, d.lgs. n. 462/1997, e 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione restasse sospesa per doloso occultamento del debito nel caso in cui - come nella specie - fosse stata omessa nella dichiarazione dei redditi la compilazione del c.d. Quadro RR. La Sesta sezione civile di questa Corte ha reputato di dover rimettere la presente controversia all'udienza pubblica, atteso che, pur avendo questa Corte affermato che, ai fini del decorso della prescrizione dei contributi relativi all'anno 2009, il dies a quo va individuato nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione da parte del D.P.C.M. 10.6.2010 (Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021) e che il giudice, allorché debba pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), la rilevabilità d'ufficio della corretta individuazione del termine prescrizionale sarebbe condizionata, nella specie, dalla circostanza che il ricorso dell'INPS atteneva unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito. La questione rimessa alla pubblica udienza, che trascende il contenzioso sulla contribuzione previdenziale, si profila con caratteri peculiari, che non consentono di evincere elementi risolutivi dalle pronunce menzionate da parte ricorrente nell'ulteriore memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza: nelle controversie decise con tali pronunce, infatti, l'individuazione del dies a quo della prescrizione formava oggetto di uno specifico motivo di ricorso e risultava dunque - senz'ombra di dubbio - controversa (cfr. Cass. nn. 3457 e 5312 del 2022 nonché Cass. nn. 4899, 10273, 28123 e 32467 del 2021), mentre nel presente giudizio, come dianzi chiarito, le doglianze dell'INPS non hanno investito ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile. Ciò posto, l'analisi deve prendere le mosse dai tratti distintivi della prescrizione, che si riverberano anche sui profili processuali della rilevabilità d'ufficio e del giudicato interno, d'importanza cruciale ai fini dell'inquadramento dell'odierna questione. Questa Corte ha da tempo chiarito che elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 c.c.) è unicamente l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (così Cass. S.U. n. 10955 del 2002): la parte alla cui iniziativa l'eccezione è riservata (art. 2938 c.c.) ha infatti soltanto l'onere di allegare tale inerzia e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal suo protrarsi per il tempo previsto dalla legge (così da ult. Cass. S.U. n. 15895 del 2019), mentre la determinazione della durata necessaria per il verificarsi dell'estinzione del diritto si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass. S.U. n. 10955 del 2002, cit.). Coerentemente con tali premesse, si è chiarito che spetta al giudice di sussumere l'inerzia entro il pertinente schema normativo astratto, che può pertanto divergere da quello indicato dalle parti e condurre all'individuazione di un termine prescrizionale più esiguo o più ampio di quello invocato (da ult. Cass. n. 12182 del 2021), e che come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è infatti chiamato a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 33169 del 2021 e 24047 del 2022) e senza che l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, possa inficiare la valida proposizione dell'eccezione (cfr. fra le molte Cass. nn. 15631 del 2016 e 30303 del 2021), trattandosi di aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice, giusta il principio iura novit curia. E tanto vale anche in questa sede di legittimità, all'unica condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto: che sono, nella specie, affatto innecessari, l'exordium praescriptionis essendo sancito, come visto, da un atto normativo. Alle stesse condizioni sono rilevabili d'ufficio anche gli ulteriori profili che attengono alla durata e al decorso del termine: integrano infatti eccezioni in senso lato, per giurisprudenza consolidata, tanto i fatti interruttivi (Cass. S.U. n. 15661 del 2005) quanto le cause di sospensione (Cass. n. 19567 del 2016), coerentemente con il principio generale secondo cui le eccezioni sono riservate alla parte solo quando la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) oppure quando singole disposizioni espressamente contemplino come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere rilevabili d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi che risultano dal materiale probatorio legittimamente acquisito (giurisprudenza costante fin da Cass. S.U. n. 1099 del 1998).Dovendo pertanto ritenersi che, una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione, spetta al giudice, anche in questa sede di legittimità, l'individuazione della disciplina appropriata e lo scrutinio dei fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, onde verificare se sia o meno decorso il tempo determinato dalla legge in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 c.c.), si deve piuttosto rilevare che tale rilevabilità d'ufficio non stride con l'esigenza, posta in risalto dalla parte controricorrente e dalle conclusioni motivate del Pubblico ministero, di una rituale introduzione del tema della prescrizione nella dialettica del processo: se infatti è vero che la parte, nell'allegare l'inattività del titolare del diritto, ha l'onere di specificare le coordinate temporali e le circostanze di fatto che la connotano, per modo che, ad es., allorché sia eccepita la prescrizione concernente la fase anteriore alla notificazione delle cartelle esattoriali, non si può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata in epoca successiva alla notificazione (così Cass. n. 14135 del 2019), non è meno vero che altro è l'indicazione del contesto temporale in cui la fattispecie estintiva si colloca, che compete certamente alla parte, altro il profilo della sua qualificazione giuridica, che è invece appannaggio del giudice: ciò che può mutare nel primo caso e resta invece eguale nel secondo è proprio il fatto storicamente delineato dell'inerzia, che costituisce l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione. Tanto premesso, resta pur sempre vero che la regola della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, dev'essere coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, operando solo quando, su tali questioni, non si sia formato un giudicato interno idoneo a precluderne in radice l'ulteriore esame. Si tratta pertanto di enucleare quale sia la singola statuizione suscettibile di acquisire, nel contesto di una vicenda come quella per cui è causa, la stabilità del giudicato. Soccorrono, al riguardo, gli artt. 329, comma 2°, e 336, comma 1°, c.p.c., le cui disposizioni, collocate nell'ambito della disciplina generale sulle impugnazioni, vanno lette in chiave sistematica: se infatti la prima di esse stabilisce che l'impugnazione di una parte della sentenza implica acquiescenza "alle parti della sentenza non impugnate", con conseguente formazione del giudicato, la seconda, nel prevedere l'estensione degli effetti della riforma o della cassazione parziale "alle parti della sentenza che dipendono dalla parte riformata o cassata", consente di concludere che l'impugnazione della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte che da essa dipende, in virtù di un nesso di causalità imprescindibile (Cass. S.U. n. 21691 del 2016), ovvero che la parte non impugnata d'una sentenza può acquisire il crisma del giudicato allorché si riscontrino due condizioni, l'una positiva e l'altra negativa: essa, infatti, si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto alla parte impugnata e alla parte impugnata non dev'essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità. D'altra parte, è acquisizione compiuta nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (così, tra le tante, Cass.n. 4478 del 2000, 27196 del 2006): il giudicato cade infatti sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. n. 2217 del 2016), consentendo la rivalutazione e riqualificazione giuridica anche relativamente a quegli aspetti che, pur coessenziali, non siano stati singolarmente censurati, neppure in via implicita (Cass. n. 12202 del 2017). E proprio per ciò, nel declinare tali principi con riguardo alla prescrizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, dovendosi identificare la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta da giudicato in quella concernente l'inerzia del titolare e la sua idoneità concreta ad estinguere il diritto, la deduzione mediante l'impugnazione di fatti impeditivi della prescrizione, anteriori o contestuali ad essa, tali da inibire l'insorgenza dell'effetto estintivo, è idonea a precludere il formarsi del giudicato, per modo che non vi è alcun ostacolo all'esercizio, da parte del giudice dell'impugnazione, ivi compreso quello di legittimità, del potere-dovere di rilevare d'ufficio l'inidoneità in astratto del fatto (ossia dell'inerzia del titolare) a determinare l'effetto estintivo (Cass. n. 10832 del 1998).Coerentemente con tali premesse, si è precisato che, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente l'interruzione, anche in sede di legittimità si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile scomporre la decisione sulla prescrizione: il principio "iura novit curia" può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno (Cass. n. 14421 del 1999 e, più recentemente, Cass. n. 17066 del 2013). E tali conclusioni meritano d'essere ribadite anche all'ipotesi in cui, come nella specie, le doglianze proposte con il motivo d'impugnazione riguardino le cause di sospensione della prescrizione, che interferiscono con il decorso del termine e ne influenzano la complessiva durata: posto che la sospensione del termine prescrizionale non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio, la questione concernente la sospensione e quella relativa alla corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non possono assurgere a profili giuridici distinti, avulsi l'uno dall'altro, di talché l'impugnazione del profilo consequenziale della sospensione mantiene ancora viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo, riespandendosi anche su tale tema la cognizione del giudice dell'impugnazione, chiamato a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. Tanto premesso, è agevole concludere che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010, senza tener conto del differimento al 6.7.2010, sancito dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010:come già ritenuto da questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (così Cass. n. 10273 del 2021, che ha precisato che, ai fini di detto differimento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non anche la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi; nello stesso senso, tra le numerose conformi, v. Cass. nn. 22336, 23309, 23314 e 24668 del 2022). La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di doglianza dedotti con il motivo di ricorso, e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 33008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris