CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19626/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla commissione del reato di cui all'art.497 bis, comma 2, cod.pen. e violazione di legge quanto alla carenza di prove con riguardo all'effettivo concorso del ricorrente nel reato predetto- è manifestamente infondato e aspecifico perché insiste sul tema del concorso ma non deduce un travisamento della prova quanto al verbale di arresto, da cui la Corte di Appello - pur esprimendosi sinteticamente - ha tratto la prova del coinvolgimento del prevenuto nella falsificazione, valorizzando la circostanza che, sul documento, era apposta la foto dell'imputato, secondo un percorso logico inferenziale validato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); Considerato che, a margine dell'anzidetta censura, il ricorrente accenna anche al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., con quella che però non sembra una vera e propria doglianza, ma una mera presa d'atto del diniego della Corte di appello; Considerato che la stessa vaghezza caratterizza l'accenno alla esimente dello stato di necessità, su cui, d'altronde, non pare vi fosse motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202