CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 29786/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23997/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato che ha indicatoindirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma, V. dei Portoghesi, n. 12, domicilia ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], - intimato – avverso la sentenza n. 2 889/13 /202 2 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 1 5 /1 2 /2 021, e depositata il 4/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: sisma Sicilia - tardività istanza rimborso anni 2002-2005 – art. 1, comma 1011, Legge la Corte osserva: Fatti di causa 1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla sua richiesta, presentata il 29/12/2010, di rimborso delle imposte sui redditi relativamente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per effetto dellaLegge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma 1011, che prevede la riduzione del 50 % delle imposte suddette per i residenti nei comuni colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell'ottobre 2002, tra i quali Giarre, comune di residenzadel contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria P rovinciale ha respinto il ricorso ritenendo non tempestiva l’istanza di rimborso, in quanto ha individuato il dies a quo dal quale far decorrere il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2 , del D.lgs. n.546/1992 nell’ultimo termine previsto dall’art.1, comma 1011, della L. 296/2006. Il termine per la regolarizzazione della posizione dei contribuenti, pertanto, era scaduto il 30/6/2008, con conseguente tardività dell’istanza presentata dopo il 30/6/2010. 3. [OSCURATO:PERSONA] R egionale della Sicilia, sezione di Catania, adita in sede di gravame dal contribuente, con la sentenza n. 2889/2022 ha accolto le doglianze proposte, evidenziando che: a) lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, inizialmente dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/2001 per gli eventi sismici e vulcanici verificatisi, è stato di volta in volta prorogato sino al 31 dicembre 2008, in virtù del D.P.C.M. del 25 luglio 2008; b) in virtù dell’art. 1, comma 1011, della L. 296/2006, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai soggetti indicati è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50%; c) per il ritardato versamento dei tributi e contributi si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997; d) nella fattispecie in esame, essendo insorto il diritto alla restituzione successivamente alla data di pagamento, deve applicarsi il termine di decadenza biennale dell’art. 21,comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, termine decorrente dal verificarsi del presupposto della restituzione.[OSCURATO:PERSONA] T ributaria R egionale ha ritenuto che detto presupposto nel caso di specie si fosse realizzato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 1011, della L. 296/2006, e che, pertanto, l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presenta ta entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero entro il 31/12/2010, termine novellato dall’art. 36 bis, comma 2, del D.L. 248/2007, convertito nella L. 31/2008. Da ciò conseguiva la tempestività della domanda proposta il 28 dicembre 2010, con allegata dichiarazione de minimise l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza appellata e riconoscimento del diritto al rimborso del 50% delle imposte pagate con esclusione dell’IVA, nel periodo 2002-2005, oltre interessi maturati e maturandi e condanna dell’Agenzia dell’Entrate al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, accessori e spese generali al 15%. 4. L'Agenzia delle E ntrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza d'appello, mentre il contribuente rimane intimato. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso,proposto ai sensi dell’art.360 cod. proc. civ., primo com ma , n. 3 , l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o la falsa applicazione delD.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 , dellaL. n. 296 del 2006 , art. 1, comma 1011, (come novellato dal D.L. 31 dicembre2007, n. 248, art. 36 - bis convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) e del D.P.C.M. del 25 luglio 2008 . 1.1. Si duole, in particolare, del fatto che il dies a quodel termine biennale di decadenza sia stato individuato nel 31 dicembre 2008, data sino alla quale veniva prorogato lo stato di emergenza ovvero nella data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 1011, della L. 296/2007 (1 gennaio 2007), dovendo piuttosto considerarsi la data dell'1 marzo 2008, allorquando è entrata in vigore laLegge n. 31 del 2008 , che, convertendo ilD.L. n. 248 del 2007 , ha prorogato di un anno (dal 30 giugno2007 al 30 giugno 2008) il termine concesso dalla Legge n. 296del 2006, art. 1, comma 1011, ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania per «la definizione della propria posizione entro il 30 giugno2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendol'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione». 2. Il motivo è fondato. 2.1Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in ipotesi di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui alD.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 , che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; invece, laddove, come nel caso di specie, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, si applica la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992,art. 21, comma 2. Secondo quest’ultima previsione normativa, l'istanza di rimborso non può essere presentata dopo due anni dalpagamento ovvero, se posteriore, da quella in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ( Cass. , sez.6 - 5, 11/12/2019, n.32309, Cass. , sez.5, 29/12/2023, n. 36482 , Cass. , sez. 5, 14/12/2023, n.35042). 2.2. Tanto premesso in ordine altermine applicabile, nel caso di specie biennale, con riferimento al dies a quo questa Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass., sez. 5, 12/09/2023, n. 26380) che, per un'analoga vicenda (sisma 1990), il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (dovute nei limiti del 10 %) è stato via via prorogato fino al 31 marzo 2008 a mezzo del D.L.31 dicembre2007, n. 248, art. 3 - quater, comma 2, e che la Legge n. 190 del 2014,art. 1, comma 665, ha espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i predetti anni d'imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da domandarsi nel termine biennale decorrente dall'entrata in vigore dellaL. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione delD.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1 marzo 2008. La normativa poc’anzi richiamata - con riferimento al diverso beneficio-, evidenzia una diversa decorrenza del termine indicato perl'istanza di rimborso delle imposte già versate (1 marzo 2008, data di entrata in vigore dellaL. n. 31 del 2008), rispetto a quello fissato direttamente dalla legge per definire in via agevolata il debito fiscale non ancora adempiuto (31 marzo 2008). Ed in effetti, emerge una differenza tra le diverse situazioni: in un caso, per coloro che abbiano già corrisposto per intero il debito tributario per ottenere il beneficio e chiedere la restituzione dell’eccedenza è previsto un ordinario termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, invece, per coloro che non abbiano adempiuto è stato stabilito un termine entro il quale porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, compreso il versamento delle necessarie somme di denaro. 2.3 Allo stesso modo può argomentarsi per il sisma del 2002, laddove la Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, qui di interesse, ha stabilito che “Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita perl'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendol'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presentecomma si applical'istituto del ravvedimento operoso di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,art. 13 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali". Come evidenziato da questa Corte , sez. 5, del 29/12/2023, n. 3 6482 “anche in questo caso è stato previsto il beneficio della definizione agevolata e sussiste la stessa ratioche giustifica il diritto al rimborso delle somme già versate. Ed anche in questo caso analoghe considerazioni giustificano, in ragione della differente situazione già sottolineata, la divergenza circa il dies a quo del termine di decorrenza per l'istanza di rimborso (da individuarsi con la data di entrata in vigore della norma, ovvero laL. n.296 del 2006 , entrata in vigore l'1 gennaio 2007, ai sensi della L. n.296 del 2007, art. 1, comma 1364), rispetto a quello previsto specificamente per gli adempimenti riconnessi alla definizione agevolata (individuato anche qui direttamente dalla legge, nel 30 giugno2007)”. La Corte nella pronuncia già richiamata (Cass., sez. 5, 29/12/2023, n. 36482), ha quindi espresso il principio di diritto al quale si ritiene di dare continuità nei termini di seguito riportati: «All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dellal. n. 296 del 2006, art. 1,comma 1011, che disponeva la riduzione del 50 % delle imposte suddette per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell'ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui alD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, a decorrere dall'1 gennaio2007, data di entrata in vigore della l. n.296 del 2006 ». 2.4 In definitiva, non incidono sul dies a quo del termine per esercitare il diritto al rimborso, sorto sin dall'1 gennaio2007, data di entrata in vigore dellaL. n. 296 del 2006 , né la proroga (al 30 giugno 2008) del secondo termine, ovvero di quello per la definizione della propria posizione, disposta dalla L. n. 31 del 2008 , art. 36 - bis,comma 2, né la proroga (fino al 31 dicembre 2008) dello stato di emergenza disposta dal d.p.c.m. del 25 luglio 2008. Ne deriva, quindi , c he l'istanza di rimborso pres entata pacificamente dal contribuente in data 29 dicembre 2010 risulta tardiva, perché successiva al decorso del biennio decorrente dall'1 gennaio2007, data di entrata in vigore dellaL. n. 296 del 2006 ; l’istanza, sarebbe in ogni caso tardiva ove pure fosse calcolato il dies a quo dal 30 giugno 2008 e cioè dalla proroga del termine per la definizione agevolata disposta dallaL. n. 31 del 2008, art. 36 - bis, comma 2, e tanto più ove fosse computata dalla data di entrata in vigore (1 marzo 2008) di quest'ultima norma, che tale proroga ha disposto. 3. Il ricorso va,quindi, accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. 4. Le spese devono essere compensate per i giudizi di merito, in considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate all’epoca della presentazione dell’istanza di rimborso, mentre, l’intimatova condannato a versare alla ricorrente Agenzia le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. La Corte, P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legitt