CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 19615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TrdCANCELLEI SENTENZA sul ricorso proposto da 1 O MAG 2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma IL FLINZIONRvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luana udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostSi getti che ha depositato rinuncia al ricorso a seguito di revoca della misura cautelare da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in accoglimento dell'appello cautelare del 'rt.0 Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perchè quale Vice presidente del [OSCURATO:SOCIETA], società stabilmente inserita in una frode iva cd carosello in qualità di organizzatrice, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2020 da Monitore slr e [OSCURATO:PERSONA] srl, indicavano nella dichiarazione iva relativa all'anno d'imposta 2020 elementi passivi fittizi, con eviasione iva per oltre nove milioni di euro. Reato commesso c:ol contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato (capo K1), del reato di cui agli artt. 56, 110, 61 bis cod.pen., art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella stessa qualità, ricevendo fatture per operazioni inesistenti, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad avvalersene nella dichiarazione iva per l'anno 2021 (capo K2), del reato di cui agli artt. 110, 61 bis cod.pen., art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella medesima qualità di [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere acquistato prodotti informatici da società cartiere, emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], per milioni di euro ( capo K3), nonché del reato di cui agli artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di ali all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, avendo il [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso operando quale vertice amministrativo e gestionale della società [OSCURATO:SOCIETA] diretta beneficiaria dell'evasione iva, dando istruzioni a Mussini e Moietta in ordine alla costituzione e operatività del carosello fiscale (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza i difensori dell'indagato deducono quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. Secondo il ricorrente non ricorrerebbe più il concreto pericolo di recidiva dal momento che, all'indomani della perquisizione, erano stati adottati dei controlli e delle misure organizzative, anche ai sensi della legge n. 231 del 2001, deputati ad impedire la commissione di ulteriori illeciti; sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Mussini, ritenuto longa manus del primo, avevano rassegnato le dimissioni da [OSCURATO:SOCIETA]; era stata interrotta l'attività c.d. B2B con riguardo a tutti i prodotti, non solo gli Airpods, possibile oggetto di frode; gli elementi tratti dalle conversazioni registrate non riguardavano direttamente il ricorrente, essendo tutte riconducibili a terzi interlocutori. La motivazione sarebbe anche illogica poiché fonderebbe il pericolo di recidivanza con elementi di fatto comprovanti la pericolosità dei coindagati e dunque in violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Una volta uscito dalla catena di comando in [OSCURATO:SOCIETA] e recisi i contatti con chi, secondo la stessa ordinanza, avrebbe realizzato materialmente le condotte criminose, il ricorrente non sarebbe più espressione di alcuna pericolosità, perderebbe cioè ogni capacità di ricadere nella commissione di ulteriori reati poiché soggettivamente e oggettivamente. Mancherebbe in definitiva l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria e il vizio di motivazione per carenza di autonoma valutazione del compendio indiziario. Argomenta il ricorrente l'ordinanza impugnata non conterrebbe una autonoma valutazione degli elementi indiziari come prescrive l'articolo 292 a seguito della modifica ad opera della legge numero 47 del 2015. Ribaltando la pronuncia del gip di Latina, l'ordinanza impugnata avrebbe applicato la misura custodiale plasmandosi acriticamente sull'appello cautelare del pubblico ministero rendendo una motivazione illogica nella parte in cui avrebbe valorizzato le intercettazioni ai fini dell'applicazione della misura custodiale. Il tribunale del riesame di Roma, accogliendo acriticamente l'appello cautelare, avrebbe fondato i gravi indizi di colpevolezza su intercettazioni telefoniche da cui avrebbe tratto il convincimento del ruolo verticistico del ricorrente in maniera apodittica e illogica sulla base delle intercettazioni riportate nell'ordinanza. Ed ancora, il tribunale cautelare avrebbe pretermesso la valutazione di una serie di intercettazioni telefoniche che avrebbero evidenziato l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato. Si tratta di una intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emergerebbe la tranquillità del [OSCURATO:PERSONA] di "portare avanti il modello di business perché assolutamente chiaro e pulito senza nessun problema", di altre due, con il Moietta, la cui lettura coordinata porterebbe ad escludere la consapevolezza dell'agire illecito in capo al ricorrente e ad [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. in punto proporzionalità e adeguatezza della misura di massimo rigore applicata sia con riguardo al pericolo di recidiva che con quello di fuga. L'incensuratezza e l'integrazione nel contesto sociale sarebbero elementi valutabili ai fini dell'adozione di misura meno afflittiva. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 581 e 591 cod.proc.pen. in relazione alla genericità dell'ordinanza impugnata con riguardo alla sua specifica posizione. L'appello cautelare non conteneva alcun riferimento alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto riproponeva le argomentazioni della originaria richiesta di misura cautelare già rigettata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, senza critica specifica, risolvendosi, così, nell'inammissibilità dell'appello per genericità trattandosi di appello che rinvia alla richiesta di applicazione di misura cautelare senza critica specifica all'ordinanza di rigetto. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In data 18 aprile 2023, i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, in pari data, aveva revocato la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente con conseguente cessazione della materia del contendere. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina revocato la misura cautelare oggetto di ricorso per cassazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La rinuncia all'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione riconosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Rv. 267565 - 01; Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile