CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25723-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – avverso la sentenza n. 548/07/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 23/3/2015; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Fait-[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 121/6/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso silenzio rifiuto relativoad istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito di liquidazione dell’Ufficio con aliquote ordinarie (e non agevolate, come richiesto dalla contribuente) su atto di compravendita immobiliare; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, disporre del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, nonché opportunorinviare il giudizio a nuovo ruolo affinché sia deciso in pubblica udienza, vista la congiunta richiesta del P.G. e della ricorrente per la trattazione in pubblica udienza con particolare riguardo alla questione oggetto del quarto motivo di ricorso (relativamente all’impugnazione dell’avviso di liquidazione anche in capo alle parti dell’atto che non ne furono destinatarie) P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della fissazione in pubblica udienza e dispone acquisirsi il fascicolo d'ufficio dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di