CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, domiciliata inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12379/2023Numero sezionale 5627/2026Numero di raccolta generale 25625/2026Data pubblicazione 21/09/2026D’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentate;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian.3533/29/2022 depositata in data 22/12/2022, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 settembre 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglian.3533/29/2022 depositata in data 22/12/2022 veniva accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Taranto n.1395/3/2016 con la quale era statoaccolto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l’atto di recupero del creditoIVA della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione relativo agli anni diimposta 2007-8, oltre interessi e sanzioni ex art.27, comma 18, d.l.n.185/2008, per indebita compensazione di crediti contestati comeinesistenti.2. La società impugnava l’atto impositivo rendendo noto, tra l’altro, di aversporto denuncia/querela contro il proprio consulente fiscale per presuntofalso da questi commesso nella stesura dei modelli F24 e omessarestituzione e consegna dei documenti fiscali della società. L’Agenziaresisteva ritenendo che l’omesso versamento del tributo non fosse un fattoaddebitabile esclusivamente al professionista.3. Il giudice di prime cure confermava la debenza dell’IVA, indebitamentecompensata, facendo venir meno gli interessi e le sanzioni irrogate poiché,in applicazione dell’art.6, comma 3, d.lgs. n.472/1997, in presenza diNumero registro generale 12379/2023Numero sezionale 5627/2026Numero di raccolta generale 25625/2026Data pubblicazione 21/09/2026denuncia del consulente all’autorità giudiziaria, la violazione della leggetributaria non era imputabile alla società.Nel giudizio d’appello, radicato dall’Agenzia, la società non si costituiva e laCTR confermava la non debenza delle sanzioni, ma riformava in parte ladecisione di primo grado ritenendo che gli interessi richiesti con l’atto direcupero fossero dovuti, in quanto accessori strettamente connessiall’imposta ai sensi dell’art.20 d.P.R. n.602/1973.4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia,affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.Considerato che:5. Esaminata la procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], va considerato che ex art.330, terzocomma, cod. proc. civ., in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione dellasentenza la notifica dev’essere effettuata alla parte personalmente; ritenutoche, pertanto, dev’essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorsoper cassazione nei confronti della società o del liquidatore personalmente,entro 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e che vaautorizza sin d’ora, ove necessario, la notifica ex art.143 cod. proc. civ.; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 120 giorni dallacomunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificadel ricorso per cassazione nei confronti della società o del liquidatorepersonalmente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]