CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni volontarie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrerte denunzia violazione di legge in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, giacché l'art.163 cod. pen non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 27158); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della si --Ta di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 21 pr