CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legalerappresentante pro-tempore,- intimate -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 920/2017, depositata l’8 giugno 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28787/2017Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 12688/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.notificava, in data 20 giugno 2013, a [OSCURATO:PERSONA] sollecitodi pagamento n. 073-2013-9002038326-000, con il quale sichiedeva il pagamento di IRPEF, altri tributi e sanzioni, per glianni dal 1995 al 2004, sulla base di pregresse cartelle dipagamento.2. Avverso tale sollecito di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Novara la quale, con sentenza n. 81/2015,depositata il 16 marzo 2015, lo accoglieva, dichiarandoprescritti i crediti di cui all’atto impugnato.3. Interposto gravame sia dall’Agenzia delle Entrate cheda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Commissione TributariaProvinciale del Piemonte, con sentenza n. 920/2017,pronunciata il 23 maggio 2017 e depositata in segreteria l’8giugno 2017, ritenute notificate le cartelle di pagamento allequali il sollecito impugnato si riferiva, e considerato, quindi,che non trattavasi del primo atto attraverso il quale lacontribuente apprendeva della pretesa impositiva, e ritenutoaltresì che il sollecito di pagamento non avesse comunquevalenza impositiva, accoglieva l’appello, dichiarandoinammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla Zanotti,compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneZanotti Amelita, sulla base di sei motivi.L’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimastiintimati.5. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questaR.G. N. 28787/2017 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28787/2017Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 12688/2026Data pubblicazione 05/05/2026sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaaccolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate edall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un motivo non dedottodalle appellanti, e cioè che il sollecito di pagamentoimpugnato non fosse il primo atto impositivo portato aconoscenza della contribuente, nel mentre essi, con l’atto diappello, avevano dedotto esclusivamente che il sollecito dipagamento non fosse atto impugnabile.1.2. Con il secondo motivo la contribuente eccepiscel’ammissibilità dell’impugnazione del sollecito di pagamento,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che il sollecito di pagamento ècomunque un atto impugnabile, e che erroneamente la C.T.R.ne aveva escluso l’impugnabilità.1.3. Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce violazionedegli artt. 2946 c.c. e 17 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso diesaminare un fatto decisivo ai fini del giudizio, consistentenella mancata produzione delle relate di notifica di tre cartelledi pagamento.1.4. Con il quarto motivo di ricorso viene eccepita laviolazione dell’art. 2946 c.c., nonché degli artt. 17 e 25 d.P.R.n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 28787/2017 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28787/2017Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 12688/2026Data pubblicazione 05/05/2026Sostiene la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avevaomesso di dichiarare la prescrizione per i crediti di cui allecartelle di pagamento n. 073-2002-22115414418-000, n.073-2002-0011541317-000 e n. 073-2005-228403825-000,trattandosi, per l’appunto, di cartelle relative a crediti tributariormai prescritti.1.5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 2946 c.c., nonché degli artt. 17 e25 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.Deduce, in particolare, che anche per altre cartelle si eraverificata la prescrizione dei crediti, ovvero la decadenza pertardiva iscrizione a ruolo.1.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, la contribuenteeccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione degliartt. 2946 c.c. e 17 e 25 d.P.R. n. 602/1973, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, che, anche con riferimento a taliultime cartelle, la C.T.R. aveva omesso di verificarel’avvenuta prescrizione o decadenza dei crediti.2. Così delineati i motivi di ricorso, va rilevato che lo stessoricorso, notificato a mezzo posta come da relata in calce ericevute di spedizione, è inammissibile per mancato depositodell'avviso di ricevimento, con conseguente superfluitàdell'esame dei motivi.Secondo la tradizionale e consolidata giurisprudenza diquesta Corte (Cass. Sez. U., 627/2008; Cass. 18361/2018;Cass. n. 29992/2023), la produzione dell'avviso diricevimento del piego raccomandato contenente la copia delricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo delR.G. N. 28787/2017 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28787/2017Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 12688/2026Data pubblicazione 05/05/2026servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o dellaraccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia aldestinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cuiall'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione dellaprova dell'avvenuto perfezionamento del procedimentonotificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione delcontraddittorio; conseguentemente, l'avviso non allegato alricorso e non depositato può essere successivamenteprodotto entro l'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., maprima che abbia avuto inizio la relazione prevista dal comma1 della citata disposizione, ovvero entro l'adunanza dellacorte in Camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis c.p.c.,anche se non notificato mediante elenco alle altre parti, nelrispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2.In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento,ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso percassazione è dunque inammissibile, non essendo consentitala concessione di un termine per il deposito e non ricorrendoi presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art.291 c.p.c.Anche in altre pronunce è stato ribadito il principio per cui,ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la provadell'avvenuto perfezionamento della sua notificazione amezzo posta deve essere data tramite la produzionedell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, chenon può essere rinviata per consentire al ricorrente dieffettuare tale deposito, in contraddizione con il principio diragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost.,ferma la possibilità per questi di chiedere la rimessione intermini, assolvendo gli oneri sopra indicati (Cass.R.G. N. 28787/2017 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28787/2017Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 12688/2026Data pubblicazione 05/05/20268641/2019). Il suddetto principio va confermato ma anchecorretto, alla luce della recente riforma del processo civile edin particolare dell'art. 372 c.p.c., comma 2, il quale prevedeora che il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità,ancora possibile indipendentemente dal deposito del ricorsoe del controricorso, non va più "notificato mediante elenco,alle altre parti", ma deve essere effettuato "fino a quindicigiorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera diconsiglio", norma, quest’ultima, che si applica alla fattispeciein esame, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 149 del 2022,art. 35, comma 6, modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n.197, art. 1, comma 380, lett. a), secondo il quale talemodifica si applica "anche ai giudizi introdotti con ricorso giànotificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stataancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio".3. Nel caso in esame non risulta effettuato alcun depositodell'avviso di ricevimento, né risulta avanzata alcuna istanzada parte del difensore del ricorrente, sicché, in assenza didichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese.Ricorrono le condizioni per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenutaal pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,R.G. N. 28787/2017 R.G. 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28787/2017Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 12688/2026Data pubblicazione 05/05/2026se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 28787/2017 R.G. 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]