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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2020

Cassazione n. 02692/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10915/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 marzo 1 963 e res idente in Airola (BN), alla Via FossaRena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C64A783 I) , rappresenta t a e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : MRCCSM62T 1 8A783T ) del Foro di Benevento e con studio in Benevento,alla V ia E nzo M armoral e n. 32, in virtù di procura specialein calce al ricorso, ed elettivamente domiciliat a in Roma, presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA]. 30 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante p. t .

D ott.

Ant onio Carrano (C.F.:CRRNT63A23H703Z), con sede in Battipaglia (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n.2 ( P.I VA: 02 8 4 28 3065 1), quale concessiona ria del servizio Avviso accertamento omesso versamento IMU – Risoluzione contratto di leasing di riscossione delle entrate tribut arie e patrimon iali del Comune d i [OSCURATO:PERSONA]; Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede in [OSCURATO:PERSONA] , alla [OSCURATO:PERSONA] e do (P.lVA/[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); entrambi rappresentati e difesi,in virtù di procure speciali alle liti congiunte al controricorso ex art. 83 , terzo comma, c.p.c. , da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), constudio in Pon t ecagnano F aiano (S A ), alla [OSCURATO:PERSONA] A l i ghieri n. 16 , e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con s t u d io in Ave llino , al Cor s o E uropa n. 11 6, ed elettivamente domiciliati in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 116, presso l' A vv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 6133 / 20 20 emess a d a l la C TR Campania in data 15/12/2020e notificata il 02/03/2021 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA], quale utilizzatrice in base ad un contratto di leasing finanziario di un opificio, proponeva ricorso alla CTP di Avellino avverso un avviso di accertamento Imu per l’anno 2013, deducendo la risoluzione del contratto dovuta ad un’azione giudiziaria intrapresa per l’inadempimento del concedente (a causa di vizi della cosa locata) ed il difetto di idonea firma a stampa sull’atto impositivo (in quanto mancante della dicitura del soggetto e del provvedimento dirigenziale di autorizzazione).

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che l’atto impositivo impugnato recava i requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995 per sostituire la firma autografa con quella a stampa, che l’Imu rimaneva a carico del locatario detentore fino alla riconsegna effettiva del bene, a prescindere dalla intervenuta risoluzione e che, in ogni caso, ai fini della risoluzione del contratto di leasing, occorreva la pronuncia di una sentenza favorevole, non essendo sufficiente la mera proposizione della domanda giudiziale.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare la sua eccezione di difetto di legittimazione a sottoscrivere l’avviso di accertamento da parte di un “funzionario responsabile”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Come è noto, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf.

Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente, nonostante abbia di fatto dedotto l’omessa pronuncia da parte della CTR su una eccezione da essa sollevata, non ha né denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., né, almeno, sostenuto la nullità della decisione derivata dalla relativa omissione, essendosi limitata a lamentare la nullità dell’atto impositivo impugnato per asserita assenza di un provvedimento dirigenziale autorizzativo o di una delibera della giunta comunale.

Del resto, sarebbe, in ogni caso,da escludere una omissione di pronuncia, se si considera che la CTU, nell’analizzare il primo motivo di appello, ha nitidamente affermato che l’atto impositivo impugnato recava i requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995 per sostituire la firma autografa con quella a stampa, in tal guisa prendendo posizione sulla eccezione formulata dalla contribuente.

Ciò in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20628 del 31/08/2017; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/05/2019).

Senza tralasciare che la concessionaria ed il Comune, pur non essendovi tenuti, hanno trascritto (cfr. pag. 9 del controricorso) l’avviso di accertamento dal quale si evince che nello stesso era espressamente menzionato il provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla firma a stampa.

Di contro, la ricorrente non ha trascritto, in osservanza del principio di specificità, il ricorso introduttivo del presente giudizio e l’atto di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avesse sin dall’inizio sollevato altresì la questione della necessità di indicare, nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione, il nominativo del soggetto che poteva effettuare la sottoscrizione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR accolto la sua eccezione di mancanza di soggettività passiva, per non essere, sulla base della visura catastale, titolare di alcun diritto reale di godimento sul bene.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente la questione.

Inoltre, il motivo incorre nella medesima censura già evidenziata nell’analizzare il primo motivo, cui si rimanda.

Fermo restando che non è certamente dalla trascrizione di un contratto che si evince chi sia il titolare di un diritto reale (essendo tale formalità pubblicitaria necessaria solo al fine di rendere opponibile a terzi il contratto) e che, nel caso di leasing traslativo, il soggetto passivo dell’imposta deve essere identificato, almeno fino a quando il rapporto non venga risolto, nell’utilizzatore.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.l. n. 23/2011 e 1, comma 67, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per non aver la CTR considerato che l’inagibilità del bene aveva comportato la risoluzione ex tunc del contratto di locazione finanziaria, con la conseguenza che la soggettività passiva era tornata in capo alla società proprietaria del bene immobile. 3.1.Il motivo è inammissibile.

Invero, lo stesso non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia non già nel disconoscere l’avvenuta richiesta di risoluzione del contratto di leasing, bensì nell’affermare che, essendosi al cospetto di una risoluzione per inadempimento (e non già di diritto), non fosse a tal fine sufficiente il mero esperimento nel 2012 di una domanda giudiziale, essendo necessario (avendo la relativa azione una valenza costitutiva) altresì una sentenza.

E’ noto, infatti, che l’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c. ha natura costitutiva, a differenza di quella di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., la quale tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In ordine a questo profilo, l’unico che ha indotto la CTR a rigettare sul punto l’appello della contribuente, quest’ultima non ha dedotto alcunchè.

A tal proposito la ricorrente si è limitata a dedurre che l’asserita inagibilità del bene aveva determinato “un lungo contenzioso con la società locataria”, senza tuttavia indicare se, quando e come lo stesso abbia avuto termine.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10915/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 marzo 1 963 e res idente in Airola (BN), alla Via FossaRena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C64A783 I) , rappresenta t a e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : MRCCSM62T 1 8A783T ) del Foro di Benevento e con studio in Benevento,alla V ia E nzo M armoral e n. 32, in virtù di procura specialein calce al ricorso, ed elettivamente domiciliat a in Roma, presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA]. 30 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante p. t . D ott. Ant onio Carrano (C.F.:CRRNT63A23H703Z), con sede in Battipaglia (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] n.2 ( P.I VA: 02 8 4 28 3065 1), quale concessiona ria del servizio Avviso accertamento omesso versamento IMU – Risoluzione contratto di leasing di riscossione delle entrate tribut arie e patrimon iali del Comune d i [OSCURATO:PERSONA]; Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede in [OSCURATO:PERSONA] , alla [OSCURATO:PERSONA] e do (P.lVA/[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); entrambi rappresentati e difesi,in virtù di procure speciali alle liti congiunte al controricorso ex art. 83 , terzo comma, c.p.c. , da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), constudio in Pon t ecagnano F aiano (S A ), alla [OSCURATO:PERSONA] A l i ghieri n. 16 , e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con s t u d io in Ave llino , al Cor s o E uropa n. 11 6, ed elettivamente domiciliati in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 116, presso l' A vv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 6133 / 20 20 emess a d a l la C TR Campania in data 15/12/2020e notificata il 02/03/2021 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], quale utilizzatrice in base ad un contratto di leasing finanziario di un opificio, proponeva ricorso alla CTP di Avellino avverso un avviso di accertamento Imu per l’anno 2013, deducendo la risoluzione del contratto dovuta ad un’azione giudiziaria intrapresa per l’inadempimento del concedente (a causa di vizi della cosa locata) ed il difetto di idonea firma a stampa sull’atto impositivo (in quanto mancante della dicitura del soggetto e del provvedimento dirigenziale di autorizzazione). 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che l’atto impositivo impugnato recava i requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995 per sostituire la firma autografa con quella a stampa, che l’Imu rimaneva a carico del locatario detentore fino alla riconsegna effettiva del bene, a prescindere dalla intervenuta risoluzione e che, in ogni caso, ai fini della risoluzione del contratto di leasing, occorreva la pronuncia di una sentenza favorevole, non essendo sufficiente la mera proposizione della domanda giudiziale. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di valutare la sua eccezione di difetto di legittimazione a sottoscrivere l’avviso di accertamento da parte di un “funzionario responsabile”. 1.1. Il motivo è inammissibile. Come è noto, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). Nel caso di specie, invece, la ricorrente, nonostante abbia di fatto dedotto l’omessa pronuncia da parte della CTR su una eccezione da essa sollevata, non ha né denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., né, almeno, sostenuto la nullità della decisione derivata dalla relativa omissione, essendosi limitata a lamentare la nullità dell’atto impositivo impugnato per asserita assenza di un provvedimento dirigenziale autorizzativo o di una delibera della giunta comunale. Del resto, sarebbe, in ogni caso,da escludere una omissione di pronuncia, se si considera che la CTU, nell’analizzare il primo motivo di appello, ha nitidamente affermato che l’atto impositivo impugnato recava i requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995 per sostituire la firma autografa con quella a stampa, in tal guisa prendendo posizione sulla eccezione formulata dalla contribuente. Ciò in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20628 del 31/08/2017; conf. Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/05/2019). Senza tralasciare che la concessionaria ed il Comune, pur non essendovi tenuti, hanno trascritto (cfr. pag. 9 del controricorso) l’avviso di accertamento dal quale si evince che nello stesso era espressamente menzionato il provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla firma a stampa. Di contro, la ricorrente non ha trascritto, in osservanza del principio di specificità, il ricorso introduttivo del presente giudizio e l’atto di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avesse sin dall’inizio sollevato altresì la questione della necessità di indicare, nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione, il nominativo del soggetto che poteva effettuare la sottoscrizione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR accolto la sua eccezione di mancanza di soggettività passiva, per non essere, sulla base della visura catastale, titolare di alcun diritto reale di godimento sul bene. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente la questione. Inoltre, il motivo incorre nella medesima censura già evidenziata nell’analizzare il primo motivo, cui si rimanda. Fermo restando che non è certamente dalla trascrizione di un contratto che si evince chi sia il titolare di un diritto reale (essendo tale formalità pubblicitaria necessaria solo al fine di rendere opponibile a terzi il contratto) e che, nel caso di leasing traslativo, il soggetto passivo dell’imposta deve essere identificato, almeno fino a quando il rapporto non venga risolto, nell’utilizzatore. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.l. n. 23/2011 e 1, comma 67, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per non aver la CTR considerato che l’inagibilità del bene aveva comportato la risoluzione ex tunc del contratto di locazione finanziaria, con la conseguenza che la soggettività passiva era tornata in capo alla società proprietaria del bene immobile. 3.1.Il motivo è inammissibile. Invero, lo stesso non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia non già nel disconoscere l’avvenuta richiesta di risoluzione del contratto di leasing, bensì nell’affermare che, essendosi al cospetto di una risoluzione per inadempimento (e non già di diritto), non fosse a tal fine sufficiente il mero esperimento nel 2012 di una domanda giudiziale, essendo necessario (avendo la relativa azione una valenza costitutiva) altresì una sentenza. E’ noto, infatti, che l’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c. ha natura costitutiva, a differenza di quella di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., la quale tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In ordine a questo profilo, l’unico che ha indotto la CTR a rigettare sul punto l’appello della contribuente, quest’ultima non ha dedotto alcunchè. A tal proposito la ricorrente si è limitata a dedurre che l’asserita inagibilità del bene aveva determinato “un lungo contenzioso con la società locataria”, senza tuttavia indicare se, quando e come lo stesso abbia avuto termine. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore im
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