CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 08103/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32531/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del p rocuratore s peciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3618/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adì il Tribunale di Milano per sentir dichiarare l’usurarietà degli interessi pattuiti in relazione a un contratto di leasing finanziario stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA]); dedusse, fra l’altro,che il tasso di mora era stato stabilito nella misura del 13.570%, superiore al tasso soglia del 10,310%, e chiese che, in applicazione dell’art. 1815, 2°co. c.c., venisse dichiarata la non debenza di alcun interesse; il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello; la Corte ha affermato che l’eventuale nullità della clausola relativa agli interessi moratori non poteva comportare la non debenza degli interessi corrispettivi; che, quanto agli interessi moratori, era assorbente la circostanza che nella relativa pattuizione fosse stata inserita una “clausola di salvaguardia” ( tale da ricondurre automaticamente il tasso al di sotto della soglia usuraria) e che non poteva ravvisarsi una nullità della clausola di contenimento, «dal momento che prevede un meccanismo analogo, ancorché di fonte convenzionale, a quello espressamente previsto dall’art. 1419 co. 2 c.c.»; che, inoltre, non poteva dirsi che la clausola desse luogo ad un’ipotesi di usura sopravvenuta, «non essendo stati allegati gli indici positivi e concreti che, nel tempo, avrebbero comportato il superamento delle soglie usurarie degli interessi moratori»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso veniva fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., ma il Collegio, con ordinanza interlocutoria del 6 luglio 2020, all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2020 (in vista della quale parte ricorrente depositava memoria), rinviava a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia da rendersi dalle Sezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 26946 del 2019; la trattazione del ricorso è stata rifissata nell’odierna adunanza camerale, in vista della quale il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse , sollevata dalla controricorrente sul rilievo che all’utilizzatrice non sono mai stati applicati interessi di mora; invero Cass., S.U. n. 19597/2020 – che ha composto il contrasto rimesso con la sopra richiamata ordinanza interlocutoria - ha evidenziato la rilevanza decisiva del momento della pattuizione degli interessi moratori usurari, a prescindere dalla loro successivaconcreta applicazione; con il primo motivo,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1815, co. 2° c.c., dell’art. 644, co. 1° c.p., nonché dell’«art. 1 comma 1 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 394, L. 24/01 e L. 108/96 art. 1»: censura la sentenza «nel punto in cui afferma che, allorquando venga pattuito un tasso di interesse moratorio usurario, la sanzione prevista dall’art. 1815 II co c.c. (non debenza di alcun interesse) non coinvolgerebbe anche gli interessi corrispettivi ed anzi, non vi sarebbe conseguenza alcuna per l’(ipotetico) usuraio allorquando la pattuizione usuraria non avesse trovato anche concreta applicazione»; assume che, essendo incontestato che il tasso contrattuale di mora era stato pattuito in misura superiore al tasso soglia vigente, la Corte avrebbe dovuto pervenire alla conclusione della gratuità del contratto; il motivo è infondatoalla luce del richiamato arresto nomofilattico di cui a Cass., S.U. n. 19597/2020, che ha ritenuto applicabile l’art. 1815, 2° co. c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi» (precisando, peraltro, che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti»); col secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1344, 1419, 2° co. e 1815, 2° co. c.c., assumendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui, «in relazione alla verifica della usurarietà del tasso di mora pattuito, richiama, ritenendola valida, la clausola di salvaguardia (o contenimento) contenuta nell’art. 11 delle condizioni generali del contrattodi leasing», in quanto «atta a mantenere costantemente gli interessi al di sotto del tasso soglia»; sostiene che l’unico momento rilevante ai fini della verifica dell’usurarietà è quello della pattuizione e che la Corte ha applicato erroneamente l’art. 1419, 2° co. c.c., costituente previsione applicabile solo nei casi i cui il legislatore, nello statuire la nullità di una clausola, ne abbia espressamente previsto la sostituzione con una specifica norma imperativa; il motivo è inammissibile perché dichiara di attingere una parte della motivazione( quella a pag g . 7 - 8, che comincia con l’espressione “Sotto altro aspetto…”), ma ne ignora la parte successiva(che inizia a pag. 8 con l’espressione “Né può dirsi…” ) e svolge solo considerazioni sull’art. 1419, secondo comma, che si attagliano alla motivazione enunciata a pag. 7, la quale cade sotto l’incidenza della sentenza delle SS.UU., che ne palesa l’infondatezza. Peraltro, l’evocazione dell’art.1344 c.c. non è argomentata sulla base di esso, ma solo sull’art. 1419 c.c. e in ogni caso, se fosse argomentata, prospetterebbe una suggestione preclusa da detta sentenza; per di più, le deduzioni svolte non si confrontanoadeguatamente con la motivazione che, lungi dal configurare la clausola di salvaguardia come un meccanismo auto-sanante a posteriori, ha affermato che la predetta clausola, impedendo che il tasso soglia possa essere superato dagli interessi convenzionali già «alla data di stipula del contratto», «esclude la configurabilità stessa dell’usura originaria, con la conseguenza che non si prospetta nullità genetica del contratto»; con il terzo motivo (violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. per motivazione apparente» alla luce di Cass., S.U. n. 8053/2014), la ricorrente censura la sentenza «nella parte in cui non si ammette la ctu -prescindendo dalla necessaria verifica (anche d’ufficio) della denunciata usurarietà del contratto- sull’unico (irrilevante) presupposto della superfluità della ctu ai fini del decidere»; il motivo è infondatoin quanto la Corte ha congruament e motivato la mancata ammissione della consulenza con l’evidenziar n e la superfluità alla luce delle altre ragioni della decisione (che hanno escluso in radice la configurabilità della usura rispetto al tasso degli interessi moratori); atteso che sulle questioni dedotte è stato necessario un intervento delle Sezioni Unite(successivo alla proposizione del ricorso), ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite. sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulte