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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41139/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorso iscritto al n. 7668/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 7668/2018 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Cassiodoro, n. 9; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1870/2/2017, depositata il 1° settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento con la quale il Consorzio di Bonifica 4 [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il pagamento dei contributi di bonifica imposti per l'anno 2014 in relazione ad immobili ricadenti nel comprensorio consortile e di cui il Guidi era nudo proprietario. [OSCURATO:PERSONA] di Pisa accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che, in forza dell'art. 1008 cod. civ., soggetto passivo del contributo consortile dovesse essere l'usufruttuario dell'immobile e non il proprietario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, avanti alla quale tale pronuncia era impugnata dal Consorzio, rigettava l'appello confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidato a due motivi, e assistito da memoria.RGN 7668/2018 [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, depositando successiva memoria.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 16-bis, 31 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, e 156, comma 2 cod. proc. civ. e 111, comma 2, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe inviato l'avviso di trattazione dell'appello al difensore del Consorzio costituito ad un indirizzo PEC errato.

Tale avviso, pertanto, non sarebbe mai stato ricevuto dal difensore il quale non avrebbe per tale motivo potuto partecipare dell'udienza di trattazione, né inviare memorie nei termini di legge.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1008 e 1009 cod. civ., 21 R.d. n. 215 del 1933, 8 e 29 legge reg. della Toscana n. 79 del 2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che i contributi di bonifica siano a carico dell'usufruttuario in quanto imposte che gravano sul reddito, ai sensi dell'art. 1008 cod. civ.

Al contrario, trattandosi di carichi imposti sulla proprietà, al pagamento sarebbe tenuto il proprietario del fondo ex art. 1009 cod. civ.

Con riguardo al primo motivo, questa Corte ha più volte affermato che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della RGN 7668/2018 decisione comunque pronunciata (Sez. 5, n. 23607 del 20/12/2012, Rv. 625026 - 01; Sez. 6 - 5, n. 11487 del 14/05/2013, Rv. 627187 - 01; Sez. 6 - 5, n. 1786 del 29/01/2016, Rv. 638739 - 01; Sez. 6 - 5, n. 28843 del 01/12/2017, Rv. 646430 - 01).

Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art. 156, comma 3 cod. proc. civ. nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma dell'art. 32, d.lgs. n. 546 del 1992, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa (Cass., sez. 5, n. 13319 del 2017; n. 21224 del 2006, Rv. 593413 - 01).

Nella specie, dalla consultazione del fascicolo di merito (di cui è stata disposta l'acquisizione e al quale, trattandosi di questione processuale, questa Corte può accedere), emerge che la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza era stato effettuato al difensore del ricorrente presso un indirizzo PEC sbagliato.

È, altresì, presente l'attestazione della Segreteria della CTR dalla quale risulta che detta comunicazione aveva avuto esito negativo.

Inoltre, a fronte della affermazione recata dalla sentenza impugnata secondo la quale la decisione era assunta «All'esito della discussione orale e udite le conclusioni delle parti (...)» - la quale, secondo il controricorrente, attesterebbe che entrambe le parti erano presenti in udienza - vi è il verbale dell'udienza di trattazione dal quale risulta che nessuna delle parti era comparsa in udienza.

Pertanto, non essendo il Consorzio comparso all'udienza fissata per la trattazione, non si è verificata alcuna sanatoria della dedotta nullità, sicché deve farsi applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza RGN 7668/2018 preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva.

Tuttavia, si è anche affermato che una tale violazione non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. sez. 5, n. 27496 del 30/12/2014, Rv. 633674 - 01).

In tal senso depone, da un lato, il carattere dell'appello che, anche nel processo tributario, costituisce un gravame generale a carattere sostitutivo, il quale impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia e, dall'altro, la regola secondo la quale i casi, previsti dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi e che tra essi non rientra l'ipotesi in esame.

Tale interpretazione, d'altra parte, non contrasta né con il principio del doppio grado di giurisdizione, che non è coperto da garanzia costituzionale, né con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito.

La stessa regola vale anche per il giudizio di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa, come nella fattispecie, una questione di mero diritto.

Infatti, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio.

Ne consegue che la nullità accertata in sede di legittimità, non può comportare di per sé la rimessione della causa al giudice di appello, RGN 7668/2018 tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte o comunque tali motivi siano infondati in diritto (Cass., sez. 3, n. 21985 del 24/10/2011; sez. 5, n. 19579 del 24/07/2018, Rv. 649822 - 01).

A tale proposito si rileva che il merito della questione prospettata dal ricorrente, e oggetto della seconda censura, è già stata decisa da questa Corte con due pronunce intervenute tra le stesse parti, la n. 13501 e la n. 13111 del 2020, relative ai contributi consortili per gli anni 2012 e 2013.

Con tali decisioni si è affermato che la normativa del R.d. n. 215 del 1933 (il quale si riferisce ai contributi di bonifica posti a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile) nulla dice in ordine alla ripartizione dei contributi di bonifica tra proprietario ed usufruttuario.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha ben chiarito che i contributi consortili di bonifica, a norma dell'art. 21 del R.d. n. 215 del 1933, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo situato nel perimetro del comprensorio (v.

Cass., sez. 5, n. 27056 del 19/12/2014, Rv. 633779 - 01; sez. 1, n. 23815 del 20/11/2015, Rv. 637770 - 01).

Inoltre, occorre considerare che l'art. 1008 cod. civ. (Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario) stabilisce che «L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto».

L'art. 1009 cod. civ. (Imposte e altri pesi a carico del proprietario) dispone che «Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il RGN 7668/2018 pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto».

Tale normativa va interpretata nel senso che gravano sull'usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario.

Ciò conferma la natura di oneri reali di detti contributi che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo.

Sotto altro profilo, si aggiunga che l'art. 15 della L.R. della Toscana n. 34 del 1994 stabilisce che i titolari di diritti reali di godimento parziari (come l'usufruttuario) possano essere tenuti al pagamento del contributo di bonifica solo qualora il proprietario abbia comunicato al Consorzio la sussistenza del rapporto giuridico di usufrutto e l'assunzione dell'obbligo di pagamento.

In ogni caso, la ripartizione dei carichi tra nudo proprietario ed usufruttuario opera nei rapporti interni, potendo, come disposto dagli artt. 1008 e 1009 cod. civ., essere diversamente regolati e dovendo tale regolamentazione essere comunicata al Consorzio.

Nel caso in esame, non vi è prova che il proprietario abbia comunicato al Consorzio che, in base al contratto con l'usufruttuario, i contributi dovessero essere posti a carico di quest'ultimo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.RGN 7668/2018 PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso iscritto al n. 7668/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 7668/2018 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Cassiodoro, n. 9; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1870/2/2017, depositata il 1° settembre 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento con la quale il Consorzio di Bonifica 4 [OSCURATO:PERSONA] richiedeva il pagamento dei contributi di bonifica imposti per l'anno 2014 in relazione ad immobili ricadenti nel comprensorio consortile e di cui il Guidi era nudo proprietario. [OSCURATO:PERSONA] di Pisa accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che, in forza dell'art. 1008 cod. civ., soggetto passivo del contributo consortile dovesse essere l'usufruttuario dell'immobile e non il proprietario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, avanti alla quale tale pronuncia era impugnata dal Consorzio, rigettava l'appello confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidato a due motivi, e assistito da memoria.RGN 7668/2018 [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, depositando successiva memoria. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 16-bis, 31 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, e 156, comma 2 cod. proc. civ. e 111, comma 2, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la CTR avrebbe inviato l'avviso di trattazione dell'appello al difensore del Consorzio costituito ad un indirizzo PEC errato. Tale avviso, pertanto, non sarebbe mai stato ricevuto dal difensore il quale non avrebbe per tale motivo potuto partecipare dell'udienza di trattazione, né inviare memorie nei termini di legge. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1008 e 1009 cod. civ., 21 R.d. n. 215 del 1933, 8 e 29 legge reg. della Toscana n. 79 del 2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che i contributi di bonifica siano a carico dell'usufruttuario in quanto imposte che gravano sul reddito, ai sensi dell'art. 1008 cod. civ. Al contrario, trattandosi di carichi imposti sulla proprietà, al pagamento sarebbe tenuto il proprietario del fondo ex art. 1009 cod. civ. Con riguardo al primo motivo, questa Corte ha più volte affermato che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della RGN 7668/2018 decisione comunque pronunciata (Sez. 5, n. 23607 del 20/12/2012, Rv. 625026 - 01; Sez. 6 - 5, n. 11487 del 14/05/2013, Rv. 627187 - 01; Sez. 6 - 5, n. 1786 del 29/01/2016, Rv. 638739 - 01; Sez. 6 - 5, n. 28843 del 01/12/2017, Rv. 646430 - 01). Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art. 156, comma 3 cod. proc. civ. nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma dell'art. 32, d.lgs. n. 546 del 1992, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa (Cass., sez. 5, n. 13319 del 2017; n. 21224 del 2006, Rv. 593413 - 01). Nella specie, dalla consultazione del fascicolo di merito (di cui è stata disposta l'acquisizione e al quale, trattandosi di questione processuale, questa Corte può accedere), emerge che la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza era stato effettuato al difensore del ricorrente presso un indirizzo PEC sbagliato. È, altresì, presente l'attestazione della Segreteria della CTR dalla quale risulta che detta comunicazione aveva avuto esito negativo. Inoltre, a fronte della affermazione recata dalla sentenza impugnata secondo la quale la decisione era assunta «All'esito della discussione orale e udite le conclusioni delle parti (...)» - la quale, secondo il controricorrente, attesterebbe che entrambe le parti erano presenti in udienza - vi è il verbale dell'udienza di trattazione dal quale risulta che nessuna delle parti era comparsa in udienza. Pertanto, non essendo il Consorzio comparso all'udienza fissata per la trattazione, non si è verificata alcuna sanatoria della dedotta nullità, sicché deve farsi applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza RGN 7668/2018 preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva. Tuttavia, si è anche affermato che una tale violazione non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. sez. 5, n. 27496 del 30/12/2014, Rv. 633674 - 01). In tal senso depone, da un lato, il carattere dell'appello che, anche nel processo tributario, costituisce un gravame generale a carattere sostitutivo, il quale impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia e, dall'altro, la regola secondo la quale i casi, previsti dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi e che tra essi non rientra l'ipotesi in esame. Tale interpretazione, d'altra parte, non contrasta né con il principio del doppio grado di giurisdizione, che non è coperto da garanzia costituzionale, né con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito. La stessa regola vale anche per il giudizio di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa, come nella fattispecie, una questione di mero diritto. Infatti, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio. Ne consegue che la nullità accertata in sede di legittimità, non può comportare di per sé la rimessione della causa al giudice di appello, RGN 7668/2018 tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte o comunque tali motivi siano infondati in diritto (Cass., sez. 3, n. 21985 del 24/10/2011; sez. 5, n. 19579 del 24/07/2018, Rv. 649822 - 01). A tale proposito si rileva che il merito della questione prospettata dal ricorrente, e oggetto della seconda censura, è già stata decisa da questa Corte con due pronunce intervenute tra le stesse parti, la n. 13501 e la n. 13111 del 2020, relative ai contributi consortili per gli anni 2012 e 2013. Con tali decisioni si è affermato che la normativa del R.d. n. 215 del 1933 (il quale si riferisce ai contributi di bonifica posti a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile) nulla dice in ordine alla ripartizione dei contributi di bonifica tra proprietario ed usufruttuario. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha ben chiarito che i contributi consortili di bonifica, a norma dell'art. 21 del R.d. n. 215 del 1933, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo situato nel perimetro del comprensorio (v. Cass., sez. 5, n. 27056 del 19/12/2014, Rv. 633779 - 01; sez. 1, n. 23815 del 20/11/2015, Rv. 637770 - 01). Inoltre, occorre considerare che l'art. 1008 cod. civ. (Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario) stabilisce che «L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto». L'art. 1009 cod. civ. (Imposte e altri pesi a carico del proprietario) dispone che «Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il RGN 7668/2018 pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto». Tale normativa va interpretata nel senso che gravano sull'usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario. Ciò conferma la natura di oneri reali di detti contributi che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo. Sotto altro profilo, si aggiunga che l'art. 15 della L.R. della Toscana n. 34 del 1994 stabilisce che i titolari di diritti reali di godimento parziari (come l'usufruttuario) possano essere tenuti al pagamento del contributo di bonifica solo qualora il proprietario abbia comunicato al Consorzio la sussistenza del rapporto giuridico di usufrutto e l'assunzione dell'obbligo di pagamento. In ogni caso, la ripartizione dei carichi tra nudo proprietario ed usufruttuario opera nei rapporti interni, potendo, come disposto dagli artt. 1008 e 1009 cod. civ., essere diversamente regolati e dovendo tale regolamentazione essere comunicata al Consorzio. Nel caso in esame, non vi è prova che il proprietario abbia comunicato al Consorzio che, in base al contratto con l'usufruttuario, i contributi dovessero essere posti a carico di quest'ultimo. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.RGN 7668/2018 PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera
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