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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10352/2026

Testo disponibile della fonte

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lerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legaleNumero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/2026rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 549/2020 pubblicatail 22/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dallaAgenzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (l’Agenzia) nella controversia conINPS.2.

La controversia ha per oggetto il recupero - per mezzo di avviso diaddebito - degli sgravi contributivi fruiti nel periodo dal giugno 2015 alsettembre 2017 a seguito dell’accertamento di irregolarità contributiveafferenti agli anni 2004, 2014, 2015 e 2016, rilevate nel gennaio 2018.3.

Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione ad avviso di addebitoproposta dall’Agenzia.4.

La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia, con ricorso affidato atre motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste con controricorso.ADER è rimasta intimata.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale deve rilevarsi che con la memoria illustrativa laricorrente ha dedotto la sua sottoposizione alla liquidazione giudiziale exart.40 d.lgs. n.14/2019, per effetto di sentenza del Tribunale di Romapubblicata il 5/11/2025.Numero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/20262.

La sottoposizione alla liquidazione giudiziale non produce alcun effettointerruttivo nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla sua peculiarenatura ed in particolare al suo essere caratterizzato dall’impulso d’ufficio(cfr., da ultimo, Cass. n. 8702/2026), e pertanto deve procedersiall’esame dei motivi di ricorso.3.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma1175 della legge n.296/2006 «anche a seguito della errata applicazione efalsa applicazione o comunque omesso esame dei [OSCURATO:PERSONA], delDL 34/2014, delle Circolari INPS e Ministero del Lavoro e dei messaggiINPS tutti citati dalla esponente».4.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’interpretarel’art.1 comma 1175 della legge n.296/2006 nel senso che l’istitutoprevidenziale potrebbe in qualsiasi momento - e quindi anche a distanza dianni dal momento della erogazione degli sgravi - procedere a riverificarela situazione di regolarità contributiva della richiedente; e ciò nonostantela previa verifica di regolarità contributiva, compiuta per mezzo del rilasciodel DURC.5.

La Corte territoriale, con riferimento alla interpretazione dell’art.1comma 1175 cit., ha richiamato Cass. n.27107/2018 ed altre, ritenendoall’esito che per la fruizione del beneficio contributivo non è sufficiente ilformale possesso del DURC positivo al momento della percezione delbeneficio, «se al rilascio di detto documento non corrisponde unasituazione di reale regolarità contributiva».6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento di Cass.n.27107/2018, e successive conformi (da ultimo, Cass. n. 9215/2026),secondo il quale «l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativovolto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinarea carico degli enti previdenziali l’inesigibilità delle consequenziali differenzecontributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti allaNumero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/2026regolarità contributiva ed essendo quest’ultima presuppostodell’applicazione degli sgravi; sotto questo profilo, va rimarcato che,prevedendo l’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che “i benefici normativie contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazionesociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, deldocumento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighidi legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché diquelli regionali, territoriali o aziendali”, affatto correttamente i giudiciterritoriali, una volta accertato l’esistenza di una irregolarità nelpagamento dei contributi per il periodo in questione (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata), hanno reputato legittima l’ingiunzione di pagamentodegli sgravi fruiti per quell’anno, discendendo tale conclusione non già dauna presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore diaccertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé èostativa alla fruizione degli sgravi (cfr., in tal senso, già Cass. n. 12591del 2024, in motivazione); che, argomentando diversamente, si verrebbead attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente airapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli entiprevidenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione inmateria previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verifica della realeconsistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in talsenso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007,14295 del 2011, 9235 del 2021)» (Cass. n. 30723/2024).7.

La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi didiritto, perché ha ritenuto che nonostante il formale possesso del DURCpositivo per gli anni di godimento dello sgravio contributivo (2015-2017)l’Agenzia in quel periodo non versasse in situazione di regolaritàNumero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/2026contributiva, «risultando sussistenti le anomalie riscontrate nel 2018 daINPS con riguardo alle annualità 2004, 2005, 2015 e 2016».8.

La censura svolta dall’Agenzia è quindi infondata.9.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ.10.

La censura è infondata, perché la Corte territoriale si è attenuta aiprincipi di diritto che governano la materia, secondo i quali incombe alsoggetto che pretende di godere il beneficio contributivo l’onere di provarela sussistenza dei presupposti dello sgravio, tra i quali la situazione diregolarità contributiva nei termini sopra precisati.11.

Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.92 cod. proc.civ., con riferimento al mancato esercizio del potere di compensazionedelle spese di lite.12.

Anche questa censura è infondata, perché la Corte territoriale haregolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art.91cod. proc. civ., né può essere sindacato, in questa sede, il mancatoesercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare lespese di lite.13.

P.Q.M14.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.Numero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/202613 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legaleNumero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/2026rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 549/2020 pubblicatail 22/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dallaAgenzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (l’Agenzia) nella controversia conINPS.2. La controversia ha per oggetto il recupero - per mezzo di avviso diaddebito - degli sgravi contributivi fruiti nel periodo dal giugno 2015 alsettembre 2017 a seguito dell’accertamento di irregolarità contributiveafferenti agli anni 2004, 2014, 2015 e 2016, rilevate nel gennaio 2018.3. Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione ad avviso di addebitoproposta dall’Agenzia.4. La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia, con ricorso affidato atre motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste con controricorso.ADER è rimasta intimata.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che con la memoria illustrativa laricorrente ha dedotto la sua sottoposizione alla liquidazione giudiziale exart.40 d.lgs. n.14/2019, per effetto di sentenza del Tribunale di Romapubblicata il 5/11/2025.Numero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/20262. La sottoposizione alla liquidazione giudiziale non produce alcun effettointerruttivo nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla sua peculiarenatura ed in particolare al suo essere caratterizzato dall’impulso d’ufficio(cfr., da ultimo, Cass. n. 8702/2026), e pertanto deve procedersiall’esame dei motivi di ricorso.3. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma1175 della legge n.296/2006 «anche a seguito della errata applicazione efalsa applicazione o comunque omesso esame dei [OSCURATO:PERSONA], delDL 34/2014, delle Circolari INPS e Ministero del Lavoro e dei messaggiINPS tutti citati dalla esponente».4. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’interpretarel’art.1 comma 1175 della legge n.296/2006 nel senso che l’istitutoprevidenziale potrebbe in qualsiasi momento - e quindi anche a distanza dianni dal momento della erogazione degli sgravi - procedere a riverificarela situazione di regolarità contributiva della richiedente; e ciò nonostantela previa verifica di regolarità contributiva, compiuta per mezzo del rilasciodel DURC.5. La Corte territoriale, con riferimento alla interpretazione dell’art.1comma 1175 cit., ha richiamato Cass. n.27107/2018 ed altre, ritenendoall’esito che per la fruizione del beneficio contributivo non è sufficiente ilformale possesso del DURC positivo al momento della percezione delbeneficio, «se al rilascio di detto documento non corrisponde unasituazione di reale regolarità contributiva».6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento di Cass.n.27107/2018, e successive conformi (da ultimo, Cass. n. 9215/2026),secondo il quale «l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativovolto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinarea carico degli enti previdenziali l’inesigibilità delle consequenziali differenzecontributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti allaNumero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/2026regolarità contributiva ed essendo quest’ultima presuppostodell’applicazione degli sgravi; sotto questo profilo, va rimarcato che,prevedendo l’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che “i benefici normativie contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazionesociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, deldocumento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighidi legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché diquelli regionali, territoriali o aziendali”, affatto correttamente i giudiciterritoriali, una volta accertato l’esistenza di una irregolarità nelpagamento dei contributi per il periodo in questione (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata), hanno reputato legittima l’ingiunzione di pagamentodegli sgravi fruiti per quell’anno, discendendo tale conclusione non già dauna presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore diaccertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé èostativa alla fruizione degli sgravi (cfr., in tal senso, già Cass. n. 12591del 2024, in motivazione); che, argomentando diversamente, si verrebbead attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non puòlogicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente airapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli entiprevidenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione inmateria previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verifica della realeconsistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in talsenso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007,14295 del 2011, 9235 del 2021)» (Cass. n. 30723/2024).7. La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi didiritto, perché ha ritenuto che nonostante il formale possesso del DURCpositivo per gli anni di godimento dello sgravio contributivo (2015-2017)l’Agenzia in quel periodo non versasse in situazione di regolaritàNumero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/2026contributiva, «risultando sussistenti le anomalie riscontrate nel 2018 daINPS con riguardo alle annualità 2004, 2005, 2015 e 2016».8. La censura svolta dall’Agenzia è quindi infondata.9. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ.10. La censura è infondata, perché la Corte territoriale si è attenuta aiprincipi di diritto che governano la materia, secondo i quali incombe alsoggetto che pretende di godere il beneficio contributivo l’onere di provarela sussistenza dei presupposti dello sgravio, tra i quali la situazione diregolarità contributiva nei termini sopra precisati.11. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.92 cod. proc.civ., con riferimento al mancato esercizio del potere di compensazionedelle spese di lite.12. Anche questa censura è infondata, perché la Corte territoriale haregolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art.91cod. proc. civ., né può essere sindacato, in questa sede, il mancatoesercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare lespese di lite.13. P.Q.M14. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.Numero registro generale 8621/2021Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 10352/2026Data pubblicazione 20/04/202613 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.La PresidenteRossana Mancino
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