Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11161/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

STRUTTURE E DELLA MOBILITA'SOSTENIBILI (già MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI2026 TRASPORTI), in persona del Ministro pro tempore,1147 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4924/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 471/2015;Numero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diNapoli, accogliendo il gravame proposto dal Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti avverso sentenza del Tribunale diNapoli del 9/2/2014, che lo aveva condannato al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 18.367,51,oltre interessi, per l'incarico di reggenza svolto dal 06/02/2002al 31/12/2002, rigettava la domanda del lavoratore.2.

A fondamento della decisione il Tribunale aveva assuntoche il raffronto tra la declaratoria delle mansioni dei lavoratoriinquadrati nella posizione economica C3 quale contenuta nelCCNL del comparto ministeri del 06/02/1999 e quella giàcontenuta nell'articolo 20 del DPR n. 266/1987 con riguardo alpersonale inquadrato nella ex nona qualifica funzionaleescludesse che la reggenza d'ufficio rientrasse tra le mansioniproprie della nuova declaratoria; posto che questa prevedevasolo il temporaneo svolgimento di funzioni dirigenziali nellaipotesi di assenza del titolare.3.

Il Ministero aveva proposto appello assumendo, da unlato, che l'espletamento della reggenza non comportavariconoscimento di mansioni superiori ove, come nella specie,fosse stato aperto il procedimento di copertura del postovacante; dall'altro, che il temporaneo esercizio di funzionidirigenziali rientrasse comunque tra le mansioni del livello.4.

La Corte di appello, premesso che il lavoratore, giàcoordinatore tecnico di 9° livello, poi reinquadrato nell'area CNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026posizione 3 Super, aveva ricoperto incarico di reggenzadell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento e Caserta a partire dal6/2/2002, per sei mesi, poi prorogati per altri sei, ed infinerevocato; richiamati l’art. 52, comma 2 del d.lgs. n.165/2001;l’art. 20 del DPR n. 266/87 quale prevedente, tra le mansionidel personale della 9^ qualifica funzionale la «sostituzione deldirigente in caso di assenza o impedimento» e la «reggenzadell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare»; ela declaratoria del livello C3 secondo il CCNL 98/2001, qualeprevedente che i lavoratori ivi inquadrati «sostituiscono in casodi assenza il dirigente e collaborano direttamente all'attività didirezione espletata dal dirigente»; derivava da Cass.

SSUU n.3814/2011 e Cass nn. 7823/2013, 9878/2017 e 16698/2018principio di diritto secondo il quale la reggenza dell'ufficiodirigenziale costituisce una specificazione della sostituzione didirigenti assenti o impediti temporaneamente, contraddistintadalla straordinarietà e temporaneità, nel senso che ad essa puòricorrersi, senza che si producano gli effetti collegati allosvolgimento di mansioni superiori, soltanto se sia stato apertonei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento dicopertura del posto vacante.

Tali condizioni ricorrevano nellaspecie, risultando dal decreto di nomina del 21/02/2002 che lareggenza era stata conferita in seguito a vacanza prodotta dallanomina a direttore generale del dirigente titolare (Ing.Mautone); per essere poi revocata il 31/12/2002, entro iltermine previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a) del TUPI aseguito dell'attribuzione ad un terzo nelle funzioni di dirigenteNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026del nel frattempo costituito [OSCURATO:PERSONA] per leprovince di Avellino e [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico, la Corte di merito rilevava da decreto del 14marzo 2002 che con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato richiesto alMinistero «...

Al fine di ottimizzare la funzionalità di questoprovveditorato, di procedere ad una diversa configurazione ditaluni uffici dirigenziali tecnici... accorpare in unico ufficio difunzione dirigenziale i due uffici tecnici attualmente competentirispettivamente per le province di Avellino e Caserta-Benevento»5.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] atto affidato a due motivi.6.

Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture edella [OSCURATO:PERSONA].7.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia «Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia».

Si lamenta che la Corte di merito, dopo averaffermato che la reggenza si caratterizzava da una necessitàsostitutiva determinata da vacanza per la quale fosse stataindetta la procedura per il conferimento del posto, abbia ritenutointegrata la fattispecie in mancanza del riscontro dellacondizione, dando infatti atto del fatto che la reggenza era statarevocata a seguito di un evento diverso, quale il conferimentoad un terzo di un incarico di direzione di una nuova strutturaaccorpata; e senza nemmeno accertare che la procedura per lacopertura del posto fosse mai stata indetta.Numero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026Si lamenta inoltre la mancata applicazione del quarto commadell'articolo 52 del d.lgs. n.165/2001, prevedente che «Nei casidi cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, illavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualificasuperiore.

Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta persopperire a vacanze dei posti di organico, immediatamente ecomunque nel termine massimo di 90 giorni dalla data in cui ildipendente è assegnato alle predette mansioni devono essereavviate le procedure per la copertura dei posti vacanti».2.

Il secondo motivo denuncia «Violazione ed errataapplicazione dell'art. 69 comma 3, del d.lgs. n.165/2001 edell’art. 52 del d.lgs. n.165/2001».Si assume che il Colangelo, per il proprio inquadramento, benpoteva svolgere funzioni vicarie anche ricomprendenti lareggenza di un ufficio non dirigenziale, ma tale fattispecie eradistinta da quella regolata dall’art. 52 di assegnazione amansioni superiori in quanto dirigenziali, caso nel quale ladisposizione predetta, in attuazione di Cost.36, esigeva, indifetto dell’apertura del procedimento per la copertura del postovacante, il riconoscimento del diritto al relativo trattamentoeconomico; non essendo idoneo a produrre un impedimentoequivalente la dichiaratamente perseguita finalità di ottimizzarela funzionalità del provveditorato della Campania-Moliseaddivenendo alla fusione dei due uffici competentirispettivamente per le province di Avellino e Caserta-Benevento.3.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello StatoNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026sull’assunto che la censura per violazione di legge sarebbe quimediata da una diversa valutazione delle circostanze di fatto,così impingendo nel merito.Ed invero il ricorrente si limita a contestare in iure che lecaratteristiche della reggenza così come accertate dalla Corte diAppello rientrassero nella categoria non dirigenziale diappartenenza e non integrassero adibizione a mansionesuperiore secondo l’art. 52 del d.lgs n.165/2001.4.

Nel merito, i motivi, suscettibili per connessione diconsiderazione unitaria, sono fondati.5.

Nel consolidato orientamento di questa Corte l'art. 20 deld.P.R. n. 266 del 1987 (contenente le norme risultanti dalladisciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernenteil comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve essereinterpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza edei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art.2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso chel'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compitidi sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnatadalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa delladestinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che atale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specificanorma regolamentare, senza che si producano gli effetticollegati allo svolgimento di mansioni superiori, soloallorquando sia stato aperto il procedimento di copertura delposto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti pertale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenzadell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (Cass.Numero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026SU n. 3814/2011, preceduta da Cass.

SU n. 4063/2010, eseguita da Cass.SU n. 4963/2011 e Cass. nn. 7823/2013,16889/2015, 18680/2015, 9878/2017, 16698/2018,10030/2021).6.

La sentenza impugnata non si conforma a tale principio,laddove nega l’integrazione della fattispecie per il mero fatto cheil posto di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta-Beneventofosse vacante, che lo sia rimasto per meno di un anno, e chenelle more si fosse chiesto l’accorpamento di detto Ufficio conquello di Avellino, senza aver accertato che nelle more fossestato aperto il procedimento per la copertura del posto vacante,dato che tale ultima circostanza consiste nella mera promozionedi un processo riorganizzativo a sua volta prodromico allacopertura del nuovo posto.7.

In sé decisiva è peraltro la considerazione che la sentenzaimpugnata è viziata in iure “a monte” per erronea assimilazionedei limiti delle mansioni richiedibili agli ex funzionari di9^categoria, a quelli compresi nella declaratoria delle mansionidella posizione C3 secondo il CCNL Ministeri 98/2001 del 16febbraio 1999, alla quale occorre rapportarsi nella specie,trattandosi di reggenza svoltasi nel 2002.

In questo caso trovaapplicazione il risalente principio di diritto enunciato dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nella vigenzadi detto CCNL le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale nonerano ricomprese tra le mansioni proprie del profilo relativo allaposizione economica C3, essendo considerata dalla relativadeclaratoria solo la sostituzione del dirigente titolare esistentema temporaneamente assente, ed atteso che - in base alNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026principio secondo il quale la volontà delle parti va ricostruita, inprimo luogo, attraverso il senso letterale delle parole utilizzate- deve ritenersi che i contraenti, omettendo l'indicazione dellareggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizioneeconomica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere talefigura dalla relativa declaratoria. (Cass. nn. 5892/2005,9130/2007, 2534/2009, 21243/2014, 18680/2015).8.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio allaCorte di Appello di Napoli in diversa composizione, cheprovvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi Appello di Napoli in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STRUTTURE E DELLA MOBILITA'SOSTENIBILI (già MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI2026 TRASPORTI), in persona del Ministro pro tempore,1147 rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4924/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 471/2015;Numero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diNapoli, accogliendo il gravame proposto dal Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti avverso sentenza del Tribunale diNapoli del 9/2/2014, che lo aveva condannato al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 18.367,51,oltre interessi, per l'incarico di reggenza svolto dal 06/02/2002al 31/12/2002, rigettava la domanda del lavoratore.2. A fondamento della decisione il Tribunale aveva assuntoche il raffronto tra la declaratoria delle mansioni dei lavoratoriinquadrati nella posizione economica C3 quale contenuta nelCCNL del comparto ministeri del 06/02/1999 e quella giàcontenuta nell'articolo 20 del DPR n. 266/1987 con riguardo alpersonale inquadrato nella ex nona qualifica funzionaleescludesse che la reggenza d'ufficio rientrasse tra le mansioniproprie della nuova declaratoria; posto che questa prevedevasolo il temporaneo svolgimento di funzioni dirigenziali nellaipotesi di assenza del titolare.3. Il Ministero aveva proposto appello assumendo, da unlato, che l'espletamento della reggenza non comportavariconoscimento di mansioni superiori ove, come nella specie,fosse stato aperto il procedimento di copertura del postovacante; dall'altro, che il temporaneo esercizio di funzionidirigenziali rientrasse comunque tra le mansioni del livello.4. La Corte di appello, premesso che il lavoratore, giàcoordinatore tecnico di 9° livello, poi reinquadrato nell'area CNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026posizione 3 Super, aveva ricoperto incarico di reggenzadell’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento e Caserta a partire dal6/2/2002, per sei mesi, poi prorogati per altri sei, ed infinerevocato; richiamati l’art. 52, comma 2 del d.lgs. n.165/2001;l’art. 20 del DPR n. 266/87 quale prevedente, tra le mansionidel personale della 9^ qualifica funzionale la «sostituzione deldirigente in caso di assenza o impedimento» e la «reggenzadell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare»; ela declaratoria del livello C3 secondo il CCNL 98/2001, qualeprevedente che i lavoratori ivi inquadrati «sostituiscono in casodi assenza il dirigente e collaborano direttamente all'attività didirezione espletata dal dirigente»; derivava da Cass. SSUU n.3814/2011 e Cass nn. 7823/2013, 9878/2017 e 16698/2018principio di diritto secondo il quale la reggenza dell'ufficiodirigenziale costituisce una specificazione della sostituzione didirigenti assenti o impediti temporaneamente, contraddistintadalla straordinarietà e temporaneità, nel senso che ad essa puòricorrersi, senza che si producano gli effetti collegati allosvolgimento di mansioni superiori, soltanto se sia stato apertonei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento dicopertura del posto vacante. Tali condizioni ricorrevano nellaspecie, risultando dal decreto di nomina del 21/02/2002 che lareggenza era stata conferita in seguito a vacanza prodotta dallanomina a direttore generale del dirigente titolare (Ing.Mautone); per essere poi revocata il 31/12/2002, entro iltermine previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a) del TUPI aseguito dell'attribuzione ad un terzo nelle funzioni di dirigenteNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026del nel frattempo costituito [OSCURATO:PERSONA] per leprovince di Avellino e [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico, la Corte di merito rilevava da decreto del 14marzo 2002 che con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato richiesto alMinistero «... Al fine di ottimizzare la funzionalità di questoprovveditorato, di procedere ad una diversa configurazione ditaluni uffici dirigenziali tecnici... accorpare in unico ufficio difunzione dirigenziale i due uffici tecnici attualmente competentirispettivamente per le province di Avellino e Caserta-Benevento»5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] atto affidato a due motivi.6. Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture edella [OSCURATO:PERSONA].7. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia». Si lamenta che la Corte di merito, dopo averaffermato che la reggenza si caratterizzava da una necessitàsostitutiva determinata da vacanza per la quale fosse stataindetta la procedura per il conferimento del posto, abbia ritenutointegrata la fattispecie in mancanza del riscontro dellacondizione, dando infatti atto del fatto che la reggenza era statarevocata a seguito di un evento diverso, quale il conferimentoad un terzo di un incarico di direzione di una nuova strutturaaccorpata; e senza nemmeno accertare che la procedura per lacopertura del posto fosse mai stata indetta.Numero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026Si lamenta inoltre la mancata applicazione del quarto commadell'articolo 52 del d.lgs. n.165/2001, prevedente che «Nei casidi cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, illavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualificasuperiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta persopperire a vacanze dei posti di organico, immediatamente ecomunque nel termine massimo di 90 giorni dalla data in cui ildipendente è assegnato alle predette mansioni devono essereavviate le procedure per la copertura dei posti vacanti».2. Il secondo motivo denuncia «Violazione ed errataapplicazione dell'art. 69 comma 3, del d.lgs. n.165/2001 edell’art. 52 del d.lgs. n.165/2001».Si assume che il Colangelo, per il proprio inquadramento, benpoteva svolgere funzioni vicarie anche ricomprendenti lareggenza di un ufficio non dirigenziale, ma tale fattispecie eradistinta da quella regolata dall’art. 52 di assegnazione amansioni superiori in quanto dirigenziali, caso nel quale ladisposizione predetta, in attuazione di Cost.36, esigeva, indifetto dell’apertura del procedimento per la copertura del postovacante, il riconoscimento del diritto al relativo trattamentoeconomico; non essendo idoneo a produrre un impedimentoequivalente la dichiaratamente perseguita finalità di ottimizzarela funzionalità del provveditorato della Campania-Moliseaddivenendo alla fusione dei due uffici competentirispettivamente per le province di Avellino e Caserta-Benevento.3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello StatoNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026sull’assunto che la censura per violazione di legge sarebbe quimediata da una diversa valutazione delle circostanze di fatto,così impingendo nel merito.Ed invero il ricorrente si limita a contestare in iure che lecaratteristiche della reggenza così come accertate dalla Corte diAppello rientrassero nella categoria non dirigenziale diappartenenza e non integrassero adibizione a mansionesuperiore secondo l’art. 52 del d.lgs n.165/2001.4. Nel merito, i motivi, suscettibili per connessione diconsiderazione unitaria, sono fondati.5. Nel consolidato orientamento di questa Corte l'art. 20 deld.P.R. n. 266 del 1987 (contenente le norme risultanti dalladisciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernenteil comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve essereinterpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza edei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art.2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso chel'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compitidi sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnatadalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa delladestinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che atale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specificanorma regolamentare, senza che si producano gli effetticollegati allo svolgimento di mansioni superiori, soloallorquando sia stato aperto il procedimento di copertura delposto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti pertale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenzadell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (Cass.Numero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026SU n. 3814/2011, preceduta da Cass. SU n. 4063/2010, eseguita da Cass.SU n. 4963/2011 e Cass. nn. 7823/2013,16889/2015, 18680/2015, 9878/2017, 16698/2018,10030/2021).6. La sentenza impugnata non si conforma a tale principio,laddove nega l’integrazione della fattispecie per il mero fatto cheil posto di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta-Beneventofosse vacante, che lo sia rimasto per meno di un anno, e chenelle more si fosse chiesto l’accorpamento di detto Ufficio conquello di Avellino, senza aver accertato che nelle more fossestato aperto il procedimento per la copertura del posto vacante,dato che tale ultima circostanza consiste nella mera promozionedi un processo riorganizzativo a sua volta prodromico allacopertura del nuovo posto.7. In sé decisiva è peraltro la considerazione che la sentenzaimpugnata è viziata in iure “a monte” per erronea assimilazionedei limiti delle mansioni richiedibili agli ex funzionari di9^categoria, a quelli compresi nella declaratoria delle mansionidella posizione C3 secondo il CCNL Ministeri 98/2001 del 16febbraio 1999, alla quale occorre rapportarsi nella specie,trattandosi di reggenza svoltasi nel 2002. In questo caso trovaapplicazione il risalente principio di diritto enunciato dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nella vigenzadi detto CCNL le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale nonerano ricomprese tra le mansioni proprie del profilo relativo allaposizione economica C3, essendo considerata dalla relativadeclaratoria solo la sostituzione del dirigente titolare esistentema temporaneamente assente, ed atteso che - in base alNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026principio secondo il quale la volontà delle parti va ricostruita, inprimo luogo, attraverso il senso letterale delle parole utilizzate- deve ritenersi che i contraenti, omettendo l'indicazione dellareggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizioneeconomica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere talefigura dalla relativa declaratoria. (Cass. nn. 5892/2005,9130/2007, 2534/2009, 21243/2014, 18680/2015).8. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio allaCorte di Appello di Napoli in diversa composizione, cheprovvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi Appello di Napoli in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 3934/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 11161/2026Data pubblicazione 25/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11161/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris