CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 18512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati del tutto errato, siccome basato sulla vicinanza temporale dei fatti oggetto di un procedimento penale pendente; ciò che sarebbe viepiù provato dall'errore contenuto nelle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare, laddove si autorizza il condannato a svolgere una attività (di giardiniere) mai richiesta; ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite ini'ormazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato le condanne e la pendenza a carico del condannato di un procedimento, tutti riguardanti reati commessi in epoca recentissima; rilevato altresì che il Tribunale ha considerato, in relazione all'attuale stadio dell'íter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce degli elementi di cui si è detto), nell'ottica della necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato; ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso dei trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); Rilevato che nessuna incidenza può essere attribuita all'erronea indicazione dell'attività oggetto di autorizzazione nelle prescrizioni della detenzione domiciliare, trattandosi - con ogni evidenza - di un refuso ininfluente sul percorso motivazionale on punto di rigetto della misura alternativa più ampia; Ritenuto, invece, che alla sunteggiata motivazione del Giudice specializzato il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024