CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 29998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 8 febbraio 2021, 7 ottobre 2020, 2 novembre 2020, 27 gennaio 2021, dalla Corte di appello di L'Aquila e i reati già uniti nel vincolo della continuazione con ordinanza 13 dicembre 2021 del Tribunale di Pescara, e determinato la pena complessiva in anni dodici di reclusione ed C 3.384 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto nella determinazione della pena complessiva aveva violato il limite del "triplo della pena inflitta per il reato più grave", per il quale era stata inflitta la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 1000 di multa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati da quattro distinte sentenze della Corte di appello di L'Aquila e i reati già uniti nel vincolo della continuazione con ordinanza in data 13 dicembre 2021 del Tribunale di Pescara, che aveva determinato la pena del reato continuato in anni dieci di reclusione ed C 2584 di multa, ha determinato un aumento di pena di anni due di reclusione ed C 800 di multa e quindi la pena del reato continuato, riconosciuto dall'ordinanza impugnata, in anni dodici di reclusione ed C 3384 di multa. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen., nella parte in cui stabilisce che la pena del reato continuato non può essere superiore al triplo della pena inflitta per il reato più grave. 2. Il motivo è fondato. Nella individuazione del reato più grave, e della relativa pena che è costituisce la così detta pena base del reato continuato, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento a quello già individuato dalla precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, e dunque alla pena inflitta dalla sentenza in data 20 marzo 2017 della Corte di appello di L'Aquila, indicata dal ricorrente in tre anni e sei mesi di reclusione ed C 1000 di multa. Ora, posto che il limite legale in parola riguarda la pena complessiva del reato continuato, e non il quantum dell'aumento per i reati così detti satellite, e si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), non v'è dubbio che nel caso in esame è stato superato l'anzidetto limite legale. 3. Va, quindi, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione. Il giudice del rinvio deve procedere alla determinazione della pena del reato continuato, dando applicazione al principio di diritto esposto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di