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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 35124/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, per aver detenuto, a fini di cessione, gr. 3,8 di cocaina, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce la violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'esimente dell'uso personale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

Ed invero, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991).

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se 'de solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, Rv. 255726).

Nella specie la Corte di merito ha specificamente valutato il luogo in cui la 2cocaina veniva rinvenuta, ovvero occultata sulla persona dell'imputato mentre si trovava all'interno di un locale ove si era registrato continuo andirivieni di soggetti terzi, nonché la circostanza che la sostanza era suddivisa in quattro distinti cipollotti sigillati e pronti per essere ceduti.

A corroborare il quadro la sentenza impugnata pone in rilievo il rinvenimento di un bilancino di precisione funzionante e la presenza di tracce di droga sul bancone del locale.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2026 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, per aver detenuto, a fini di cessione, gr. 3,8 di cocaina, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce la violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'esimente dell'uso personale. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Ed invero, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se 'de solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, Rv. 255726). Nella specie la Corte di merito ha specificamente valutato il luogo in cui la 2cocaina veniva rinvenuta, ovvero occultata sulla persona dell'imputato mentre si trovava all'interno di un locale ove si era registrato continuo andirivieni di soggetti terzi, nonché la circostanza che la sostanza era suddivisa in quattro distinti cipollotti sigillati e pronti per essere ceduti. A corroborare il quadro la sentenza impugnata pone in rilievo il rinvenimento di un bilancino di precisione funzionante e la presenza di tracce di droga sul bancone del locale. 4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M
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