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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01696/2025

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seguente ORDINANZA sulla istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di di appello di Milano del 09/10/2023; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento della istanza; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, munito di procura speciale, ha rinunciato all'istanza; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2022 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 221 e 294 T.U.L.P.S. e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Con istanza del 28 giugno 2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciatagli dal condannato, ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza, assumendo che lo Zidane ne fosse venuto a conoscenza solo in data 20 giugno 2024, non essendo l'imputato mai comparso in alcuna udienza ed essendo stato difeso da un difensore di ufficio con il quale non aveva instaurato alcun rapporto e che medio tempore era stato cancellato dall'Albo degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con atto datato 3 ottobre 2024, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'istanza di restituzione nel termine per impugnare, cosicché l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

4. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta».

Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di di appello di Milano del 09/10/2023; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento della istanza; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, munito di procura speciale, ha rinunciato all'istanza; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2022 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 221 e 294 T.U.L.P.S. e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Con istanza del 28 giugno 2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciatagli dal condannato, ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza, assumendo che lo Zidane ne fosse venuto a conoscenza solo in data 20 giugno 2024, non essendo l'imputato mai comparso in alcuna udienza ed essendo stato difeso da un difensore di ufficio con il quale non aveva instaurato alcun rapporto e che medio tempore era stato cancellato dall'Albo degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto datato 3 ottobre 2024, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'istanza di restituzione nel termine per impugnare, cosicché l'istanza deve essere dichiarata inammissibile. 4. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta». Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza
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