CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato come perlegge– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia n. 6128/04/2023 depositata in data 17/07/2023, non notificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3346/2024Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 11021/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Boscarino [OSCURATO:PERSONA] riceveva l’avviso di accertamento oggetto delgiudizio nel quale l’Ufficio – a fronte della antieconomicità della gestionedell’impresa (attività di rosticcerie-pizzerie) - evidenziava una situazioneritenuta irragionevole perché, a fronte di costi per materie prime pari aeuro 38.347,00 e di altri costi complessivi pari a euro 52.199,00,sarebbero stati conseguiti ricavi per euro 55.612,00 con un reddito dieuro 5.913,00; ciò sarebbe sintomatico di una gestione antieconomicae, anche in considerazione dell’andamento degli anni precedenti esuccessivi, indurrebbe a ritenere l’esistenza di risorse non dichiarate.L’Ufficio rideterminava quindi i ricavi applicando un ricarico medio del200% sul costo del venduto pari a euro 35.847,00, quantificando ricavicomplessivi in euro 107.541,00 e maggiori ricavi in euro 51.929,00.La CTP accoglieva il ricorso ritenendo sussistente un deficitmotivazionale dell’avviso, in particolare per la mancata specificaargomentazione sulle ragioni di disattesa delle deduzioni formulate dalcontribuente nel contraddittorio.Appellava l’Ufficio. Il contribuente non si costituiva in giudizio.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nella sentenzaqui gravata, richiamava la giurisprudenza di Legittimità in tema diaccertamenti fondati su studi di settore, ribadendo che l’Ufficio, ove ilcontribuente contesti in contraddittorio lo scostamento el’Amministrazione non ritenga attendibili le giustificazioni addotte, devemotivare adeguatamente l’atto anche con riguardo alle ragioni didisattesa delle contestazioni. Richiamava altresì il principio secondo cuiil contraddittorio preventivo deve essere attivato obbligatoriamente,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3346/2024Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 11021/2026Data pubblicazione 24/04/2026pena la nullità dell’accertamento, e che la motivazione non può esaurirsinel mero rilievo dello scostamento ma deve essere integrata(applicabilità dello standard e ragioni di disattesa delle deduzioni).Ritenuto pacifico che, nel caso concreto, tale onere motivazionale nonfosse stato assolto, l’appello dell’Ufficio era rigettato.Ricorre ora a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a due motivi di doglianza.Il contribuente è rimasto intimato anche in questa sede diLegittimità (la ricorrente ha depositato in via telematica nel maggio2024 prova del ricorso notificato il 30/1/2024 all’intimato).RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 62-sexies del d.L. n. 331/1993 (conv. in L. n. 427/1993) edell’art. 5-ter del d. Lgs. n. 218/1997. Deduce che il giudice di appelloavrebbe erroneamente qualificato l’avviso come accertamento da studidi settore e, conseguentemente, avrebbe ritenuto applicabili regole(anche in tema di contraddittorio preventivo) non pertinenti rationetemporis, posto che l’atto sarebbe stato fondato su graviincongruenze/antieconomicità della gestione e notificato nel 2010, inepoca anteriore all’introduzione dell’art. 5-ter cit.Il motivo è fondato.Invero, come si evince dalla lettura dell’atto impugnato riprodottoa questa Corte, l’Ufficio aveva fondato le ragioni della pretesa azionatacon l’avviso di accertamento sulla antieconomicità della gestionedell’impresa sottoposta a controllo e non sulle risultanze degli studi disettore.Si legge infatti nel ridetto atto che “la S.V., che svolge l'attività diROSTICCERIE-PIZZERIE ha evidenziato, nella dichiarazione dei redditiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3346/2024Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 11021/2026Data pubblicazione 24/04/2026prodotta, una situazione irragionevole; infatti, a fronte di costi di direttaimputazione, quali le materie prime (€ 38.347,00) e altri costiammontanti complessivamente a € 52.199,00 sono stati conseguitiricavi di € 55.612,00 e si evidenzia un reddito di € 5.913,00. Da questidati emerge chiaramente una gestione antieconomica difficilmentegiustificabile nel settore in cui opera l'impresa. Gli importi dichiaratidenotano, altresì, una palese e illogica gestione aziendale; il fatto poiche tale condizione di antieconomicità si sia cristallizzata nel corso deglianni precedenti e successivi a quello in esame, così come risulta calledichiarazioni presentate, induce legittimamente a ritenere che la stessanon avrebbe potuto protrarsi a lungo senza attingere a risorse dicarattere economico non dichiarate”; e ancora: “A seguito di tuttoquanto esposto, tenuto conto del ricarico mediamente praticato del200% sul costo del venduto, ammontante a € 35.847,00 , percentualerilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di una normalegestione economica, nonché da dati, notizie ed informazioni presentipresso l'A.T. o comunque in possesso dell'Ufficio, i ricavi complessivivengono determinati in € 107.541,00 (€ 35.847,00 x 200%) e i maggioriricavi in € 51.929,00”.Pertanto, nell’applicare alla fattispecie concreta la disciplinariguardante altre situazioni (quelle in cui l’accertamento si fonda suglistudi di settore), il giudice di merito ha commesso errore di sussunzione,il quale ricorre quando, in relazione al fatto accertato, la norma non siastata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quandonon si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (Cass. n.1537/2022; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007). È noto, delresto, che il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica dicorrettezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portataprecettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertatoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3346/2024Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 11021/2026Data pubblicazione 24/04/2026dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa (Cass. n. 21772/2019; Cass.n. 24756/2007).In accoglimento del motivo in argomento, la sentenza va quindicassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta, sempre aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. Sostiene che lasentenza impugnata non avrebbe correttamente apprezzato lalegittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzionisemplici gravi, precise e concordanti (antieconomicità e incongruenzedei dati contabili), con conseguente errata esclusione della fondatezzadella pretesa erariale.All’esito della decisione in ordine al primo motivo, la censura inesame risulta assorbita in quanto divenuta priva di rilevanza ai fini delladecisione. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia in diversa composizione alla quale demandadi provvedere anche in riguardo alle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.La PresidenteGiulia IofridaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5