CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art 495 c.p.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del- la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamen- te infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel mo- tivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avve- nuto nella specie (pag. 1 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il ai nsigliere estensore Il Presidente