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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1982

ECLI:EU:C:1982:396
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61982C0041

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 17 NOVEMBRE 1982 (

1 )

[OSCURATO:PERSONA],

signori Giudici, Il ricorso in esame, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, è inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato in quanto non ha adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 72/464 (GU 31 dicembre 1972, L 303, pag. 1) modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 77/805 (GU 28 dicembre 1977, L 338, pag. 22).

Tali direttive contemplano l'armonizzazione, in varie fasi, della struttura dell'imposta di consumo sul tabacco manufatturato. [OSCURATO:PERSONA] membri, esclusi il [OSCURATO:PERSONA] e l'Irlanda, dovevano dare attuazione alla prima entro il 1° luglio 1973, ma nel 1977 la [OSCURATO:PERSONA] osservava, in una lettera inviata al Governo italiano, che questo non si era ancora conformato all'art. 8 della direttiva.

Detto articolo faceva obbligo di stabilire l'importo dell'imposta di consumo specifica riscossa sulle sigarette, per la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati conosciuti al 1° gennaio 1973, e disponeva che detto importo non doveva essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica riscosse su dette sigarette. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che l'imposta di consumo applicata alle sigarette in Italia non rientrava nella forcella stabilita dal suddetto articolo.

La direttiva n. 77/805 conteneva disposizioni specifiche da applicare nella seconda fase d'armonizzazione compresa fra il 1° luglio 1978 ed il 31 dicembre 1980.

Essa disponeva che l'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette andava fissato annualmente, a partire dal 1 o gennaio 1978.

La forcella entro la quale doveva essere compreso l'elemento specifico dell'imposta di consumo era modificata nel senso che tale elemento non doveva essere inferiore al 5 % superiore al 55 % dell'onere fiscale complessivo composto dall'imposta di consumo proporzionale, dall'imposta di consumo specifica ed inoltre, per la prima volta, dall'imposta sulla cifra d'affari applicate alle sigarette di cui trattasi.

Sebbene si sia alquanto discusso sull'esatta interpretazione di queste disposizioni, è ora pacifico che il Governo italiano ha omesso di adottare i provvedimenti necessari per la loro attuazione.

In corso di causa è stato asserito che il 16 maggio 1980 è stato presentato al Parlamento italiano un disegno di legge ad hoc, ma che l'iter legislativo non si è ancora concluso e che il disegno non è stato ancora approvato.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a circostanze o prassi del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi impostigli da una direttiva.

Di conseguenza la declaratoria chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] deve, a mio parere, essere emessa e le spese di causa devono essere poste a carico della Repubblica italiana. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61982C0041 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 17 NOVEMBRE 1982 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA], signori Giudici, Il ricorso in esame, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, è inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato in quanto non ha adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 72/464 (GU 31 dicembre 1972, L 303, pag. 1) modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 77/805 (GU 28 dicembre 1977, L 338, pag. 22). Tali direttive contemplano l'armonizzazione, in varie fasi, della struttura dell'imposta di consumo sul tabacco manufatturato. [OSCURATO:PERSONA] membri, esclusi il [OSCURATO:PERSONA] e l'Irlanda, dovevano dare attuazione alla prima entro il 1° luglio 1973, ma nel 1977 la [OSCURATO:PERSONA] osservava, in una lettera inviata al Governo italiano, che questo non si era ancora conformato all'art. 8 della direttiva. Detto articolo faceva obbligo di stabilire l'importo dell'imposta di consumo specifica riscossa sulle sigarette, per la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati conosciuti al 1° gennaio 1973, e disponeva che detto importo non doveva essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica riscosse su dette sigarette. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che l'imposta di consumo applicata alle sigarette in Italia non rientrava nella forcella stabilita dal suddetto articolo. La direttiva n. 77/805 conteneva disposizioni specifiche da applicare nella seconda fase d'armonizzazione compresa fra il 1° luglio 1978 ed il 31 dicembre 1980. Essa disponeva che l'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette andava fissato annualmente, a partire dal 1 o gennaio 1978. La forcella entro la quale doveva essere compreso l'elemento specifico dell'imposta di consumo era modificata nel senso che tale elemento non doveva essere inferiore al 5 % superiore al 55 % dell'onere fiscale complessivo composto dall'imposta di consumo proporzionale, dall'imposta di consumo specifica ed inoltre, per la prima volta, dall'imposta sulla cifra d'affari applicate alle sigarette di cui trattasi. Sebbene si sia alquanto discusso sull'esatta interpretazione di queste disposizioni, è ora pacifico che il Governo italiano ha omesso di adottare i provvedimenti necessari per la loro attuazione. In corso di causa è stato asserito che il 16 maggio 1980 è stato presentato al Parlamento italiano un disegno di legge ad hoc, ma che l'iter legislativo non si è ancora concluso e che il disegno non è stato ancora approvato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a circostanze o prassi del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi impostigli da una direttiva. Di conseguenza la declaratoria chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] deve, a mio parere, essere emessa e le spese di causa devono essere poste a carico della Repubblica italiana. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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