CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41615/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Agostino colpevole del delitto di cui all'art. 217 I. fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto nonostante egli fosse rimasto detenuto per un anno e sei mesi nel periodo di tempo indicato; - al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo non era stato oggetto di specifica censura nell'atto di appello - seconda l'incontestata sintesi dei motivi rinvenibile nella sentenza della Corte - in cui si era solo lamentato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art.131 bis cod. pen.. 2 - Il secondo motivo difetta di specificità avendo la Corte considerato che la non particolare tenuità del fatto si riverberava anche sul giudizio prognostico, dovendosi altresì tenere conto proprio della patita detenzione del prevenuto. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]