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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23728/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Assunta COCOMELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe CIOTOLA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il periodo dal 18 febbraio 2012 al 18 febbraio 2015 e per il periodo dal 18 febbraio 2016 al 18 agosto 2016, sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento (sanzioni disciplinari; percezione della "mesata" dal clan di appartenenza).

2. [OSCURATO:PERSONA] CIOTOLA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché: - quanto al periodo dal 18 febbraio 2016 al 18 agosto 2016, la sanzione disciplinare deve considerarsi superata e, comunque, recessiva, rispetto all'attività di reinserimento che ha portato anche alla pubblicazione di un libro nell'ambito del quale il detenuto ha scritto un capitolo; - quanto al periodo dal 18 febbraio 2012 al 18 febbraio 2015, il Tribunale ha immotivatamente e ingiustamente valorizzato la circostanza che il condannato percepiva la "mesata", pur mancando, dopo il 2010, la prova che egli abbia apportato un qualunque contributo all'associazione camorristica della quale in precedenza faceva parte.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che le numerose e reiterate violazioni disciplinari (5 marzo 2014; 12 agosto 2014; 30 marzo 2016), che il ricorso non contesta, costituiscono indice di mancata adesione al trattamento per tutti i periodi in contestazione.

3.2. Il ricorso neppure contesta che il condannato, almeno fino a tutto l'anno 2014, ha continuato a percepire la "mesata" (una sorta di "stipendio") dal clan di appartenenza, segno di mancata rescissione dei legami e, comunque, di condotta illecita alla luce della provenienza delle somme che, come notorio, sono il provento dei delitti commessi dall'organizzazione criminale.

La circostanza che, secondo la deduzione difensiva, non risulti accertata, dopo il 2010, la perdurante partecipazione associativa del condannato è priva di rilievo poiché non costituisce una critica specifica alla logica conclusione della persistenza, durante tutto il periodo di detenzione e comunque fino a tutto il 2014, di un legame illecito e di una condotta riprovevole, cioè indicativa di mancata adesione al trattamento.

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Assunta COCOMELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe CIOTOLA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il periodo dal 18 febbraio 2012 al 18 febbraio 2015 e per il periodo dal 18 febbraio 2016 al 18 agosto 2016, sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento (sanzioni disciplinari; percezione della "mesata" dal clan di appartenenza). 2. [OSCURATO:PERSONA] CIOTOLA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché: - quanto al periodo dal 18 febbraio 2016 al 18 agosto 2016, la sanzione disciplinare deve considerarsi superata e, comunque, recessiva, rispetto all'attività di reinserimento che ha portato anche alla pubblicazione di un libro nell'ambito del quale il detenuto ha scritto un capitolo; - quanto al periodo dal 18 febbraio 2012 al 18 febbraio 2015, il Tribunale ha immotivatamente e ingiustamente valorizzato la circostanza che il condannato percepiva la "mesata", pur mancando, dopo il 2010, la prova che egli abbia apportato un qualunque contributo all'associazione camorristica della quale in precedenza faceva parte. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che le numerose e reiterate violazioni disciplinari (5 marzo 2014; 12 agosto 2014; 30 marzo 2016), che il ricorso non contesta, costituiscono indice di mancata adesione al trattamento per tutti i periodi in contestazione. 3.2. Il ricorso neppure contesta che il condannato, almeno fino a tutto l'anno 2014, ha continuato a percepire la "mesata" (una sorta di "stipendio") dal clan di appartenenza, segno di mancata rescissione dei legami e, comunque, di condotta illecita alla luce della provenienza delle somme che, come notorio, sono il provento dei delitti commessi dall'organizzazione criminale. La circostanza che, secondo la deduzione difensiva, non risulti accertata, dopo il 2010, la perdurante partecipazione associativa del condannato è priva di rilievo poiché non costituisce una critica specifica alla logica conclusione della persistenza, durante tutto il periodo di detenzione e comunque fino a tutto il 2014, di un legame illecito e di una condotta riprovevole, cioè indicativa di mancata adesione al trattamento. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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