Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 23285/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A sul ricorso 36412/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona di [OSCURATO:PERSONA], Direttore di [OSCURATO:PERSONA] della Banca, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 4 (St.

Scafarelli) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 45° [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2019 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], s.p.a., ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1933 del 2019 del Tribunale di Treviso, esponendo che: - in forza di due ipoteche iscritte nel 2001 e nel 2004, aveva proceduto a un pignorarnento immobiliare con trascrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2011; - vi erano stati alcuni interventi tra cui quello della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] che allegava di aver ottenuto l'accoglimento della domanda giudiziale proposta "ex" art. 2932, cod. civ., relativamente al cespite, trascritta 1'8 luglio 2009 con successiva sentenza a sua volta trascritta il 13 luglio 2015; - il giudice dell'esecuzione, su sollecitazione del professionista delegato e all'esito di contraddittorio, aveva revocato l'ordinanza di vendita in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, antecedente a quella del pignoramento; - l'ordinanza era stata opposta "ex" art. 617, cod. proc. civ., dalla deducente, facendo valere la previa iscrizione ipotecaria; - il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva rigettato l'opposizione, osservando che la trascrizione del pignoramento, in quanto successiva a quella della domanda, era subvalente a mente del disposto contenuto nell'art. 2915, secondo comrna, cod. civ.; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], mentre sono rimasti intimati l'esecutato [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA], 45° [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] &c. s.a.s., e [OSCURATO:PERSONA]; RG n 36412 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2652, 2644, 2808, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'art. 2915, secondo comma, cod. civ., non era la norma dirimente nel caso d'iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale in parola, dovendosi fare applicazione dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., altrimenti svuotando di contenuto l'opponibilità della garanzia reale e, al contempo, rendendo incerta la stessa valutazione del valore di realizzo al momento della concessione del collaterale, in quanto esposto alla sopravvenuta insorgenza di controversie giudiziarie; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 602, cod. proc. civ., dell'art. 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la trascrizione della sentenza "ex" art. 2932, cod. civ., aveva la funzione di regolare il conflitto tra l'attore e gli aventi causa dal convenuto che avessero effettuato trascrizioni o iscrizioni successive alla trascrizione della domanda, ma non quella di anticipare gli effetti della sentenza costitutiva al momento della introduzione del giudizio, sicché l'esecuzione sul bene era correttamente avvenuta nei confronti del previo proprietario, con conseguente avviso "ex" art. 498, cod. proc. civ., al fine del possibile un intervento anche distributivo, così com'era stato fatto esplicitamente nella fattispecie, altrimenti risultando irrazionale e contrastante con il principio di ragionevole durata dei processi costringere all'estinzione della procedura solo per imporne un nuovo inizio nei confronti dell'acquirente "ex" art. 2932, cod. civ., permettendo, in tal modo, solo una dilazione nel tempo dei medesimi esiti; Rilevato che preliminarmente, deve constatarsi l'esito negativo della notificazione del ricorso - peraltro effettuata in forma cartacea sebbene risultante dalla corrispondente documentazione inserita in via telematica - in favore del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA]; RG n 36412 del 2019 Cons. re!. [OSCURATO:PERSONA] come anche sollecitato dalla difesa ricorrente, deve disporsi il conseguente rinnovo; P.Q.M.

La Corte ordina il rinnovo della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 36412/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona di [OSCURATO:PERSONA], Direttore di [OSCURATO:PERSONA] della Banca, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 4 (St. Scafarelli) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 45° [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2019 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], s.p.a., ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1933 del 2019 del Tribunale di Treviso, esponendo che: - in forza di due ipoteche iscritte nel 2001 e nel 2004, aveva proceduto a un pignorarnento immobiliare con trascrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2011; - vi erano stati alcuni interventi tra cui quello della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] che allegava di aver ottenuto l'accoglimento della domanda giudiziale proposta "ex" art. 2932, cod. civ., relativamente al cespite, trascritta 1'8 luglio 2009 con successiva sentenza a sua volta trascritta il 13 luglio 2015; - il giudice dell'esecuzione, su sollecitazione del professionista delegato e all'esito di contraddittorio, aveva revocato l'ordinanza di vendita in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, antecedente a quella del pignoramento; - l'ordinanza era stata opposta "ex" art. 617, cod. proc. civ., dalla deducente, facendo valere la previa iscrizione ipotecaria; - il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva rigettato l'opposizione, osservando che la trascrizione del pignoramento, in quanto successiva a quella della domanda, era subvalente a mente del disposto contenuto nell'art. 2915, secondo comrna, cod. civ.; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], mentre sono rimasti intimati l'esecutato [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA], 45° [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] &c. s.a.s., e [OSCURATO:PERSONA]; RG n 36412 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2652, 2644, 2808, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'art. 2915, secondo comma, cod. civ., non era la norma dirimente nel caso d'iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale in parola, dovendosi fare applicazione dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., altrimenti svuotando di contenuto l'opponibilità della garanzia reale e, al contempo, rendendo incerta la stessa valutazione del valore di realizzo al momento della concessione del collaterale, in quanto esposto alla sopravvenuta insorgenza di controversie giudiziarie; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 602, cod. proc. civ., dell'art. 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la trascrizione della sentenza "ex" art. 2932, cod. civ., aveva la funzione di regolare il conflitto tra l'attore e gli aventi causa dal convenuto che avessero effettuato trascrizioni o iscrizioni successive alla trascrizione della domanda, ma non quella di anticipare gli effetti della sentenza costitutiva al momento della introduzione del giudizio, sicché l'esecuzione sul bene era correttamente avvenuta nei confronti del previo proprietario, con conseguente avviso "ex" art. 498, cod. proc. civ., al fine del possibile un intervento anche distributivo, così com'era stato fatto esplicitamente nella fattispecie, altrimenti risultando irrazionale e contrastante con il principio di ragionevole durata dei processi costringere all'estinzione della procedura solo per imporne un nuovo inizio nei confronti dell'acquirente "ex" art. 2932, cod. civ., permettendo, in tal modo, solo una dilazione nel tempo dei medesimi esiti; Rilevato che preliminarmente, deve constatarsi l'esito negativo della notificazione del ricorso - peraltro effettuata in forma cartacea sebbene risultante dalla corrispondente documentazione inserita in via telematica - in favore del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA]; RG n 36412 del 2019 Cons. re!. [OSCURATO:PERSONA] come anche sollecitato dalla difesa ricorrente, deve disporsi il conseguente rinnovo; P.Q.M. La Corte ordina il rinnovo della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ri
Sentenza Cassazione n. 23285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris