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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17301/2026

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inanza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Modenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di duesentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del rilievo delladistanza cronologica tra i due reati, commessi a quasi due anni di distanza l’uno dall’altro, inpresenza della quale la ripetizione dei reati va fatta risalire ad una scelta di vita ispirata allacontingente consumazione degli illeciti;Rilevato che il ricorso avversa la decisione mediante il richiamo all’omogeneità dei reatie alla contiguità spaziale dei luoghi della loro commissione, a fronte, però, di unamotivazione con la quale l’ordinanza ha fatto buona applicazione del principio secondo cui,in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sullabase di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, diaver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalladifesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli,Rv. 288810 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Modenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di duesentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del rilievo delladistanza cronologica tra i due reati, commessi a quasi due anni di distanza l’uno dall’altro, inpresenza della quale la ripetizione dei reati va fatta risalire ad una scelta di vita ispirata allacontingente consumazione degli illeciti;Rilevato che il ricorso avversa la decisione mediante il richiamo all’omogeneità dei reatie alla contiguità spaziale dei luoghi della loro commissione, a fronte, però, di unamotivazione con la quale l’ordinanza ha fatto buona applicazione del principio secondo cui,in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sullabase di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, diaver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalladifesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli,Rv. 288810 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17301/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris