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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 23799/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 26/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 13/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. per supposta carenza dell'elemento soggettivo del reato ed il vizio della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le doglianze difensive non si confrontano con le argomentazioni dei giudici del gravame che, a pag. 3 della sentenza impugnata, hanno pertinentemente dato conto delle ragioni per cui la condotta del prevenuto è stata correttamente qualificata ai sensi dell'art. 629 cod. pen., quanto meno nella forma del tentativo, atteso che la condotta violenta attuata dal CAPUTO e le gravi minacce proferite hanno, di fatto, costretto (e non indotto) la p.o. a impegnarsi alla consegna di un ingiusto profitto (individuabile nella promessa di consegnare una somma, non lecitamente dovuta, pari ad euro 1.000,00); osservato, altresì, che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili in tal senso, tenuto conto altresì delle modalità violente della condotta e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 1 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 26/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 13/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. per supposta carenza dell'elemento soggettivo del reato ed il vizio della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le doglianze difensive non si confrontano con le argomentazioni dei giudici del gravame che, a pag. 3 della sentenza impugnata, hanno pertinentemente dato conto delle ragioni per cui la condotta del prevenuto è stata correttamente qualificata ai sensi dell'art. 629 cod. pen., quanto meno nella forma del tentativo, atteso che la condotta violenta attuata dal CAPUTO e le gravi minacce proferite hanno, di fatto, costretto (e non indotto) la p.o. a impegnarsi alla consegna di un ingiusto profitto (individuabile nella promessa di consegnare una somma, non lecitamente dovuta, pari ad euro 1.000,00); osservato, altresì, che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili in tal senso, tenuto conto altresì delle modalità violente della condotta e dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 1 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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