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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2023

Cassazione n. 35071/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21599/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], notaio in Borgomanero (NO); -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.721/31/16 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: §

1. L’ Agenzia delle Entrateha proposto un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al Polito in qualità di notaio rogante l'atto 6 dicembre 2011 n. 4621 di cessione di volumetria fondiaria tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria riprendeva ad imposizione proporzionale di registro la cessione in esame, mediante l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'8% - propria del trasferimento di diritti reali immobiliari - a fronte dell'aliquota proporzionale del 3% invece applicata in sede di autoliquidazione dal notaio.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il negozio di cessione di cubatura, integrativo di una fattispecie complessa necessitante dell'autorizzazione dell'amministrazione comunale in relazione al concreto esercizio di un maggiorato jus aedificandi, non comportasse il trasferimento di diritti di natura reale, quanto soltanto obbligatoria; da qui la corretta applicazione della minor aliquota proporzionale come già autoliquidata dal notaio Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Polito. §

2. Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate ha lamentato – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86, nonché dell'articolo 2643 n. 2 bis cod.civ..

Erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ravvisato, nel negozio di cessione di cubatura o volumetria, natura analoga a quella degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, sussistendone tutti i requisiti di efficacia e trascrivibilità. §

3. Con istanza depositata telematicamente il 29.5.2023, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che il processo venga dichiarato estinto, a spese compensate, per cessata materia del contendere.

Ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] di Novara ha comunicato (come da nota allegata) di avere annullato totalmente, in autotutela, l'avviso di liquidazione opposto, ciò a seguito del sopravvenire in corso di causa della sentenza Cass.

SSUU n. 16080/21 sulla natura giuridica non reale del negozio di cessione di cubatura.

A seguito di quanto così dichiarato, deve ritenersi che l'amministrazione finanziaria ricorrente abbia rinunciato al ricorso, riconoscendo l'infondatezza della propria tesi sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul problema specifico.

Il processo va quindi dichiarato estinto, nulla provvedendosi sulle spese di lite stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

P.Q.M. - dichiara estinto il processo.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21599/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], notaio in Borgomanero (NO); -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.721/31/16 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1. L’ Agenzia delle Entrateha proposto un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al Polito in qualità di notaio rogante l'atto 6 dicembre 2011 n. 4621 di cessione di volumetria fondiaria tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria riprendeva ad imposizione proporzionale di registro la cessione in esame, mediante l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'8% - propria del trasferimento di diritti reali immobiliari - a fronte dell'aliquota proporzionale del 3% invece applicata in sede di autoliquidazione dal notaio. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il negozio di cessione di cubatura, integrativo di una fattispecie complessa necessitante dell'autorizzazione dell'amministrazione comunale in relazione al concreto esercizio di un maggiorato jus aedificandi, non comportasse il trasferimento di diritti di natura reale, quanto soltanto obbligatoria; da qui la corretta applicazione della minor aliquota proporzionale come già autoliquidata dal notaio Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Polito. § 2. Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate ha lamentato – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86, nonché dell'articolo 2643 n. 2 bis cod.civ.. Erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ravvisato, nel negozio di cessione di cubatura o volumetria, natura analoga a quella degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, sussistendone tutti i requisiti di efficacia e trascrivibilità. § 3. Con istanza depositata telematicamente il 29.5.2023, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che il processo venga dichiarato estinto, a spese compensate, per cessata materia del contendere. Ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] di Novara ha comunicato (come da nota allegata) di avere annullato totalmente, in autotutela, l'avviso di liquidazione opposto, ciò a seguito del sopravvenire in corso di causa della sentenza Cass. SSUU n. 16080/21 sulla natura giuridica non reale del negozio di cessione di cubatura. A seguito di quanto così dichiarato, deve ritenersi che l'amministrazione finanziaria ricorrente abbia rinunciato al ricorso, riconoscendo l'infondatezza della propria tesi sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul problema specifico. Il processo va quindi dichiarato estinto, nulla provvedendosi sulle spese di lite stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata. P.Q.M. - dichiara estinto il processo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezion