CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 33416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16254/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il DECRETO della CORTE D' APPELLO di PERUGIA n. 42/2020 depositata il 14/01/2021. Oggetto: Equa riparazione R.G.N. 16254/2021 Ud. 06/10/2022CC R.G. 16254/2021 - Pagina nr. 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 6 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 25821/2019 del 14 ottobre 2019, la Corte d’appello di Perugia ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 800,00, a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata della procedura instaurata inizialmente innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo. La Corte, dopo aver rammentato che la domanda di equa riparazione era stata proposta con ricorso depositato nel settembre 2012, ha quantificato l’indennizzo nella misura di cui alla condanna, osservando che: - il giudizio presupposto si era articolato per due gradi, con una durata complessiva di sette anni; - il giudizio di primo grado, instaurato nell’aprile 2004, si era concluso con sentenza del 15 febbraio 2006; - il giudizio di gravame, instaurato in data 14 febbraio 2007, si era concluso con sentenza del 9 agosto 2011; - il giudizio si era quindi protratto per due anni oltre i cinque previsti dalla legge per i due gradi di giudizio, escludendo la frazione ulterioreinferiore ai sei mesi; - in relazione a tale periodo, era da riconoscersi un indennizzo di € 400,00 per ciascun anno di durata superiore a quella ragionevole. La Corte ha gravato il Ministero della Giustizia delle spese del primo giudizio di merito e del giudizio di legittimità, mentre ha compensato le spese del giudizio di rinvio. R.G. 16254/2021 - Pagina nr. 3 di 8 2. Per la cassazione della decisione della Corte perugina [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. 3. Si è costituito il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso articolato in un solo motivo. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. È stata depositata memoria da parte di ERVIDIOGIULIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis, comma 1, L. 89/2001 e 11 delle Preleggi. Il ricorrente deduce, in primo luogo, l’erronea applicazione retroattiva dell’art. 2- bis, L. 89/2001 ad una domanda di equa riparazione depositata in data 6 settembre 2012, nonostante la previsione appena citata -introdotta con il D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012)- sia applicab ile ai soli ricorsi depositati dopo il giorno 11 settembre 2012. Ulteriormente, il ricorso deduce la erronea applicazione dei criteri di determinazione dell’equo indennizzo successivamente introdotti con le modifiche apportate al medesimo art. 2-bis, comma 1, dalla L. 208/2015. Il ricorso, quindi, argomenta la necessità di applicare i criteri di liquidazione seguiti in epoca anteriore ai citati interventi normativi, da ciò desumendo la conseguente possibilità sia di determinare una somma più elevata per la liquidazione di ciascun anno di durata superiore a quella ragionevole sia di riconoscere l’equa riparazione anche per frazioni inferiori all’anno. R.G. 16254/2021 - Pagina nr. 4 di 8 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. 89/2001. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA critica la decisione della Corte territoriale per non aver la stessa tenuto conto -nel calcolare l’entità del superamento del termine di durata ragionevole- dell’ampio lasso temporale (quasi un anno) decorso tra il deposito della decisione di primo grado ed il deposito dell’atto di appello avverso detta decisione. Argomenta, ulteriormente, il ricorso incidentale, la parziale improcedibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al grado di appello del giudizio presupposto, non avendo il ricorrente indicato la data di notifica del ricorso in appello, il quale costituirebbe il dies a quo per il computo della durata del giudizio. Deduce, infine, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA l’assenza in concreto di un danno derivante dalla durata del giudizio, in quanto lo stesso era scaturito dall’emissione a favore di [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cui aveva fatto seguito lacelere definizione del giudizio di primo grado, laddove - per contro - l’odierno ricorrente aveva omesso di procedere alla notifica della medesima sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, ed aveva omesso l’adozione di qualsiasi iniziativa acceleratoria. 3. Va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di improcedibilità sollevata dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in relazione alla mancata indicazione della data della notifica del ricorso in appello nel giudizio presupposto. Questa Corte, infatti, nella già citata ordinanza n. 25821/2019 del 14 ottobre 2019, aveva rilevato che, nel testo anteriore alla novella del 2012, l’art. 3 L. 89/2001 non prevedeva oneri di produzione R.G. 16254/2021 - Pagina nr. 5 di 8 documentale a carico della parteistante, dando alle parti la facoltà di chiedere alla Corte d'appello di disporre «l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti» del giudizio presupposto, da ciò derivando che l'onere della parte istante era limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla suaposizione nel processo (data iniziale di questo, data della suadefinizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto. L’ordinanza poc’anzi citata aveva, quindi, concluso che, essendosi la parte avvalsa della menzionata facoltà di richiedere alla Corte d'appello didisporre l'acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudicenon le poteva addebitare la mancata produzione documentale degli atti, concludendo che l'onere di allegazione avente ad oggetto la data iniziale delprocesso presupposto, la data della relativa definizione e l'articolazione nel medesimo nei diversi gradi era stato soddisfatto dall'odiernoricorrente. 4. Il ricorso è fondato. Nella determinazione dell’equo indennizzo in favore dell’odierno ricorrente, infatti, il decreto impugnato ha dichiaratamente fatto applicazione dell’art. 2-bis L. 89/2001, per di più nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dalla L. 208/2015. Così facendo, tuttavia, la Corte perugina ha, in primo luogo,optato per un’applicazione retroattiva della citata previsione in contrasto con il dato normativo, in quanto il citato art. 2-bis è stato introdott o da l D.L. 22/06/2012, n. 83, il cui a rt. 55, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Poiché la legge di conversione (L. 07/08/2012, n. 134) prevede a R.G. 16254/2021 - Pagina nr. 6 di 8 propria volta l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA],discende che il citato art. 2 - bis trova applicazione ai soli ricorsi depositati dopo il giorno 11 settembre 2012, come peraltro questa Corte aveva osservato nella già richiamata ordinanza n. 25821/2019 che ha cassato il primo provvedimento perugino. La Corte perugina, in secondo luogo, ha determinato l’entità dell’equa riparazione applicando retroattivamente le modifiche apportate al medesimo art. 2-bis, comma 1, dalla L. 208/2015, discostandosi dall’orientamento espresso da questa Corte, a mente del quale in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., l'art. 2-bis, commi 1 e 1 ter, L. 89/2001 introdotti dalla L. 208/2015 costituiscono uno ius superveniens , che trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016 (cfr. Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 25837 del 14/10/2019 - Rv. 655465 – 01; cfr. altresì Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 14521 del 28/05/2019 - Rv. 654081 -01). 4. Fondato è, altresì, il ricorso incidentale, seppur nei limiti che ci si appresta ad illustrare. La decisione impugnata, infatti, nel determinare l’entità del superamento dei termini di durata ragionevole del processo non si è conformata al principio -già enunciato da questa Corte- a mente del quale in tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame - n on essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze- ma può scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto R.G. 16254/2021 - Pagina nr. 7 di 8 di difesa, con la conseguenza che ove la parte, per perseguire un propriointeresse, non si sia avvalsa di una facoltà - come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole-lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26468 del 26/11/2013 - Rv. 628949 – 01 , nonché, in precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 07/03/2007 -Rv. 599899 - 01) Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente incidentale, quindi, la Corte perugina non avrebbe dovuto scomputare l’intero lasso temporale tra il deposito della decisione di primo grado ed il deposito del ricorso in appello, ma avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione l’indubbia dilatazione dei tempi del giudizio derivante dalla mancata notificazione, da parte dell’odierno ricorrente, della decisione di primo grado a sé favorevole, in modo da determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono - ed assorbiti gli ulteriori profili dedotti dalle parti- il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, la quale -nel conformarsi ai principi poc’anzi richiamati- provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorsoprincipale; accoglie il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato e