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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 07304/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod, proc. pen. per"'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peno e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 16 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa il 23 marzo 2022 dal Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod, proc. pen. per"'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peno e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 16 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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