CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 luglio 2022
Cassazione n. 43087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto rigettarsi o in subordine dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese, nonchè la memoria integrativa a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana.. * [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita per un periodo complessivo di giorni 720, in quanto raggiunto in data 21/12/2011 da ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale presunto appartenente, accanto al fratello Domenico che in tale contesto rivestiva una po- sizione di primo piano, alla cosca di 'ndrangheta Caridi-Borghetto-Zindato ope- rante nel rione Modena di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] veniva scarcerato all'esito dell'interrogatorio di garanzia e poi, all'esito della condanna in primo grado alla pena di anni 10 di reclusione, nuova- mente sottoposto a custodia cautelare, dal 6/12/2014 fino al 22/11/2016. Il ricorrente veniva alla fine assolto per non aver commesso il fatto con sen- tenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudi- cato il 25/7/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge in rela- zione agli artt. 125 co. 3 e 314 cod. proc. pen. Ci si duole che la richiesta di riparazione sia stata rigettata, nonostante la mancata opposizione della parte pubblica, con motivazione meramente apparente e, pertanto, integrante violazione di legge. Riportando il testo del provvedimento impugnato si evidenzia che, con riferi- mento all'appoggio elettorale del Plutino, dalla sentenza di assoluzione emerge che "nel caso di [OSCURATO:PERSONA] considerati peraltro anche gli stretti legami fami- liari con il candidato e con il soggetto - il fratello appunto - principale promotore in seno alla cosca della campagna elettorale, il dato non sembra possa nemmeno fungere da elemento di riscontro estrinseco (proprio per difetto di univocità signi- ficativa rispetto al fatto da riscontrare, la intraneità alla cosca)" (il richiamo è alle pagg. 277/278 della sentenza di appello). Sicché, è il rapporto di parentela con il politico che assurge da elemento pre- ponderante nella ricostruzione dei fatti e non aspetti di natura mafiosa; tanto è vero che per stessa ammissione del giudice della cognizione, l'appoggio elettorale a favore del Plutino non ha costituito elemento di riscontro estrinseco, in punto di partecipazione alla cosca, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In relazione, poi, alla vicenda, valorizzata nell'impugnato provvedimento, del recupero per un amico di un rullino presso soggetti di etnia ROM, di cui il Condemi riferisce a tale Tatiana, non ne sarebbe comprensibile il rilievo ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare. Il ricorrente rileva, infine, l'errato richiamo operato dai giudici alla sentenza di questa Corte n. 49613/2018, relativa ad un caso completamente diverso per nulla attinente a quello che ci occupa. Si richiamano, quindi Sez. Un. n. 43/1996 e Sez. 4 n. 18711/2006, al fine di sottolineare i principi in tema di valutazione del comportamento doloso o grave- mente colposo tale da escludere il diritto alla riparazione. L'impugnato provvedimento non avrebbe applicato tali principi, mentre sa- rebbe evidente che la stessa sentenza assolutoria ha escluso la rilevanza penale dei comportamenti del Condemi e il nesso eziologico tra gli stessi e i reati conte- stati nonché con il provvedimento restrittivo Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 18/7/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del pro- posto ricorso. 4. Nei termini di legge sono state poi rassegnate le conclusioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed è stata presentata memoria integrativa a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto, per cui il provvedimento impugnato - ancorché sia viziato da un evidente errore materiale, frutto di un errato "copia-incolla" (tale ritenuto, eviden- temente, anche dal difensore ricorrente che non ne fa motivo di ricorso) laddove a pag. 3 la seconda frase si palesa eccentrica rispetto al tessuto motivazionale perché afferma l'inesistenza di profili di colpa grave ostativi al chiesto indennizzo che poi sono ampiamente affermati nel prosieguo della motivazione- appare im- mune dai denunciati vizi di legittimità. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ,, ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come ostativo al riconoscimento del chiesto indennizzo sia il dato og- gettivo, emerso nel giudizio di merito e non contestato, secondo cui l'odierno ri- corrente - indicato dai collaboratori di giustizia come un soggetto che, sia pure più defilato e dai modi cortesi, si muoveva nell'orbita del fratello- si spese attivamente nella campagna elettorale a favore del Plutino, la cui elezione era all'epoca tra i fondamentali obiettivi della cosca - circostanza peraltro qui non specificamente contestata dalla difesa - e la sua contiguità con il fratello, soggetto sicuramente intraneo alla cosa, e con le sue attività. Nell'ordinanza impugnata risulta valorizzata altresì, ai fini del diniego, la cir- costanza della restituzione ad un amico dell'istante di un oggetto rubato da alcune persone di etnia rom, "a dimostrazione dell'autorevolezza ambientale della fami- glia Condemi". Si tratta -secondo la logica valutazione del giudice della riparazione- di un fatto tutt'altro che irrilevante, in quanto emblematico della condivisione da parte dell'istante delle medesime logiche mafiose basate sul "prestigio" criminale e sul potere di persuasione che esso è in grado di esercitare in altri ambienti delinquen- ziali. Del resto- ricorda ancora la Corte reggina- la stessa sentenza di assoluzione parla, a proposito dell'odierno ricorrente, di "una relazione (...) più assimilabile all'appartenenza (senza dubbio, come detto, verificata per effetto di plurime emer- genze ed anche di elevata-quanto colpevole- intensità) chje non alla effettiva as- sociazione". Alla luce dei sopra evidenziati elementi, pertanto, pare logica la conclusione del giudice reggino di avere ritenuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] una condotta gravemente negligente che ha creato o contribuito a creare le premesse per l'ado- zione ed il mantenimento della misura cautelare. La decisione impugnata appare coerentemente adottata, in quanto gli ele- menti sopra evidenziati rivestono sicura rilevanza ai fini di escludere la riparazione, integrando comportamenti di indubbia pregnanza siccome idonei ad ingenerare l'apparenza di colpevolezza del Condemì. Il provvedimento impugnato opera un buon governo della richiamata giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'as- sociazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgi- mento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996; conf. Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomen- tazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Rigetta il ricorso