CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 15798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29840/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] CIRCUMETNEA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonino, ARCIDIACONO Gaetano, CALÌ Alfio, CALÌ Gaetano, VASTA [OSCURATO:PERSONA], CONSOLI Antonino, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], FABIANO Santo, FRISENNA Francesco, LEANZA Filippo, LONGO Aurelio, MOSCHETTO Antonino, MUSMARA Giuseppe, PAGLIARO Paolo, PAVONE Antonino, [OSCURATO:PERSONA] Francesco, TROPEA Giuseppe, VERRASI Salvatore, ALBERTI Nicolò, ZINGALI Salvatore, AMBROSIANO Carlo, CARUSO Giuseppe, ROMANO Giuseppe e CURIA Francesco, elettivamente domiciliat i in Roma, via Alessandro S erpieri n. 8, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeAmato -controricorrenti - avverso la sentenza n. 926 /201 7 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 14/9/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catania, accogliendo il gravame dei lavoratori indicati in epigrafe contro la sentenza di rigetto emessa in primo grado dal tribunale di quella città, condannò il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione governativa [OSCURATO:PERSONA] – al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario derivanti dal riconosciuto diritto degli appellanti di svolgere l e loro prestazionisecondo un orario lavorativo di 36 ore settimanali . Contro la sentenza d’appello i l Ministero ha presentato ricorso per cassazione a rticol ato in tre motiv i . I lavoratori si sono difes i con controricorso . La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia « violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.Omessa pronuncia». 1.1. Il Ministero evidenzia di avere sollevatoeccezione di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. , per carenza di specifiche censure nei confronti della sentenza di primo grado, e lamenta di non avere avuto alcuna pronuncia su tale eccezione daparte della corte territoriale. 1.2. Il motivo è infondato, in quanto l’accoglimento dell’appelloimplica necessariamente il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dello stesso , sicché nella sentenza impugnata non può ricorrere il vizio di omessa pronuncia. Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «non ricorre il vizio di omesso esame di un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell ’ attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l’esame» (Cass. n. 24953/2020, che richiama a sua volta il precedente conforme Ca ss. n. 14486/2004; conf., altresì, Cass. nn. 20718/2018; 29191/2017; 24155/2017). 1.3. Tale rilievo di infondatezza è assorbente anche rispetto alla ulteriore considerazione che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia con riferimento alle questioni processuali (Cass. nn. 10422/2019; 25154/2018; 1876/2018; 22083/2013; 1701/2009). 2. Il secondo motivo è appunto volto a ribadire l’eccezione di inammissibilità dell’appello implicitamente disattesa dal giudice a quo ed è così rubricato: « violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, [c.p.c.]».2.1. Il motivo è inammissibile, per mancanza di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), in quanto non viene riportato nel ricorso il contenuto dell’atto d’appello dal quale dovrebbe desumersi la prospettata asse nza di qualsiasi censura contro la motivazione della sentenza di primo grado. L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28 .10. 2021 (Cass. S.U. n. 8950/2022). 3.Il terzo motiv o di ricorso censura « violazione dell’art.2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, [c.p.c.]». 3.1. I l ricorrent e contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui «il diritto degli appellanti a un orario di lavoro di 36 ore settimanali» è stato «riconosciuto dalle pronunce dei giudici amministrativi passate in giudicato » . Secondo il Ministero tale affermazione sarebbe il frutto di una errata perce zione del reale contenuto della sentenza n. 148/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, la cui motivazione sarebbe stata, a sua volta, errata nel riferimento al contenuto della confermata sentenza di primo grado n. 2736/2004 del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Anche questo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Infatti, il ricorrente contesta l’interpretazione data dalla corte d’appello alla sentenza n. 148/2007 del C.G.A., ma lo fa senza riportare i passi essenziali di quella sentenza e, soprattutto, senza minimamente confrontarsi con l’affermazione della corte territoriale che la decisione emessa in quel processo era già stata interpretata dalla sentenza n . 3683/2010 pronunciata da l T.A.R. di Catania nel giudizio di ottemperanza avviato a fronte del per dura nte inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza qui impugnata è esplicita nel riferire anche alla sentenza n. 3683/2010 del T.A.R.la constatazione del diritto dei lavoratori al «pagamento a titolo di straordinario delle ore lavorate in più» rispetto all’orario settimanale di 36 ore. È compito del gi udice dell’ottemperanza interpretare e, ove occorre, c hiarire il significato della sentenza da ottemperare (Cass. nn. 14642/2019; 23487/2018; 19346/2018; S.U. n. 13699/2018); ne consegue che difetta del necessario requisito di specificità il motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare un’errata interpretazione del giudicato amministrativo che , in presenza di una sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza a quel giudicato,non si confronti con il contenuto di tale sentenza. 3.3. È appena il caso di aggiungere che il motivo di ricorso sarebbe ancor più evidentemente inammissibile se inteso come volto a rimettere in discussione la correttezza della decisione assunta nella sentenza del C.G.A. passata in giudicato. 4. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato , dato che questo non dovuto dall’amministrazione dello Stato. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore solidale dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre al le spese generali nella misura del 15%, agli e