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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08090/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., loro in concorso ascritto, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.

Osservava il Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen., commesso il 20 aprile 2022.

Con pec del 20 aprile 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] inoltrava a [OSCURATO:SOCIETA]. una richiesta di risarcimento danni nell'interesse del Vescovo, passeggero del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] (assicurato [OSCURATO:SOCIETA], contraente [OSCURATO:PERSONA]) a seguito di sinistro stradale asseritamente avvenuto 1'11 novembre 2021 in Benevento. [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato querela il 7 novembre 2022.

Essendo il momento consumativo del reato decorrente dalla denuncia del falso sinistro, la querela risultava presentata tardivamente.

2. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione della legge penale e della legge processuale.

Assumeva, in particolare, che il termine per proporre querela decorreva dal momento in cui la persona offesa aveva avuto piena consapevolezza del fatto di reato, così che nel caso di specie tale momento non poteva essere individuato nel momento della denuncia del falso sinistro stradale alla compagnia di assicurazione responsabile civile, bensì nel momento in cui la medesima compagnia, all'esito di opportuni accertamenti, si era resa conto della natura fraudolenta della pretesa risarcitoria.

3. In data 23 novembre 2024 il difensore degli imputati depositava memoria con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ed invero, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa viene a conoscenza del fatto di reato, termine che nella specie non può essere fatto decorrere dal momento della denuncia del falso incidente, considerato che la compagnia di assicurazione è stata in grado di rendersi conto del carattere fraudolento della denuncia non nell'immediatezza della stessa, bensì all'esito dei necessari accertamenti.

A fronte di ciò, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio quello secondo il quale è a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (cfr. Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01, che così ha statuito: nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa).

Il Tribunale ha erroneamente fatto decorrere il termine per sporgere querela dalla data in cui si era perfezionato il contestato reato di truffa di cui all'art. 642 cod. pen. attraverso la presentazione della denuncia di falso sinistro, anziché da quella in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza del fatto illecito perpetrato ai suoi danni, verosimilmente successivo allo svolgimento di una - sia pur sommaria - istruttoria, dal momento che non risulta, dagli atti, che la compagnia di assicurazioni ne avesse acquisito immediata contezza.

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza deve, pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna perché proceda a nuovo esame della questione, verificando la tempestività della querela proposta con riferimento al momento in cui la persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. abbia acquisito la conoscenza della commissione della menzionata fattispecie di reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., loro in concorso ascritto, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Osservava il Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen., commesso il 20 aprile 2022. Con pec del 20 aprile 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] inoltrava a [OSCURATO:SOCIETA]. una richiesta di risarcimento danni nell'interesse del Vescovo, passeggero del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] (assicurato [OSCURATO:SOCIETA], contraente [OSCURATO:PERSONA]) a seguito di sinistro stradale asseritamente avvenuto 1'11 novembre 2021 in Benevento. [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato querela il 7 novembre 2022. Essendo il momento consumativo del reato decorrente dalla denuncia del falso sinistro, la querela risultava presentata tardivamente. 2. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione della legge penale e della legge processuale. Assumeva, in particolare, che il termine per proporre querela decorreva dal momento in cui la persona offesa aveva avuto piena consapevolezza del fatto di reato, così che nel caso di specie tale momento non poteva essere individuato nel momento della denuncia del falso sinistro stradale alla compagnia di assicurazione responsabile civile, bensì nel momento in cui la medesima compagnia, all'esito di opportuni accertamenti, si era resa conto della natura fraudolenta della pretesa risarcitoria. 3. In data 23 novembre 2024 il difensore degli imputati depositava memoria con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa viene a conoscenza del fatto di reato, termine che nella specie non può essere fatto decorrere dal momento della denuncia del falso incidente, considerato che la compagnia di assicurazione è stata in grado di rendersi conto del carattere fraudolento della denuncia non nell'immediatezza della stessa, bensì all'esito dei necessari accertamenti. A fronte di ciò, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio quello secondo il quale è a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (cfr. Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01, che così ha statuito: nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa). Il Tribunale ha erroneamente fatto decorrere il termine per sporgere querela dalla data in cui si era perfezionato il contestato reato di truffa di cui all'art. 642 cod. pen. attraverso la presentazione della denuncia di falso sinistro, anziché da quella in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza del fatto illecito perpetrato ai suoi danni, verosimilmente successivo allo svolgimento di una - sia pur sommaria - istruttoria, dal momento che non risulta, dagli atti, che la compagnia di assicurazioni ne avesse acquisito immediata contezza. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza deve, pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna perché proceda a nuovo esame della questione, verificando la tempestività della querela proposta con riferimento al momento in cui la persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. abbia acquisito la conoscenza della commissione della menzionata fattispecie di reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co