Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24759/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

– [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

LFN CML56M41A345V – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

LFN DNL58L41A345M – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

LFN GLN62P56A345M – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

NGL GPP70C58 A345 U – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura per notar Antonella del Grosso del 9.8.2012, [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

PNLCLD55L12A345 D – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

PSC V TI 34C31A345I – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura per notar Antonella del Grosso del 9.8.2012, [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

PRF GNI41C26A345T – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

PRFDNC63E38A345 D – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

PRF MRA49A07H053F – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Sora, alla via G. Matteotti, n. 2, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTIcontro COMUNE dell’AQUILA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in L’Aquila, alla via Avezzano, n. 11,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - INTIMATA avverso la sentenza n. 1415 dei 3/12.7.2018della Corte d’Appello de L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1415 /201 8 la Corte d’Appello de L’Aquila, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti del Comune di L’Aquila e della Presidenza del Co nsiglio dei Ministri , così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri; determinava l’indennità di espropriazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti – “ i nseriti tra le aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi dal decreto n. 6 emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Commissario delegato, exDPCM 6/4/2009 (…), a seguito dell’evento sismico che in tale ultima data aveva colpito la cittàdi L’Aquila” (così sentenza d’appello, pag. 3)- come da riepilogo di cui alle pagine 17 e 18 della c.t.u. del 30.7.2014, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea degli immobili in ragione di 1/144 dell’indennità di espropriazione per ogni mese a decorrere dal 14.5.2009 e sino all’emanazione del decreto di espropriazione ovvero sino al termine dell’occupazione, oltre interessi legali; compensava le spese di lite e di c.t.u. 1.1.Esponeva - per quel che qui rileva - la corte d’appello che nella specie era da applicare la disposizione del 6° co. - “ (…).

L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009” -dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio(…)”.

Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2 cit. la relativa “ratio”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazioni delle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pag. 7).

Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante agli att o ri , [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009(e non di quelle che essi hanno acquisito per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori), pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pag. 9).

Esponeva per altro verso la corte d’appello che il consulente d’ufficio aveva accertato che i terreni occupati e poi nella quasi totalità espropriati ricadevano alla data del 6.4.2009 –e pur, per ampia parte, in epoca successiva, come da certificato di destinazione urbanistica acquisito dall’ausiliario d’ufficio, nonostante la effettiva utilizzazione per la realizzazione dei moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione –alla stregua del p.r.g. del Comune di L’Aquila,“in parte in zona agricola intensiva, in parte in zona agricola normale, in parte in zona a viabilità e parcheggio e in parte in zona a verde pubblico” (così sentenza impugnata, pag. 9). 2.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe ha nno proposto ricorso per cassazione; ne hanno chiesto sulla scorta d i un unico motivo variamente articolatola cassazione con ogni conseguente statuizione.Il Comune dell’Aquila ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese. 3.I ricorrent i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con l’unico motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 1° co.,del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 2, 6° co. e 8° co., del dec. leg. n. 39 del 6.4.2009.

Premettonoche nel giudizio di merito hanno addotto che “l’accertamento della natura edificabile o meno dei terreni espropriati dovesse essere effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio (così ricorso, pag. 4).

Deducono quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 , dal punto di v ista oggettivo, concerne unicamente l’indennità provvisori a di espropri azi o ne; viceversa,nella specie si discute dell’indennità definitiva di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 6, 17e 24).

Deducono quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 , dal punto di vista soggettivo, è rivolt o unicamente a l Commissario delegato , quale autorità amministrativa espropriante e non già all’autorità giudiziaria , o ssia che il riferimento temporale al 6.4.2009 concerne esclusivamente la fase amministrativa dell’espropriazione(cfr. ricorso, pagg. 6 – 7 , 17 e 24 ) .

Deducono inoltreche con la sentenza n. 442/1993 la Corte costituzionale ha chiarito che ai fini della determinazione dell’indennità occorre tener conto delle caratteristiche e della destinazione urbanistica dei terreni al momento dell’espropriazione e non già delle caratteristiche pregresse e non più attuali (cfr. ricorso, pagg. 7 –8, 18 e 24 ) .

Deduconoancora che l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello fa sì che l’indennità di espropriazione non ha alcun ragionevole legame né con il valore di mercato né con le potenzialità economiche dei terreni espropriati (cfr. ricorso, pag. 13), vieppiù che la normativa emergenziale non può portar deroga ai principi della Costituzione e della Convenzione E.D.U. (cfr. ricorso, pag. 13).

Deducono ulteriormente che non esplicano alcun rilievo i riferimenti operati dalla corte territoriale al 2° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ossia alle cosiddette “migliorie opportunistiche” quivi previste, ed all’art. 6 della legge della Provinciaautonoma di Trento n. 6/1993 (cfr. ricorso, pag g . 1 4 - 15 ) .

Deducono d’altro cant o che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’Aquila è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009(cfr. ricorso, pag. 19). 5.Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto .

6. [OSCURATO:PERSONA] spiega da tempo che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica sia interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; dipoi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rendere ingiustificata una diversa econtrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico; tanto al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa “intenzione del legislatore”, avendo cura, tuttavia, di individuarla quale risulta dal testo che è oggetto di specifico esame (cfr. Cass.16.10.1975, n. 3359). 7.In questi termini vanno senz’altro, da un canto , condivisi e reiterati i rilievi esegetici tutti della Corte di L’Aquila (pur al di là d e i ri ferimenti alle cosiddette “migliorie opportunistiche” ed alla legislazione della Provincia autonoma di Trento: c fr. sentenza impugnata, pag g . 5 - 6 ) e , d’ altro cant o, disattesi gli argomenti addotti dai ricorrenti.

Più esattamente, l’interpretazione dell’inciso finale - “(…).

L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti ladata del 6 aprile 2009” - del 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 97 del 2009, quale operata dalla corte d’appello, si conforma al patenteunivoco letterale tenore dell’anzidetta disposizione, non ne tradisce il senso logico e coglie correttamente l’ “intentio legis”.

Il tutto in aderenza alla valenza derogatoriache in via, appunto, di eccezione la disposizione anzidetta esplica rispetto al dettato del 1° co. - “ l ’ indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, (…)” - del l’art. 32 del d.P.R. n. 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui incipit , ben vero, fa espressamente “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge”. 8.In particolare si rimarc a quanto segue.

9. I n primo luogo , l ’opzione esegetica patrocinata dai ricorrenti , volta a circoscriveree dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo alla “fase amministrativa” la proiezione applicativa delle eccezionalidisposizioni de quibusagitur , segnatamente dell’ultimo inciso del 6° co. dell’art. 2 cit. , non rinviene –al di là del r iferiment o all’ “indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione” ed al “commissario delegato” - il debito riscontro , letterale, logico e sistematico,nel complesso dispositivo de qu o agitur.

La circostanza per cui –ai sensi del 4° co. dell’art. 2 cit. – “il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”e la circostanza ulteriore per cui – ai sensi del 5° co. dell’art. 2 cit. -“l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (…) produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione”, dunque, di un vincolo “espropriativo”, valgono, comunque, a dar ragione dell ’ “innesto”, seppur per taluni aspetti in chiave derogatoria, dell’eccezionale sistema normativo de qu o agitur n el l’impianto della disciplina in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Cosicché all’eccezionale sistema normativo qui di riferimentova correla t a pur “la determinazione giudiziale dell’indennità”, id estil passaggio finale, ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, dell’ “opposizione” innanzi all’autorità giudiziaria avverso gli atti determinativi dell’indennità. 10.In secondo luogo, va in toto ribadit a l’individuazione, quale o perata dal la corte d’appello,della “ratio” sottesa all’art. 2 cit., specificamente, all’inciso finale del 6° co.

Ovvero va ribadita l’affermazione secondo cui si prospetta l’esigenza di evitare che i proprietari delle aree occupate e poi espropriate “possano locupletare (…) un aumento di valore che, in assenza dell’evento naturale costituito dal terremoto, non vi sarebbe verificato”(così sentenza impugnata, pagg. 7 -8).

In tal guisanon meritano alcun seguito gli ulteriori assunti dei ricorrenti.

Ovvero l’assunto secondo cui, a recepire l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale, la natura edificabile o meno dei terreni sarebbe da accertare con riferimento ad un momento addirittura antecedente, “non più attuale e risalente nel tempo”,all’avvio del procedimento di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7e 18).

Ovvero l’assunto secondo cui“l’aumento del valore di mercato dei terreni è prodotto in sé direttamente da ogni ordinaria scelta urbanistica assunta in condizione di ordinaria e fisiologica programmazione del territorio (…) e non solo dalla circostanza che tale scelta sia stata imposta da una emergenza” (così ricorso, pag. 16; cfr. analogamente pagg. 18 e 24).

Evidentemente, la vicenda catastrofica che ha costituito l’ “ occasio legis ” , indiscutibilmente riflessa dall’ “intentio legis”, legittima, viepiù alla luce dei “doveri inderogabili di solidarietà” sanciti all’art. 2 Cost.,l’eccezionale derog a - cioèil riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 - al generale criterio di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e non lascia margine alcuno agli argomenti di segno contrario prospettati dai ricorrenti. 11.In terzo luogo, all’insegna delle più che plausibili ragioni che legittimano l’opzione esegetica della corte di merito, non è del tutto congruo, nella specie, il riferimento e alla pronuncia n. 442/1993 della Corte costituzionale (ove, in verità, in motivazione si legge testualmente: “il precetto del terzo comma dell’art. 43 cost. (…) esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato”)e alla Convenzione E.D.U. ( la Corte abruzzeseha richiamato, a pag. 5 , la decisione della Grande Camera della Corte E.D.U. in data 29.3.2006, “Scordino c/ Italia”).

In pari tempo, la corte distrettualeha dato atto che l’indennizzo accordato ai “proprietari delle aree occupate e poi espropriate (…) [era, comunque,] correlato al valore effettivo delle aree stesse” (così sentenza impugnata, pag. 7).

Tant’è che il consulente d’ufficio, seppur con riferimento alla data del 6.4.2009, h a atteso alla determina zione del valore di mercato unitario ed all’uopo h a proceduto con metodo comparativo sulla scorta della documentazione agli atti e dei riferimenti dell’Agenzia del Territorio, assumendo a parametro i “valori emergenti dagli atti più prossimi in senso temporale alla data cui rapportare la stima e riguardanti fondi il più vicino possibile a quelli da esaminare” (così sentenza impugnata, pag. 9).

Ulteriormente - la corte territoriale – ha puntualizzato che la valutazione operata dal c.t.u. non era stata oggetto di specifica contestazione, siccome, propriamente, gli attori si erano limitati a reputarla incongrua in dipendenza dell’asserita natura edificabile dei terreni (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 12.In quarto luogo, puntuale conferma della legittimità del l’esegesi operata dalla Corte aquilana all’insegna ante omnia del criterio “letterale”, ovvero del testuale riferimento alla destinazione urbanistica antecedente alla data dell’evento sismico, l a si rinviene nell’analogo tenore dell e scelte operate dal legislatore in occasioni, cronologicamente antecedenti e successive, parimenti determinate da eventi di tipo calamitoso.Il riferimento è innanzitutto al l’art. 13 del d ec . l eg . n. 79 del 27.2.1968, convertito, con modificazioni, nellalegge 18.3.1968, n. 241 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), ove, al 1° co.,si prevedevache “l’indennità di espropriazione delle aree èdeterminata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359,con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico” (cfr. Cass. 22.9.1983, n. 5637, secondo cui, p er le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’art. 13 del dec. leg. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, disponendo che l’indennità è determinata “nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico”, ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio.

Cfr. altresì Cass. 9.11.2000, n. 14562).

Il riferimento è altresì all’art.10 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, ove, al 4° co., si prevede che “l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazioneè determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla datadi immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012”.

13. In quinto luogo , per nulla può esser condiviso l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’Aquila è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (al riguardo si veda altresì la memoria dei ricorrenti, pag. 4).

Segnatamente i ricorrenti adducono che, nonostante la maggiore g ravità dell’urgenza che connota l’occupazione senza titolo della proprietà privata di cui all’8° co. cit., tal ultima disposizione tuttavia, “attraverso il richiamo fatto all’art. 42 bisd.p.r. n. 327/2001, prevede espressamente non solo che l’indennità di esproprio sia determinata in misura corrispondente al valore venale del bene (…), ma anche che a tal fine devono essere considerate le possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 21; cfr. analogamente pagg. 24 -25). 14.Ebbene, al riguardo è sufficiente rimarcare che l’ipotesi di cui al 6° co. è ben diversa dall’ipotesi di cui all’8° co.Più esattamente,l’ipotesi di cui all’ 8° co. si connota come a sé stante ed è resa specifica dalla circostanza per cui l’utilizzazione del bene immobile avviene “in assenza di un provvedimento di localizzazione (…),o comunque di un titolo ablatorio valido” ed è “disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento”. 15.Infine, non risultano né pertinenti né concludenti, nella specie , i rilievi, in verità riflessi unicamente dalla memoria all’uopo depositata (al riguardo cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097), ancorati all’assunto secondo cui, “ove la destinazione urbanistica consenta che l’intervento previsto sia attuabile anche grazie all’iniziativa privata, in tal caso non può (…) escludersi la vocazione edificatoria del suolo” (cfr. memoria dei ricorrenti, pag. 5). 16.Si giustifica, in dipendenza delle peculiarità della controversia de qua , peculiarità correlantesi all’esigenza della corretta interpretazione di una disciplina comunque di natura “emergenziale”, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra i ricorrenti ed il Comune di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.N onostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va, pertanto, assunta afavore della Presidenza. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra i ricorrenti, da un lato, ed il Comune di L’Aquila, dall’altro; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– [OSCURATO:PERSONA]– c.f. LFN CML56M41A345V – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. LFN DNL58L41A345M – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. LFN GLN62P56A345M – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. NGL GPP70C58 A345 U – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura per notar Antonella del Grosso del 9.8.2012, [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. PNLCLD55L12A345 D – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. PSC V TI 34C31A345I – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura per notar Antonella del Grosso del 9.8.2012, [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. PRF GNI41C26A345T – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. PRFDNC63E38A345 D – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– c.f. PRF MRA49A07H053F – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Sora, alla via G. Matteotti, n. 2, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTIcontro COMUNE dell’AQUILA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in L’Aquila, alla via Avezzano, n. 11,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - INTIMATA avverso la sentenza n. 1415 dei 3/12.7.2018della Corte d’Appello de L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1415 /201 8 la Corte d’Appello de L’Aquila, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti del Comune di L’Aquila e della Presidenza del Co nsiglio dei Ministri , così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri; determinava l’indennità di espropriazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti – “ i nseriti tra le aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi dal decreto n. 6 emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Commissario delegato, exDPCM 6/4/2009 (…), a seguito dell’evento sismico che in tale ultima data aveva colpito la cittàdi L’Aquila” (così sentenza d’appello, pag. 3)- come da riepilogo di cui alle pagine 17 e 18 della c.t.u. del 30.7.2014, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea degli immobili in ragione di 1/144 dell’indennità di espropriazione per ogni mese a decorrere dal 14.5.2009 e sino all’emanazione del decreto di espropriazione ovvero sino al termine dell’occupazione, oltre interessi legali; compensava le spese di lite e di c.t.u. 1.1.Esponeva - per quel che qui rileva - la corte d’appello che nella specie era da applicare la disposizione del 6° co. - “ (…). L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009” -dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio(…)”. Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2 cit. la relativa “ratio”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazioni delle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pag. 7). Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante agli att o ri , [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009(e non di quelle che essi hanno acquisito per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori), pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pag. 9). Esponeva per altro verso la corte d’appello che il consulente d’ufficio aveva accertato che i terreni occupati e poi nella quasi totalità espropriati ricadevano alla data del 6.4.2009 –e pur, per ampia parte, in epoca successiva, come da certificato di destinazione urbanistica acquisito dall’ausiliario d’ufficio, nonostante la effettiva utilizzazione per la realizzazione dei moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione –alla stregua del p.r.g. del Comune di L’Aquila,“in parte in zona agricola intensiva, in parte in zona agricola normale, in parte in zona a viabilità e parcheggio e in parte in zona a verde pubblico” (così sentenza impugnata, pag. 9). 2.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe ha nno proposto ricorso per cassazione; ne hanno chiesto sulla scorta d i un unico motivo variamente articolatola cassazione con ogni conseguente statuizione.Il Comune dell’Aquila ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese. 3.I ricorrent i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con l’unico motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 1° co.,del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 2, 6° co. e 8° co., del dec. leg. n. 39 del 6.4.2009. Premettonoche nel giudizio di merito hanno addotto che “l’accertamento della natura edificabile o meno dei terreni espropriati dovesse essere effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio (così ricorso, pag. 4). Deducono quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 , dal punto di v ista oggettivo, concerne unicamente l’indennità provvisori a di espropri azi o ne; viceversa,nella specie si discute dell’indennità definitiva di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 6, 17e 24). Deducono quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 , dal punto di vista soggettivo, è rivolt o unicamente a l Commissario delegato , quale autorità amministrativa espropriante e non già all’autorità giudiziaria , o ssia che il riferimento temporale al 6.4.2009 concerne esclusivamente la fase amministrativa dell’espropriazione(cfr. ricorso, pagg. 6 – 7 , 17 e 24 ) . Deducono inoltreche con la sentenza n. 442/1993 la Corte costituzionale ha chiarito che ai fini della determinazione dell’indennità occorre tener conto delle caratteristiche e della destinazione urbanistica dei terreni al momento dell’espropriazione e non già delle caratteristiche pregresse e non più attuali (cfr. ricorso, pagg. 7 –8, 18 e 24 ) . Deduconoancora che l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello fa sì che l’indennità di espropriazione non ha alcun ragionevole legame né con il valore di mercato né con le potenzialità economiche dei terreni espropriati (cfr. ricorso, pag. 13), vieppiù che la normativa emergenziale non può portar deroga ai principi della Costituzione e della Convenzione E.D.U. (cfr. ricorso, pag. 13). Deducono ulteriormente che non esplicano alcun rilievo i riferimenti operati dalla corte territoriale al 2° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ossia alle cosiddette “migliorie opportunistiche” quivi previste, ed all’art. 6 della legge della Provinciaautonoma di Trento n. 6/1993 (cfr. ricorso, pag g . 1 4 - 15 ) . Deducono d’altro cant o che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’Aquila è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009(cfr. ricorso, pag. 19). 5.Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto . 6. [OSCURATO:PERSONA] spiega da tempo che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica sia interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; dipoi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rendere ingiustificata una diversa econtrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico; tanto al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa “intenzione del legislatore”, avendo cura, tuttavia, di individuarla quale risulta dal testo che è oggetto di specifico esame (cfr. Cass.16.10.1975, n. 3359). 7.In questi termini vanno senz’altro, da un canto , condivisi e reiterati i rilievi esegetici tutti della Corte di L’Aquila (pur al di là d e i ri ferimenti alle cosiddette “migliorie opportunistiche” ed alla legislazione della Provincia autonoma di Trento: c fr. sentenza impugnata, pag g . 5 - 6 ) e , d’ altro cant o, disattesi gli argomenti addotti dai ricorrenti. Più esattamente, l’interpretazione dell’inciso finale - “(…). L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti ladata del 6 aprile 2009” - del 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 97 del 2009, quale operata dalla corte d’appello, si conforma al patenteunivoco letterale tenore dell’anzidetta disposizione, non ne tradisce il senso logico e coglie correttamente l’ “intentio legis”. Il tutto in aderenza alla valenza derogatoriache in via, appunto, di eccezione la disposizione anzidetta esplica rispetto al dettato del 1° co. - “ l ’ indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, (…)” - del l’art. 32 del d.P.R. n. 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui incipit , ben vero, fa espressamente “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge”. 8.In particolare si rimarc a quanto segue. 9. I n primo luogo , l ’opzione esegetica patrocinata dai ricorrenti , volta a circoscriveree dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo alla “fase amministrativa” la proiezione applicativa delle eccezionalidisposizioni de quibusagitur , segnatamente dell’ultimo inciso del 6° co. dell’art. 2 cit. , non rinviene –al di là del r iferiment o all’ “indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione” ed al “commissario delegato” - il debito riscontro , letterale, logico e sistematico,nel complesso dispositivo de qu o agitur. La circostanza per cui –ai sensi del 4° co. dell’art. 2 cit. – “il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”e la circostanza ulteriore per cui – ai sensi del 5° co. dell’art. 2 cit. -“l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (…) produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione”, dunque, di un vincolo “espropriativo”, valgono, comunque, a dar ragione dell ’ “innesto”, seppur per taluni aspetti in chiave derogatoria, dell’eccezionale sistema normativo de qu o agitur n el l’impianto della disciplina in tema di espropriazione per pubblica utilità. Cosicché all’eccezionale sistema normativo qui di riferimentova correla t a pur “la determinazione giudiziale dell’indennità”, id estil passaggio finale, ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, dell’ “opposizione” innanzi all’autorità giudiziaria avverso gli atti determinativi dell’indennità. 10.In secondo luogo, va in toto ribadit a l’individuazione, quale o perata dal la corte d’appello,della “ratio” sottesa all’art. 2 cit., specificamente, all’inciso finale del 6° co. Ovvero va ribadita l’affermazione secondo cui si prospetta l’esigenza di evitare che i proprietari delle aree occupate e poi espropriate “possano locupletare (…) un aumento di valore che, in assenza dell’evento naturale costituito dal terremoto, non vi sarebbe verificato”(così sentenza impugnata, pagg. 7 -8). In tal guisanon meritano alcun seguito gli ulteriori assunti dei ricorrenti. Ovvero l’assunto secondo cui, a recepire l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale, la natura edificabile o meno dei terreni sarebbe da accertare con riferimento ad un momento addirittura antecedente, “non più attuale e risalente nel tempo”,all’avvio del procedimento di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7e 18). Ovvero l’assunto secondo cui“l’aumento del valore di mercato dei terreni è prodotto in sé direttamente da ogni ordinaria scelta urbanistica assunta in condizione di ordinaria e fisiologica programmazione del territorio (…) e non solo dalla circostanza che tale scelta sia stata imposta da una emergenza” (così ricorso, pag. 16; cfr. analogamente pagg. 18 e 24). Evidentemente, la vicenda catastrofica che ha costituito l’ “ occasio legis ” , indiscutibilmente riflessa dall’ “intentio legis”, legittima, viepiù alla luce dei “doveri inderogabili di solidarietà” sanciti all’art. 2 Cost.,l’eccezionale derog a - cioèil riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 - al generale criterio di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e non lascia margine alcuno agli argomenti di segno contrario prospettati dai ricorrenti. 11.In terzo luogo, all’insegna delle più che plausibili ragioni che legittimano l’opzione esegetica della corte di merito, non è del tutto congruo, nella specie, il riferimento e alla pronuncia n. 442/1993 della Corte costituzionale (ove, in verità, in motivazione si legge testualmente: “il precetto del terzo comma dell’art. 43 cost. (…) esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato”)e alla Convenzione E.D.U. ( la Corte abruzzeseha richiamato, a pag. 5 , la decisione della Grande Camera della Corte E.D.U. in data 29.3.2006, “Scordino c/ Italia”). In pari tempo, la corte distrettualeha dato atto che l’indennizzo accordato ai “proprietari delle aree occupate e poi espropriate (…) [era, comunque,] correlato al valore effettivo delle aree stesse” (così sentenza impugnata, pag. 7). Tant’è che il consulente d’ufficio, seppur con riferimento alla data del 6.4.2009, h a atteso alla determina zione del valore di mercato unitario ed all’uopo h a proceduto con metodo comparativo sulla scorta della documentazione agli atti e dei riferimenti dell’Agenzia del Territorio, assumendo a parametro i “valori emergenti dagli atti più prossimi in senso temporale alla data cui rapportare la stima e riguardanti fondi il più vicino possibile a quelli da esaminare” (così sentenza impugnata, pag. 9). Ulteriormente - la corte territoriale – ha puntualizzato che la valutazione operata dal c.t.u. non era stata oggetto di specifica contestazione, siccome, propriamente, gli attori si erano limitati a reputarla incongrua in dipendenza dell’asserita natura edificabile dei terreni (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 12.In quarto luogo, puntuale conferma della legittimità del l’esegesi operata dalla Corte aquilana all’insegna ante omnia del criterio “letterale”, ovvero del testuale riferimento alla destinazione urbanistica antecedente alla data dell’evento sismico, l a si rinviene nell’analogo tenore dell e scelte operate dal legislatore in occasioni, cronologicamente antecedenti e successive, parimenti determinate da eventi di tipo calamitoso.Il riferimento è innanzitutto al l’art. 13 del d ec . l eg . n. 79 del 27.2.1968, convertito, con modificazioni, nellalegge 18.3.1968, n. 241 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), ove, al 1° co.,si prevedevache “l’indennità di espropriazione delle aree èdeterminata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359,con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico” (cfr. Cass. 22.9.1983, n. 5637, secondo cui, p er le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’art. 13 del dec. leg. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, disponendo che l’indennità è determinata “nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico”, ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. Cfr. altresì Cass. 9.11.2000, n. 14562). Il riferimento è altresì all’art.10 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, ove, al 4° co., si prevede che “l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazioneè determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla datadi immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012”. 13. In quinto luogo , per nulla può esser condiviso l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’Aquila è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (al riguardo si veda altresì la memoria dei ricorrenti, pag. 4). Segnatamente i ricorrenti adducono che, nonostante la maggiore g ravità dell’urgenza che connota l’occupazione senza titolo della proprietà privata di cui all’8° co. cit., tal ultima disposizione tuttavia, “attraverso il richiamo fatto all’art. 42 bisd.p.r. n. 327/2001, prevede espressamente non solo che l’indennità di esproprio sia determinata in misura corrispondente al valore venale del bene (…), ma anche che a tal fine devono essere considerate le possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 21; cfr. analogamente pagg. 24 -25). 14.Ebbene, al riguardo è sufficiente rimarcare che l’ipotesi di cui al 6° co. è ben diversa dall’ipotesi di cui all’8° co.Più esattamente,l’ipotesi di cui all’ 8° co. si connota come a sé stante ed è resa specifica dalla circostanza per cui l’utilizzazione del bene immobile avviene “in assenza di un provvedimento di localizzazione (…),o comunque di un titolo ablatorio valido” ed è “disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento”. 15.Infine, non risultano né pertinenti né concludenti, nella specie , i rilievi, in verità riflessi unicamente dalla memoria all’uopo depositata (al riguardo cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097), ancorati all’assunto secondo cui, “ove la destinazione urbanistica consenta che l’intervento previsto sia attuabile anche grazie all’iniziativa privata, in tal caso non può (…) escludersi la vocazione edificatoria del suolo” (cfr. memoria dei ricorrenti, pag. 5). 16.Si giustifica, in dipendenza delle peculiarità della controversia de qua , peculiarità correlantesi all’esigenza della corretta interpretazione di una disciplina comunque di natura “emergenziale”, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra i ricorrenti ed il Comune di L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.N onostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va, pertanto, assunta afavore della Presidenza. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto tra i ricorrenti, da un lato, ed il Comune di L’Aquila, dall’altro; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’ar
Sentenza Cassazione n. 24759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris