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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 16113/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 16 febbraio 2021 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ireati di cui agli artt. 56-628, 56-624 e 624-625 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione diinammissibilità del motivo nuovo in tema di recidiva, dal momento che le questioni dedottesarebbero state strutturalmente connesse al motivo originario attinente all’eccessività deltrattamento sanzionatorio.2.2.

Violazione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione diinammissibilità del motivo nuovo in tema di sussistenza dell’aggravante della esposizione apubblica fede, anch’esso ricollegabile alle tempestive contestazioni della dosimetria dellapena.2.3.

Omessa motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione perprescrizione dei reati di furto, all’esito dell’accoglimento del motivo sulla recidiva.2.4.

Violazione degli art. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 58 e 59, l. 24 novembre 1981, n.689, nonché illogicità della motivazione, in ordine al rigetto della domanda di sostituzionedelle pene detentive brevi.2.5.

Manifesta illogicità della motivazione, in merito alla rilevata assenza di procuraspeciale per richiedere le pene sostitutive, viceversa allegata ai motivi aggiunti.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e puntidella decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria lasussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez.

U, n.4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv.284520-01; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01; Sez. 6, n. 6075del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343-01).In particolare, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un puntoautonomo della decisione, cosicché, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altriaspetti del trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti,dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 2,n. 11140 del 29/01/2026, Gucciardo, non mass.; Sez. 7, ord. n. 35257 del 12/09/2025, Malta,non mass.; Sez. 5, n. 29835 del 21/05/2025, C., non mass.; Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022,Milucci, Rv. 283803-01).Analogamente, costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione diqualsiasi altra circostanza aggravante non tempestivamente dedotta, trattandosi di puntodistinto della decisione, come tale suscettibile di autonoma considerazione rispetto acensure inerenti ad altri profili circostanziali o al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 53630del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01; Sez. 5, n. 21201 del 25/05/2006, Parisio, Rv.233990-01).Il terzo motivo, espressamente subordinato all’accoglimento delle doglianze sopraesaminate, resta parimenti travolto dalle considerazioni che precedono.3.

Il quarto e il quinto motivo sono insuperabilmente generici, laddove omettono uneffettivo confronto con il concreto percorso giustificativo dei giudici di merito.I giudici fiorentini, oltre a considerazioni di ordine formale (tra cui quelle inerenti allagenericità delle deduzioni difensive, coerenti con i principi di diritto costantemente espressida questa Corte; cfr. Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792-01; Sez. 2, n.14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460-01), hanno fondato il rigetto dell’applicazione di pene sostitutive anchesulla prognosi infausta ricavabile dalla reiterazione delle condotte ascritte nel presenteprocedimento e dai numerosi e gravi precedenti, anche specifici (ivi comprese tre evasioni),reputando l’imputato immeritevole di ogni apertura fiduciaria quanto al rispetto delleprescrizioni.Secondo l’art. 58, l. n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs.10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell’applicazione (e, poi, nellascelta) delle misure sostitutive è, innanzitutto, parametrato sui criteri indicati dall’art. 133 cod.pen.

Il giudice è, dunque, tenuto a valutare (e, quindi, a motivare), in chiave prognostica, leragioni per cui gli elementi presi in considerazione rendono la pena sostitutiva inidonea araggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01, cheha precisato condivisibilmente come la Novella strutturi l’esercizio del potere del giudice sulpunto riservandogli innanzitutto una valutazione preliminare relativa all’an della sostituzione,con parallela eventuale previsione ostativa di recidivanza; ciò impone al giudicante diindicare compiutamente gli elementi per cui debba reputarsi superata la astratta presunzionelegale – sia pure iuris tantum – di idoneità, allorquando la sanzione resti contenuta entro ilimiti di pena normativamente previsti, optandosi, viceversa, per la detenzione presso i luoghidi pena).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentatamente escluso la possibilità diapplicare una pena sostitutiva nei congrui termini suddetti (assorbenti rispetto ad altrequestioni, come la necessità di procura speciale, e affatto insindacabili nel giudizio dilegittimità; cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01; Sez. 6, n. 43263del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358-01), su cui il ricorrente evita di prendere posizione.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 16 febbraio 2021 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ireati di cui agli artt. 56-628, 56-624 e 624-625 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione diinammissibilità del motivo nuovo in tema di recidiva, dal momento che le questioni dedottesarebbero state strutturalmente connesse al motivo originario attinente all’eccessività deltrattamento sanzionatorio.2.2. Violazione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione diinammissibilità del motivo nuovo in tema di sussistenza dell’aggravante della esposizione apubblica fede, anch’esso ricollegabile alle tempestive contestazioni della dosimetria dellapena.2.3. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione perprescrizione dei reati di furto, all’esito dell’accoglimento del motivo sulla recidiva.2.4. Violazione degli art. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 58 e 59, l. 24 novembre 1981, n.689, nonché illogicità della motivazione, in ordine al rigetto della domanda di sostituzionedelle pene detentive brevi.2.5. Manifesta illogicità della motivazione, in merito alla rilevata assenza di procuraspeciale per richiedere le pene sostitutive, viceversa allegata ai motivi aggiunti.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e puntidella decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria lasussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. U, n.4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv.284520-01; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01; Sez. 6, n. 6075del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343-01).In particolare, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un puntoautonomo della decisione, cosicché, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altriaspetti del trattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti,dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 2,n. 11140 del 29/01/2026, Gucciardo, non mass.; Sez. 7, ord. n. 35257 del 12/09/2025, Malta,non mass.; Sez. 5, n. 29835 del 21/05/2025, C., non mass.; Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022,Milucci, Rv. 283803-01).Analogamente, costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione diqualsiasi altra circostanza aggravante non tempestivamente dedotta, trattandosi di puntodistinto della decisione, come tale suscettibile di autonoma considerazione rispetto acensure inerenti ad altri profili circostanziali o al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 53630del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01; Sez. 5, n. 21201 del 25/05/2006, Parisio, Rv.233990-01).Il terzo motivo, espressamente subordinato all’accoglimento delle doglianze sopraesaminate, resta parimenti travolto dalle considerazioni che precedono.3. Il quarto e il quinto motivo sono insuperabilmente generici, laddove omettono uneffettivo confronto con il concreto percorso giustificativo dei giudici di merito.I giudici fiorentini, oltre a considerazioni di ordine formale (tra cui quelle inerenti allagenericità delle deduzioni difensive, coerenti con i principi di diritto costantemente espressida questa Corte; cfr. Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792-01; Sez. 2, n.14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460-01), hanno fondato il rigetto dell’applicazione di pene sostitutive anchesulla prognosi infausta ricavabile dalla reiterazione delle condotte ascritte nel presenteprocedimento e dai numerosi e gravi precedenti, anche specifici (ivi comprese tre evasioni),reputando l’imputato immeritevole di ogni apertura fiduciaria quanto al rispetto delleprescrizioni.Secondo l’art. 58, l. n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs.10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell’applicazione (e, poi, nellascelta) delle misure sostitutive è, innanzitutto, parametrato sui criteri indicati dall’art. 133 cod.pen. Il giudice è, dunque, tenuto a valutare (e, quindi, a motivare), in chiave prognostica, leragioni per cui gli elementi presi in considerazione rendono la pena sostitutiva inidonea araggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01, cheha precisato condivisibilmente come la Novella strutturi l’esercizio del potere del giudice sulpunto riservandogli innanzitutto una valutazione preliminare relativa all’an della sostituzione,con parallela eventuale previsione ostativa di recidivanza; ciò impone al giudicante diindicare compiutamente gli elementi per cui debba reputarsi superata la astratta presunzionelegale – sia pure iuris tantum – di idoneità, allorquando la sanzione resti contenuta entro ilimiti di pena normativamente previsti, optandosi, viceversa, per la detenzione presso i luoghidi pena).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentatamente escluso la possibilità diapplicare una pena sostitutiva nei congrui termini suddetti (assorbenti rispetto ad altrequestioni, come la necessità di procura speciale, e affatto insindacabili nel giudizio dilegittimità; cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01; Sez. 6, n. 43263del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358-01), su cui il ricorrente evita di prendere posizione.4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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